Lucia Nacciarone
Nella Gazzetta del 4 ottobre 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia 8 agosto 2013, n. 111, recante Disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale.
Il provvedimento reca le indicazioni in tema di recupero forfetizzato delle spese anticipate e del recupero intero per quote.
Le prima sono determinate per esclusione rispetto alla categoria delle spese che vanno recuperate per intero (di cui all’art. 2 del decreto in esame) e sono recuperate nella misura fissa stabilita nella tabella allegata al regolamento (tabella che prevede per ogni tipologia di processo l’importo della somma da recuperare).
L’articolo 2 passa quindi ad elencare le spese anticipate dall’erario che vengono recuperate per intero e per quota.
Esse sono: quelle sostenute per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza di condanna e quelle per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi di cui all’art. 205, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002, e successive modificazioni.
Le spese ivi elencate sono recuperate per intero nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà. In caso di pluralità di condannati il recupero delle spese avviene in parti uguali.
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