Con sentenza n°441/2018, la Seconda Sezione del T.A.R. Campania-Salerno ha affermato che qualora l’Amministrazione procedente , prima dell’adozione di un provvedimento negativo in ordine all’istanza di un privato e pur non essendovi eventualmente stricto iure tenuta, ritenga, comunque, d’avviare l’interlocuzione con il privato ai sensi dell’art. 10 bis della L. n°241/1990 e una volta che, rispondendo all’invito dell’Amministrazione , il privato abbia sfruttato l’opportunità concessagli, formulando osservazioni difensive, tendenti ad orientare in senso a lui favorevole la determinazione finale della P. A., quest’ultima è tenuta a entrare nel merito dei rilievi formulati dal privato e controdedurre agli stessi.
Il preavviso di diniego
In particolare, precisa la decisione segnalata, l’Amministrazione non può limitarsi, com’è avvenuto nella fattispecie esaminata dal Giudice amministrativo, ad esternare un atto che non si differenzi, in modo significativo, dall’impianto argomentativo già fatto conoscere con il preavviso di diniego, mostrando,così, di non aver adeguatamente approfondito i profili problematici, ritenuti sussistenti con l’attivazione del contraddittorio infraprocedimentale previsto dall’art.10 bis della L. n.241/1990.
I motivi ostativi
Precisa ,inoltre, la sentenza che l’assolvimento dell’obbligo, derivante dall’art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, di esternare, nella motivazione del provvedimento finale, le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, anche se non impone l’ analitica confutazione delle argomentazioni formulate dal privato, non può consistere nell’uso di formule di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate.
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