Dagli art. 32 all’art. 35
Orbene, esaminiamo queste disposizioni legislative una per volta.
L’art. 32, intitolato “Disposizioni per la riorganizzazione dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno”, prevede prima di tutto al comma primo quanto segue: “Nell’ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicita’ e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell’interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135[1], nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso: a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell’ambito degli Uffici centrali del Ministero dell’interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015; b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito indicate: 1) all’articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico» (mentre prima non potevano eccedere il numero di nove oltre quelli dei posti del ruolo organico ndr.); 2) all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»[2]; 3) all’articolo 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l’aliquota dell’1 per cento».”[3].
Inoltre, se da un lato restano “ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche’ del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell’Amministrazione civile dell’interno di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015” (art. 32, c. 2, d.l. n. 113/2018), dall’altro, è stabilito che all’“articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».” (art. 32, c. 3, d.l. n. 113/2018) e dunque se prima era disposto che, nell’ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139[4], alla copertura fino al massimo di 17 posti di prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, adesso questo massimale è di 14 posti di prefetto.
Infine, l’art. 32, c. 3, d.l. n. 113/2018 dispone che il “Ministero dell’interno adotta, con le modalita’ e nel termine di cui all’articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione[5]” (primo capoverso) ed entro “il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135[6], con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2” (secondo capoverso).
In ordine alle norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia, l’art. 33, invece, prevede, per un verso, che al “fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121[7], e’ autorizzata, a valere sulle disponibilita’ degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75[8]” (primo comma), per altro verso, che il “pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121[9], e’ autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all’anno finanziario precedente” (secondo comma).
L’art. 34, intitolato “Incremento richiami personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, a sua volta, stabilisce, da un parte, che, per “le finalita’ di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139[10], gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione «Soccorso civile», sono incrementati di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020” (coma primo), dall’altra, che l’“impiego del personale volontario, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e’ disposto nel limite dell’autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per l’anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall’anno 2020” (comma secondo) fermo restando che, per “l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020” (coma terzo, primo capoverso) e ai “relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39” (comma terzo, secondo capoverso).
L’art. 35, invece, contempla ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate stabilendo quanto segue: “1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e’ istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350[11], con riferimento alle risorse gia’ affluite ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172[12], e non utilizzate in attuazione dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124[13], alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244[14]”.
Conclusa la disamina del capo II del titolo III, il capo III sempre di questo titolo, rubricato “Disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, consta di 3 articoli che vanno dall’art. 36 all’art. 38.
L’art. 36, intitolato “Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati”, prevede le seguenti modificazioni al codice antimafia.
Innanzitutto, al comma primo, si prevede che all’“articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli incarichi gia’ in corso quale coadiutore,».” e pertanto, è adesso disposto che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre ma non si tengono ora in considerazione, a questo fine, gli incarichi gia’ in corso quale coadiutore.
Il comma secondo, viceversa, ha emendato l’art. 38 del codice antimafia nella seguente maniera: “a) al comma 3: 1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite le seguenti: «che puo’ essere»; 2) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Qualora sia diverso dall’amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall’Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all’articolo 35, commi 2 e 2-bis.»; 3) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»”.
