Pubblicazione di possibile avvio procedura disciplinare

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Viola la privacy l’Ordine professionale che pubblica l’informazione circa il possibile avvio di una procedura disciplinare a carico di un proprio iscritto.
Commento a Garante per la protezione dei dati personali: provvedimento n. 418 del 15-12-2022

Garante Privacy – Provvedimento n. 418 del 15-12-2022

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Indice

1. Il fatto

Un medico iscritto all’Ordine dei medici chirurghi e degli Odontoiatri aveva presentato reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, lamentando che nel corso di alcune trasmissioni televisive, il Presidente dell’Ordine dei medici aveva riferito di possibili iniziative disciplinari che sarebbero potute essere intraprese nei suoi confronti a seguito di alcune opinioni da lui espresse in merito ad alcuni obblighi di vaccinazione.
Inoltre, il medico lamentava che sul sito internet dell’Ordine dei medici chirurghi e degli Odontoiatri era stata pubblicata una notizia che riferiva le iniziative assunte nei suoi confronti e dell’imminente sua convocazione per rendere informazioni.  
Esaminato il reclamo, e ricevute le informazioni richieste in fase istruttoria, il Garante avviava il procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dell’Ordine, invitando lo stesso a inviare le proprie memorie difensive.
L’Ordine in primo luogo si difendeva sostenendo che il medico stesso avesse dato un diretto e incondizionato consenso a rendere nota l’apertura di una possibile procedura disciplinare a suo carico, avendo lui stesso dichiarato pubblicamente di essere stato convocato dall’Ordine dei medici, già prima delle dichiarazioni televisive che aveva reso il Presidente.
In secondo luogo, richiamando il ruolo ricoperto e i poteri conferiti dalla legge, l’Ordine difendeva la propria azione, sostenendo che era un proprio dovere informare la collettività di possibili azioni disciplinari che erano finalizzate a sanzionare chi tra i suoi medici, con comportamenti pericolosi, potesse arrecare un danno alla salute pubblica. E, dunque, secondo l’Ordine era un suo preciso dovere quello di informare la collettività di un possibile avvio di una procedura disciplinare a carico del medico iscritto, che si era espresso negativamente su alcuni obblighi vaccinali, mettendo a rischio la salute pubblica con le proprie – e contrarie ai dettati della comunità scientifica internazionale- tesi No-Vax professate e rese pubbliche.
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2. Le valutazioni del Garante

Dall’istruttoria svolta, il Garante ha quindi accertato che l’Ordine ha effettivamente reso noto, attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa sul proprio sito web che riportava nome e cognome del medico, e attraverso le dichiarazioni rilasciate dal proprio Presidente, l’informazione circa il possibile avvio di una procedura disciplinare a carico del ricorrente.
Il Garante, richiamando la normativa di settore che disciplina l’Ordine dei medici, ha ricordato come le varie fasi del procedimento disciplinare, fino alla sua conclusione, devono svolgersi nel rispetto della riservatezza del medico coinvolto, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, non potendo pubblicare o diffondere informazioni relative alla fase di avvio di una procedura disciplinare o delle fasi di questa. Ciò che per l’Ordine professionale è possibile rendere noto, attraverso la menzione all’interno dell’albo, è l’adozione di una sanzione disciplinare, quando questa incida sull’esercizio della professione stessa e soltanto a conclusione della procedura disciplinare.
In altri termini, l’Ordine può inserire all’interno dell’albo la menzione della sanzione soltanto dopo che la stessa medesima è già stata irrogata al proprio iscritto e soltanto se tale sanzione incide sull’esercizio della professione da parte dell’iscritto.
In riferimento, poi, all’ipotesi sostenuta dall’Ordine dei medici secondo cui nessuna violazione della normativa in tema di trattamento dei dati personali era stata posta in essere, dato che il medico stesso aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche relative al possibile avvio di una procedura disciplinare, il Garante ha ribadito che i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se consentito dalle specifiche norme giuridiche di riferimento – che disciplinano i casi e i modi di diffusione, operando il bilanciamento tra esigenze di trasparenza e diritto alla protezione dei dati personali – non rilevando che gli stessi dati siano stati resi pubblici dall’interessato stesso o siano state rese note per altre finalità.
In altri termini, indipendentemente dal fatto che l’interessato abbia reso noto i propri dati personali, il titolare del trattamento può trattare tali dati, mediante la loro comunicazione o diffusione, soltanto se sussiste una idonea base giuridica che legittima tale trattamento.  
In riferimento, infine, al fatto che le dichiarazioni rilasciate dall’Ordine si erano rese necessarie per tutelare la salute pubblica messa in pericolo dalle tesi antiscientifiche del medico, il Garante ha ritenuto che l’Ordine avrebbe potuto perseguire il proprio scopo di tutela della salute pubblica anche senza fare esplicito riferimento alla posizione individuale, e, dunque, tutelando il diritto alla riservatezza del medico, che non aveva ancora ricevuto un provvedimento disciplinare.
 

