È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 124 (suppl. ord. n. 42) il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” (qui la relazione illustrativa del decreto).
Il provvedimento era stato approvato in via definitva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 febbraio e attua la legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”) nella parte in cui introduce l’Autorizzazione unica ambientale (AUA) tra gli strumenti di semplificazione per le PMI; l’AUA sostituisce fino a 7 procedure diverse (ad esempio: l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico etc.). Basterà un’unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l’unica autorizzazione necessaria. Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nel’AUA.
In caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio dell’autorizzazione è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi: l’impresa potrà rivolgersi al dirigente appositamente nominato, che dovrà chiudere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto.
La nuova Autorizzazione potrà essere rilasciata a tutte le imprese non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e a valutazione d’impatto ambientale (VIA) che abbiano necessità di ottenere almeno uno dei seguenti titoli:
a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
b) comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
e) documentazione previsionale di impatto acustico;
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.
Sarà comunque possibile scegliere di non ricorrere all’AUA quando si tratti di attività soggette a mera comunicazione oppure ad autorizzazione di carattere generale.
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