Tal che ne consegue che ora: a) l’Agenzia si avvale, per la gestione del bene confiscato, di un coadiutore individuato nell’amministratore giudiziario che può essere (e quindi non più deve essere) nominato dal tribunale; b) ove sia diverso dall’amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall’Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all’articolo 35, commi 2 e 2-bis (ossia l’Albo nazionale degli amministratori giudiziari); c) all’attuazione di quanto previsto dal comma terzo dell’art. 38 del codice antimafia[15] si deve ricorrere alle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma terzo dell’art. 36, dal canto suo, emenda l’art. 48 del codice antimafia in tale modo: “All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’interno»; 2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove l’immobile e’ sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile del comune ove l’immobile e’ sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della citta’ metropolitana o della regione»; 3) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell’ente locale o della regione ove l’immobile e’ sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalita’ di cui all’articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro un anno l’ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»; b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonche’, per una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell’efficacia ed efficienza dell’azione dell’Agenzia. La misura della quota annua destinata all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia e l’incremento non puo’ essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale»; c) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, nell’ambito delle finalita’ istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l’impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l’offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l’ente territoriale ne affidi la gestione all’ente pubblico a cio’ preposto.»; d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita’ di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l’acquirente dovra’ presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell’atto di vendita. L’avviso di vendita e’ pubblicato nel sito internet dell’Agenzia e dell’avvenuta pubblicazione e’ data notizia nel sito internet dell’Agenzia del demanio. La vendita e’ effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non puo’, comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita e’ effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all’atto dell’adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all’articolo 416-bis.1 del codice penale, nonche’ dei relativi coniugi o parti dell’unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonche’ persone con essi conviventi. L’Agenzia acquisisce, con le modalita’ di cui agli articoli 90 e seguenti, l’informazione antimafia, riferita all’acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinche’ i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalita’ organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilita’ dello Stato. 6. Possono esercitare la prelazione all’acquisto: a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia; b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita’ istituzionali, anche quella dell’investimento nel settore immobiliare; c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilita’ per il perseguimento dell’interesse pubblico; d) le fondazioni bancarie; e) gli enti territoriali. 7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall’avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.»; e) dopo il comma 7-bis e’ inserito il seguente: «7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l’Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l’assegnazione dell’immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformita’ al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l’assegnazione e’ richiesta da piu’ partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di piu’ partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non e’ chiesta l’assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell’Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all’acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell’articolo 45.»; f) il comma 10 e’ sostituito dal seguente: «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell’interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all’Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attivita’ istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita’ della finanza pubblica.»; g) dopo il comma 12-bis e’ inserito il seguente: «12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.»; h) dopo il comma 15-ter e’ aggiunto, in fine, il seguente: «15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall’avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia. La relativa gestione e’ affidata all’Agenzia del demanio.».”.
Detta norma del codice antimafia, dunque, è stata ampiamente innovata da questo decreto legge nei seguenti termini: a) i beni immobili confiscati sono mantenuti nel patrimonio dello Stato e utilizzati dall’Agenzia per finalita’ economiche non previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri (come previsto prima) ma dal Ministro dell’Interno; b) i beni immobili confiscati sono trasferiti per finalita’ istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalita’ sociali, in via prioritaria, non più solo al patrimonio del comune ove l’immobile e’ sito, ma anche al patrimonio indisponibile della provincia, della citta’ metropolitana o della regione; c) se prima era disposto che questi beni immobili sono “trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile e’ sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 fermo restando che il comune puo’ amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all’articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunita’ o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove e’ sito l’immobile e se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi”, adesso è diversamente disposto che detti beni sono “trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell’ente locale o della regione ove l’immobile e’ sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalita’ di cui all’articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro un anno l’ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi”; d) se prima era disposto che i proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia, adesso è stabilito una ulteriore quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell’efficacia ed efficienza dell’azione dell’Agenzia fermo restando che la misura della quota annua destinata all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia e l’incremento non puo’ essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale; e) è ora disposto che, fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, nell’ambito delle finalita’ istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l’impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l’offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l’ente territoriale ne affidi la gestione all’ente pubblico a cio’ preposto; e) è ora previsto che quando l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l’acquirente dovra’ presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell’atto di vendita: f) se prima era disposto che l’avviso di vendita era pubblicato nel sito internet dell’Agenzia, e dell’avvenuta pubblicazione veniva data altresi’ notizia nei siti internet dell’Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata, ora è stabilito che la notizia di detto avviso avviene sul sito internet dell’Agenzia del demanio; g) è contemplato che, qualora entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non puo’, comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima; h) se prima era previsto che la vendita era effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalita’ istituzionali anche quella dell’investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilita’ per il perseguimento dell’interesse pubblico e alle fondazioni bancarie, adesso è stabilito che detta vendita e’ effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all’atto dell’adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all’articolo 416-bis.1 del codice penale, nonche’ dei relativi coniugi o parti dell’unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonche’ persone con essi conviventi; i) se prima era previsto che l’Agenzia richiedeva al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche’ i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita’ organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita, adesso è disposto che questa Agenzia acquisisce, con le modalita’ di cui agli articoli 90 e seguenti, l’informazione antimafia, riferita all’acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinche’ i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalita’ organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita disponendo che sia applicabile, in quanto compatibile, il comma 15[16] fermo restando che i beni immobili, per un verso, una volta acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191[17], per altro verso, se di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilita’ dello Stato; l) non è più previsto che l’Agenzia richieda al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche’ i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita’ organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita; m) se prima era disposto che il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia potevano costituire cooperative edilizie alle quali era riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5, adesso è sancito che possono esercitare la prelazione all’acquisto: a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia; b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita’ istituzionali, anche quella dell’investimento nel settore immobiliare; c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilita’ per il perseguimento dell’interesse pubblico; d) le fondazioni bancarie; e) gli enti territoriali; n) se prima era previsto che gli enti territoriali potevano esercitare la prelazione all’acquisto dei beni di cui al comma 5 fermo restando che, per un verso, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita’ e le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente comma, per altro verso, nelle more dell’adozione del predetto regolamento e’ comunque possibile procedere alla vendita dei beni, è adesso stabilito che la prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall’avviso pubblico di cui al comma 5 dell’art. 48 del codice antimafia, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse; o) è ora previsto che, nella destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l’Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale[18] e il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene fermo restando che, da una parte, qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l’assegnazione dell’immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformita’ al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, dall’altra, quando l’assegnazione e’ richiesta da piu’ partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di piu’ partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente mentre se non e’ chiesta l’assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell’Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all’acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari e, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia; ad ogni modo, qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell’articolo 45[19]; p) se prima era previsto che le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluivano al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita’ della finanza pubblica, adesso è invece disposto che detta ripartizione avvenga nel seguente modo: I) quaranta per cento al Ministero dell’interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico; II) quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; III) venti per cento all’Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attivita’ istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita’ della finanza pubblica; q) è ora disposto che i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis di questo articolo, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo (sempre dell’art. 48 del codice antimafia), ovvero distrutti; r) è ora contemplato che i beni di cui al comma 5 dell’art. 48, che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall’avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia e la relativa gestione e’ affidata all’Agenzia del demanio.
Il comma quarto, infine, prevede che dall’“attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (primo capoverso) e le “Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (secondo capoverso).
L’art. 37 del d.l. n. 113/2018, intitolato “Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell’Agenzia”, modifica anch’esso il codice antimafia in questo modo: “1. All’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «1. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata e’ posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno, ha personalita’ giuridica di diritto pubblico ed e’ dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalita’ di cui all’articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.». 2. All’articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: «c-bis) provvede all’istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantita’ significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 110, comma 1;»; 2) la lettera h) e’ sostituita dalla seguente: «h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;»; b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» e’ soppressa. 3. All’articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono inserite le seguenti: «, nel limite di cento unita’»; b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita’ di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformita’ alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l’espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno collabora con l’Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell’Agenzia.»; c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Nell’ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l’indennita’ di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell’Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia. 4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l’Agenzia e’ autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita’ di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l’Agenzia puo’ avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unita’. Il predetto personale e’ posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita’ temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.»”.
Tal che, per effetto di questo precetto normativo, si segnalano le seguenti novità per quanto attiene sempre il codice antimafia: 1) se prima era previsto che l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata aveva personalita’ giuridica di diritto pubblico ed era dotata di autonomia organizzativa e contabile, aveva la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed era posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno, è adesso stabilito che detta Agenzia e’ posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno, ha personalita’ giuridica di diritto pubblico ed e’ dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalita’ di cui all’articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio; 2) si attribuisce adesso all’Agenzia (sempre con delibera del Consiglio direttivo) il compito di provvedere all’istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantita’ significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 110, comma 1, codice antimafia; 3) se prima detta Agenzia approvava il bilancio preventivo e il conto consuntivo previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, adesso questo previo parere non è più richiesto non essendo più riconosciuto a tale Comitato di poterlo esprimere; 4) è ora sancito che alla copertura dell’incremento della dotazione organica (dell’Agenzia) di centosettanta unita’, di cui al comma 1[20], si provvede nel limite di cento unita’; 5) è ora disposto che, per la copertura delle ulteriori settanta unita’ di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformita’ alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e, per l’espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno collabora con l’Agenzia fermo restando che gli oneri, per lo svolgimento delle procedure concorsuali, sono a carico dell’Agenzia; 6) è altresì previsto che, nell’ambito della contrattazione collettiva 2019/2021, viene individuata l’indennita’ di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell’Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia; 7) è previsto inoltre che, oltre al personale di cui al comma 1, l’Agenzia e’ autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita’ di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[21], nonche’ ad enti pubblici economici e, nei limiti complessivi della stessa quota, l’Agenzia puo’ avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unita’ fermo restando che il predetto personale e’ posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita’ temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127[22], conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
L’art. 37, c. 2, d.l. n. 113/2018, in conclusione, prevede che, per “l’attuazione del comma 3, lettera b), e’ autorizzata la spesa di 570.000 euro per l’anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere dall’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39”.