3. La decisione del Garante

In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto che la condotta posta in essere dall’Ordine si sia sostanziata in una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, per aver diffuso informazioni relative ad un possibile avvio di una procedura disciplinare a carico del ricorrente attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa sul proprio sito internet nonché attraverso le dichiarazioni rilasciate dal proprio Presidente.
Per quanto concerne la sanzione da irrogare all’Ordine professionale in questione per il comportamento dal medesimo tenuto, il Garante ha preso in considerazione diversi fattori, tra cui il fatto che seppur il Presidente nelle sue dichiarazioni avesse genericamente rappresentato i risvolti disciplinari in condotte simili senza fare riferimento esplicito al medico, sarebbero state comunque rese note informazioni relative al ricorrente, nonchè il fatto che il ricorrente partecipando ai programmi televisivi aveva messo in conto che il suo caso sarebbe diventato di pubblico dibattito e che eventuali interventi degli ospiti delle trasmissioni avrebbero potuto riguardare la posizione del medico. Infine, il Garante ha altresì tenuto conto del fatto che l’Ordine ha agito convinto di adempiere ad un proprio obbligo di tutela della sicurezza pubblica. Per tali ragioni, il Garante ha ritenuto sufficiente ammonire il titolare del trattamento, non ricorrendo invece i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive.

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Aggiornata alle recenti determinazioni del Garante, l’opera tratta gli aspetti sostanziali e le questioni procedurali legati al trattamento dei dati personali e a tutte le attività connesse. La normativa di riferimento viene commentata e analizzata, con un taglio che rende il volume un valido strumento pratico per il Professionista che si occupa di privacy. L’analisi delle ricadute operative della normativa è integrata dalle specifiche formule correlate; questa combinazione costituisce il valore aggiunto dell’opera che ben può aspirare a diventare un riferimento per gli operatori del settore. Giuseppe Cassano Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics della sede di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista. Studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre trecento contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Enzo Maria Tripodi attualmente all’Ufficio legale e al Servizio DPO di Unioncamere, è un giurista specializzato nella disciplina della distribuzione commerciale, nella contrattualistica d’impresa, nel diritto delle nuove tecnologie e della privacy, nonché nelle tematiche attinenti la tutela dei consumatori. È stato docente della LUISS Business School e Professore a contratto di Diritto Privato presso la facoltà di Economia della Luiss-Guido Carli. Ha insegnato in numerosi Master post laurea ed è autore di oltre quaranta monografie con le più importanti case editrici. Cristian Ercolano Partner presso Theorema Srl – Consulenti di direzione, con sede a Roma; giurista con circa 20 anni di esperienza nell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e più in generale sui temi della compliance e sostenibilità. Ricopre incarichi di Responsabile della Protezione dei Dati, Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso realtà private e pubbliche. Autore di numerosi contributi per trattati, opere collettanee e riviste specialistiche sia tradizionali che digitali, svolge continuativamente attività didattica, di divulgazione ed orientamento nelle materie di competenza.

A cura di Giuseppe Cassano, Enzo Maria Tripodi, Cristian Ercolano | Maggioli Editore 2022

Avv. Muia’ Pier Paolo

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