Provvedimento del Difensore Civico del Comune di Castellaneta (TA). Avv. Francesco Paolo Garzone, in materia di equiparazione del convivente more uxorio al coniuge ai fini dell’acquisto di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

provvedimenti 24/09/09
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Comune di Castellaneta
 
Ufficio del Difensore Civico
 
 
 
 
Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castellaneta
 
Al Responsabile unico del procedimento
 
e p.c. ai sensi dell’art. 16 Reg.Dif.Civ.
Al Sindaco
 
Al Segretario Comunale
 
Alla  richiedente:
 
        OGGETTO: Reclamo del 28.8.2009, prot. n. …, avverso la nota del 27.7.2009, prot. n. …, avente ad oggetto: “Richiesta adesione acquisto immobile ubicato in Castellaneta in via … . Regolarizzazione canone locativo. Acquisto. Precisazioni..
 
      Con raccomandata del 10.11.2008 (prot. …) il Comune di Castellaneta inviava alla reclamante la richiesta di adesione all’acquisto dell’immobile E.R.P. di sua residenza, ubicato in Castellaneta, ….
Con atto tempestivamente e ritualmente protocollato in data 26.11.2008 (…) l’istante si avvaleva della facoltà prevista dall’art. 1, comma 6, L. 560/1993.
Con la nota indicata in epigrafe, tuttavia, l’Ufficio Tecnico Comunale respingeva la richiesta di acquisto dell’immobile poiché proposta da persona priva del requisito della cittadinanza italiana, asseritamente richiesto dalla cit. L. 560/1993, nonché dello status di assegnatario dell’immobile e/o di familiare convivente di quest’ultimo e diffidava l’istante al rilascio dell’immobile.
Avverso quest’atto la ********* proponeva reclamo al Difensore Civico, rappresentando che, “sebbene formalmente priva della cittadinanza italiana, ivi regolarmente risiede dal 24.7.1998 e che ha stabilmente convissuto con il sig. M. F. (assegnatario dell’appartamento giusta D.G.M. n. 345 del 24.5.1999), dalla cui unione è nata M. A., di attuali anni 11siccome risultante dagli allegati certificato storico di residenza e dall’autocertificazione dello stato di famiglia originario). Produceva, inoltre, “il modello ISEE relativo alla situazione reddituale familiare dell’anno 2008, richiedendo che in base alle relative risultanze (fossero) ricomputate le somme richieste a titolo di canone locativo”. (
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      Il reclamo proposto dalla richiedente sollecita una interessante riflessione circa il trattamento riservato dall’ordinamento giuridico alla famiglia di fatto e la corretta interpretazione di tutta la normativa di riferimento.
      Nonostante tuttora manchi una specifica regolamentazione dello status del convivente more uxorio, il Difensore Civico ritiene comunque fondate le doglianze della richiedente.
      A tale riguardo appare opportuno innanzitutto precisare che l’art. 1, comma 6[1], della L. 24.12.1993 n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) non richiede – siccome invece asserito dall’Amministrazione Comunale nella nota reclamata – il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’acquisto di un immobile E.R.P…
La richiedente, in più, regolarmente residente in Castellaneta fin dal 24.7.1998 (cfr. certificato storico di residenza, All. 1 al reclamo), avrebbe titolo a richiedere tale cittadinanza ai sensi dell’art. 9, lett. L), L. 5 febbraio 1992, n. 91[2].
 A quanto sopra si aggiunge la titolarità in capo alla stessa dei requisiti (qualità di assegnatario e/o di familiare convivente di quest’ultimo) richiesti ai fini dell’acquisto dal citato art. 1 L. 560/1993.
La Sig.ra L., invero, poiché convivente more uxorio con il sig. M. F. quantomeno dal 1998 (data di nascita della comune figlia M. A.), deve considerarsi succeduta dalla morte di quest’ultimo  nel rapporto di assegnazione. In mancanza di specifica disciplina, infatti, lo scrivente ritiene analogicamente applicabile al caso specifico l’art. 6, comma 1, L. 27.7.1978 n. 392 che, siccome risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 7.4.1988, prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio.
L’art. 1, comma 6, cit. L. 560/1993, d’altra parte, nel far riferimento alla qualità soggettiva di “familiare convivente”, da un lato utilizza un termine diverso dai più tradizionali e specifici rapporti di coniugio, parentela ed affinità, dall’altro non specifica se per “famiglia” debba qui intendersi esclusivamente quella “fondata sul matrimonio” di cui all’art. 29 Cost., ovvero anche quella di fatto, comunque tutelata dall’art. 2 Cost..
Per consolidato orientamento giurisprudenziale si ritiene, tuttavia, che “l’intera normativa sull’edilizia abitativa agevolata fa sempre prevalere le situazioni di fatto su quelle di diritto, in considerazione del preciso interesse pubblico che, in generale, intende perseguire, che è quello di agevolare le persone che effettivamente abbiano bisogno degli alloggi a condizioni particolari.pluribusque, T.A.R. Trentino Alto Adige, 31.1.2002, n. 31, in Foro Amm. TAR, 2002, 41).” (
Non mancano, inoltre, pronunce che tendono ad equiparare la tutela giuridica delle coppie di fatto a quella delle famiglie legittime (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. Pen., sez. IV, n. 32190, in Il sole 24 Ore, 8.8.2009).
* * * *
Parimenti fondata ai sensi dell’art. 33 ************ n. 54 del 20.12.1984 appare la richiesta della reclamante di aggiornare il computo del canone locativo dovuto in base al suo attuale stato di disoccupazione ed alla situazione reddituale familiare risultante, quanto al 2008, dall’allegato modello ISEE.
Quanto richiesto, anzi, impone di verificare la legittimità della reclamata “diffida a rilasciare l’immobile” anche con riferimento alla previsione dell’art. 1, comma 7, cit. L. 560 /1993, per cui: “Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all’assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap , qualora non intendano acquistare l’alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a) , i quali possono essere alienati a terzi purché all’assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica”.
* * * *
Giova infine osservare che, quand’anche non si dovessero condividere le ragioni poste a fondamento del presente atto e, conseguentemente, non si considerasse la ********* né assegnataria dell’immobile in questione né familiare convivente del **********, quest’ultima qualità dovrebbe ritenersi comunque sussistente in capo alla figlia, M. A., alla quale, tuttavia, non risulta allo stato formulata alcuna specifica richiesta di adesione all’acquisto.
P.Q.M.
Visto l’art. 75, comma 5 e 6, Stat. Com., nonché l’art. 18 Reg. Dif. Civ.
chiede
alle SS.VV. il riesame della nota in oggetto alla luce dei rilievi sopra esplicitati e formula espressa istanza affinché della relativa decisione sia notiziato lo scrivente ufficio.
 
Con osservanza
 
Il Difensore Civico
Avv. ***********************


[1] Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario.
[2]1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica italiana.

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