Anna Costagliola
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 – S.O. n. 83 – è stata pubblicata la Legge europea 2013-bis (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea) il cui art. 32 prevede che siano i notai a dover rilasciare il Certificato successorio europeo (CSE) previsto dal Regolamento Ue n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni, nonchè alla creazione di un certificato successorio europeo. Si tratta di un nuovo strumento europeo di diritto uniforme, mediante il quale eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità potranno fare valere all’estero, senza necessità di compiere in loco ulteriori atti formali, la loro qualità e i connessi diritti, poteri e facoltà.
Il Certificato successorio europeo assolve essenzialmente ad una funzione probatoria: si presume, cioè, fino a prova contraria, che la persona indicata come erede o come legatario sia titolare dei diritti ivi enunciati e che l’esecutore testamentario o l’amministratore della successione sia titolare dei poteri e degli obblighi indicati nel certificato medesimo. La presunzione ha per effetto quello di invertire l’onere della prova, ponendo a carico di chi vuole contestare la veridicità delle indicazioni riportate nel documento la dimostrazione della loro inesattezza.
La ratio della creazione del CSE risiede nella necessità di ridurre le conseguenze negative per i cittadini, derivanti dalle differenze fra le regole sulle successioni in vigore negli Stati dell’Unione europea. Detto certificato, infatti, viene in rilievo con riguardo alle successioni a causa di morte che presentino elementi di collegamento con più Stati, ad esempio perché la cittadinanza e il luogo di residenza abituale del de cuius non coincidevano oppure perché questi ha lasciato dei beni in Paesi diversi da quello di appartenenza (cd. successioni transfrontaliere). In virtù, infatti, della libera circolazione delle persone, i singoli sono indotti, per esigenze abitative, per necessità lavorative o imprenditoriali, per finalità di investimento, per vocazioni turistiche ecc., ad acquistare beni in Stati diversi rispetto al Paese di cui sono cittadini ed anche rispetto al Paese in cui sono abitualmente residenti.
Tanto premesso, appare ovvio che, allorquando si aprisse una successione con implicazioni transnazionali, l’interesse dell’erede ad entrare agevolmente in possesso dei beni del defunto, che si trovano all’estero, anche al fine di disporne a favore di terzi, è destinato a rimanere frustrato fin quando gli ordinamenti europei continuino a prevedere strumenti differenti di prova della qualità di erede, produttivi di effetti tra loro diversi. La funzione del Certificato europeo mira proprio a far sì che i “beneficiari” di una successione con implicazioni transnazionali (come tali intendendosi eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori d’eredità) possano provare qualità e poteri nello Stato in cui si trovano beni ereditari sulla base del predetto documento, senza più senza bisogno della legalizzazione o di altra formalità analoga.
Queste le prime indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale del Notariato:
– il CSE è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro ma produce effetti anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato;
– i notai potranno rilasciare il CSE a partire dal 17 agosto 2015, per le successioni aperte a partire da tale data;
E’ possibile, specifica ancora il Notariato, richiedere il rilascio del CSE a qualsiasi notaio italiano (senza limiti di competenza territoriale legata al luogo dell’apertura della successione e/o della situazione dei beni ereditari) nei seguenti casi:
– se la residenza abituale o cittadinanza del defunto è in Italia al momento della morte, o nel caso in cui non siano trascorsi più di 5 anni tra il momento del cambiamento di tale residenza e la richiesta del CSE;
– se il defunto ha optato per la legge italiana in quanto legge della cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte;
– in presenza di un collegamento sufficiente del nostro Stato con la successione e in assenza di altra autorità competente.
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