Provvedimenti nel procedimento di sorveglianza: quando sono revocabili?

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Quando i provvedimenti giurisdizionali emessi nel procedimento di sorveglianza sono revocabili? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 33251 del 5-04-2024

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Indice

1. La questione: revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali emessi in sede di sorveglianza


Il Tribunale di sorveglianza di Perugia dichiarava inammissibile un reclamo proposto, ai sensi dell’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso un provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, a sua volta, aveva dichiarato l’inammissibilità di una domanda di liberazione anticipata.
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costei deduceva violazione di legge sul rilievo che il Tribunale di sorveglianza, nel procedere alla rinnovata valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della liberazione anticipata, a suo avviso, aveva illegittimamente trascurato gli elementi positivi che si traevano dalla relazione comportamentale redatta dall’educatrice penitenziaria. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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Codice penale e di procedura penale e norme complementari

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, gli Ermellini ritenevano come il giudice di merito avesse correttamente agito nel caso di specie in dichiarata adesione al canone ermeneutico secondo cui: «Nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, successivamente alla loro adozione, una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto del precedente provvedimento, ancorché divenuto definitivo» (Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020; Sez. 1, n. 15861 del 07/03/2014).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando i provvedimenti giurisdizionali emessi nel procedimento di sorveglianza sono revocabili.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, nel procedimento di sorveglianza, i provvedimenti giurisdizionali possono essere revocati se, successivamente alla loro adozione, emerge una situazione di fatto diversa rispetto a quella considerata al momento del provvedimento, anche se questo è diventato definitivo.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba decidere se chiedere, o meno, la revocabilità di un provvedimento di questo tipo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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