Indice:
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
Il fatto
Il Tribunale di Padova revocava una ordinanza di messa alla prova, disponendo nei confronti dell’imputato la prosecuzione del giudizio per il reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 464 quater cod. proc. pen. per aver il giudice, in accoglimento della tardiva istanza del pubblico ministero, integrato l’ordinanza ammissiva di messa alla prova resa circa un anno prima, con riguardo a disposizioni concernenti il risarcimento del danno da reato; 2) violazione dell’art. 464 quinquies cod. proc. pen. per essere state modificate le originarie prescrizioni sulla messa alla prova senza che fosse sentito l’imputato o il suo difensore, costituito procuratore speciale, essendo all’udienza presente soltanto un sostituto del difensore; 3) violazione degli artt. 168 quater cod. pen. e 464 septies cod. proc. pen. per non essere stata pronunciata sentenza di estinzione del reato, benché l’imputato avesse terminato positivamente la prova sulla base delle originarie prescrizioni e non ricorresse alcuna delle cause di revoca della sospensione previste; 4) violazione degli artt. 168 quater cod. pen. e 464 octies cod. proc. pen. per aver il giudice revocato l’ordinanza ammissiva della messa alla prova per mancato risarcimento del danno senza aver fissato, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., un’apposita udienza per la valutazione dei presupposti della revoca; 5) violazione dell’art. 464 quinquies cod. pen. e mancanza di motivazione per non essere mai stata fissata la somma ritenuta congrua per il risarcimento del danno; 6) e 7) violazione dell’art. 464 octies cod. proc. pen. per essere stata revocata l’ordinanza ammissiva della messa alla prova: per un verso, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, avendo l’imputato regolarmente adempiuto alle prescrizioni originarie impostegli; per altro verso, benché il risarcimento del danno non fosse possibile come provato nel corso del giudizio.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era stimato fondato in relazione al quarto motivo, pregiudiziale, restando gli altri assorbiti.
Gli Ermellini osservavano a tal proposito che, secondo il (reputato) condivisibile orientamento già espresso in sede nomofilattica, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché non solo non può essere adottato “de plano” (cfr. Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017), ma è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche se adottato senza la previa fissazione di un’udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019), rilevandosi al contempo che la decisione da ultimo citata ha annullato l’ordinanza di revoca dell’ammissione alla messa alla prova in un caso – speculare a quello qui sub iudice – nel quale il provvedimento era stato emesso in un’udienza fissata, a processo sospeso, a seguito di un rinvio interlocutorio da precedente udienza, senza che il giudice avesse avvisato le parti che in quella sede si sarebbe valutata l’eventuale revoca della messa alla prova.
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, i giudici di piazza Cavour notavano che, come si ricavava dagli atti processuali allegati al ricorso, ciò era accaduto anche nella vicenda in esame in quanto il giudice aveva disposto la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, senza che le parti avessero avuto la possibilità d’interloquire sul punto e, prima ancora, senza che l’imputato avesse potuto predisporre e dispiegare un’adeguata difesa.
Tal che se ne faceva discendere come il provvedimento impugnato fosse stato assunto in violazione della chiara previsione di cui all’art. 464 octies, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per lesione del diritto di difesa posto che detta disposizione – giusta la quale il giudice che intenda revocare d’ufficio l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è tenuto a fissare «udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima» – impone, a tutela del contraddittorio e considerata la rilevanza dell’assumenda decisione, di specificare l’oggetto della trattazione, onde consentire alle parti di poter svolgere in merito adeguate difese prima che l’autorità giudiziaria si pronunci.
In conformità alla richiesta avanzata dal Procuratore generale, l’ordinanza impugnata era pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l’ulteriore corso.
Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, citandosi giurisprudenza conforme, che il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen. non può essere adottato de plano e richiede la previa fissazione di un’udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto.
Ove ciò non si dovesse verificare, ne consegue la nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per lesione del diritto di difesa posto che detta disposizione impone, a tutela del contraddittorio e considerata la rilevanza dell’assumenda decisione, di specificare l’oggetto della trattazione, onde consentire alle parti di poter svolgere in merito adeguate difese prima che l’autorità giudiziaria si pronunci.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, non può che essere positivo.
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