Provvedimento udienza per richiesta consegna: art.143 co-2 c.p.p.

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Si applica l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. anche al provvedimento che fissa l’udienza di trattazione sulla richiesta di consegna in materia di mandato di arresto europeo.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 143, co. 2)
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Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 45292 dell’8-11-2023

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Indice

1. La questione: il provvedimento per l’udienza di trattazione


La Corte di Appello di Palermo dichiarava l’esistenza delle condizioni per la consegna di un cittadino svizzero alla Repubblica federale di Germania, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Essen di quello Stato, dinanzi al quale costui era indagato ed oggetto di un ordine di cattura per reati ambientali.
Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore di questa persona il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 2, 1.0, comma 4, e 17, comma 1, legge n. 69 del 2005, dell’art. 143, cod. proc. pen., e dell’art. 111, secondo comma, Cost., in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, per l’intempestiva notifica, in lingua nota al consegnando, dell’ordinanza di convalida del suo arresto, di applicazione della misura cautelare e di fissazione dell’udienza collegiale di trattazione.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che l’art. 1, comma 1, della direttiva 2010/64/UE prevede espressamente che quest’ultima «stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e [specificamente: n.d.e.] nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo» e che l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., nel testo attualmente vigente e così modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014 in attuazione proprio della direttiva 2010/64/UE, indica espressamente i «decreti che dispongono (…) la citazione a giudizio» nel novero degli atti di cui l’autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta entro un termine congruo per l’esercizio dei diritti di difesa – ritenevano come evidenti ragioni di analogia in bonam partem, attesa l’identica natura di atto introduttivo del giudizio di merito, impongano di ricomprendere sotto l’àmbito di operatività di tale regola anche il provvedimento che, a norma degli artt. 10 e 13, comma 1, legge n. 69 del 2005, fissa l’udienza di trattazione sulla richiesta di consegna: provvedimento che, nel caso specifico, per la Corte di legittimità, risultava pacificamente essere stato notificato all’interessato, in lingua a lui nota, soltanto due giorni dopo l’anzidetta udienza, con l’effetto di non avergli consentito di chiedere di partecipare alla stessa, di essere a tal fine tradotto dinanzi alla Corte di Appello (essendo egli detenuto in luogo diverso dalla sede della stessa) e di esercitare dinanzi ad essa il proprio diritto di difesa in tutta la sua ampiezza.
La sentenza impugnata era, dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, rendendosi necessaria la rinnovazione del giudizio, previa notifica, in lingua nota al consegnando, dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione.

3. Conclusioni


Fermo restando che, come è noto, l’art. 143, co. 2, cod. proc. pen. dispone che, negli stessi casi di cui al comma primo – che, come è altrettanto risaputo, statuisce che l’imputato che non conosce la lingua italiana, da un lato, “ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa” (primo periodo), dall’altro, ha “altresì diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento” (secondo periodo)” – “l’autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna”, con la decisione in esame, si chiarisce che la portata applicativa di questo secondo comma riguarda anche il provvedimento che, a norma degli artt. 10 e 13, comma 1, legge n. 69 del 2005, fissa l’udienza di trattazione sulla richiesta di consegna.
Pertanto, ove invece tale norma di legge non venga applicata in relazione a siffatto provvedimento, ben si potrà contestarne, perlomeno alla stregua di questo approdo ermeneutico, la sua violazione nei modi preveduti dal codice di procedura penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in questa pronuncia, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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