L’art. 38, l’ultima delle norme prevedute da questo capo, introduce una deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative in questo modo: “1. All’articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all’Agenzia le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche’ di cui all’articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata fino al terzo esercizio finanziario successivo all’adeguamento della dotazione organica di cui all’articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l’applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.». 2. Per l’attuazione del comma 1, e’ autorizzata la spesa di 66.194 euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39. 3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8 dell’articolo 52 sono abrogati. 4. L’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’ abrogato”.
Pertanto, se da un lato, è stata introdotta la norma appena citata, dall’altro, non sono più in vigore le seguenti statuizioni di legge: a) art. 52, c. 7 e c. 8, d.lgs. n. 159/2011 (“7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene e’ indivisibile, ai partecipanti in buona fede e’ concesso diritto di prelazione per l’acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilita’ che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilita’ del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all’articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo. 8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene puo’ essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprieta’, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”); art. 1, c. 291, l. n. 205/2017 (“Fino all’adeguamento alla dotazione organica prevista dall’articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata e’ autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unita’ di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l’Agenzia puo’ avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unita’. Il predetto personale e’ posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita’ e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio”).
Per dovere di completezza espositiva, non essendo inerente al tema affrontato in queste disposizioni legislative, va da ultimo rilevato che questo decreto legislativo prevede un altro titolo ossia il titolo IV, intitolato “Disposizioni finanziarie e finali”, che non costa di alcun capo, ma di due soli articoli.
Il primo, l’art. 39, afferente la copertura finanziaria, prevede, per un verso, che agli “oneri derivanti dagli articoli 9, 18, 22, 34, 37 e 38, pari a 15.681.423 euro per l’anno 2018, a 57.547.109 euro per l’anno 2019, a 59.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a 10.327.109 euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede: a) quanto a 5.900.000 euro per l’anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’interno; b) quanto a 15.150.000 euro per l’anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno; c) quanto a 531.423 euro per l’anno 2018, a 2.497.109 euro per l’anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all’erario” (primo comma), per altro verso, che il “Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio” (secondo comma).
Il secondo, l’art. 40, invece, dispone che il presente decreto, da un lato, “entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge” (comma primo), dall’altro, è “munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana” (comma secondo, primo capoverso) fermo restando che è “fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare” (comma secondo, secondo capoverso).
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NOTE
[1]Ai sensi del quale: “Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche degli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:
- a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti”.
[2]Se prima era quindi stabilito che, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all’attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell’interno, un’aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, può essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall’art. 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti, adesso questa percentuale è del 5 per cento.
[3]Di conseguenza se prima era disposto che, per l’espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonche’ per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i prefetti, entro l’aliquota del 3 per cento della dotazione organica, potevano essere collocati in posizione di disponibilita’ per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno, adesso questa aliquota è dell’uno per cento.
[4]QUALIFICHE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA E FUNZIONI CONFERIBILI
—————+——–+——————————————–
Qualifica |Posti di| Funzioni
|organico|
—————+——–+——————————————–
Prefetto | 146 |Capo della polizia-direttore generale della
| | pubblica sicurezza, capo di gabinetto del
| | Ministro, capo di dipartimento, titolare
| | dell’ufficio territoriale del governo nelle
| | sedi capoluogo di regione e nelle altre se-
| | di, capo dell’ufficio legislativo, capo
| | dell’ispettorato generale di amministrazio-
| | ne, sovrintendente ai servizi di sicurezza
| | della Presidenza della Repubblica, vice ca-
| | po della polizia, vice capo di gabinetto
| | del Ministro, vice capo dell’ufficio legi-
| | slativo, direttore della scuola superiore
| | dell’amministrazione dell’interno, diretto-
| | re della scuola di perfezionamento per le
| | forze di polizia, direttore dell’Istituto
| | superiore di polizia, titolare di ufficio
| | di livello dirigenziale generale competente
| | all’esercizio delle funzioni indicate nel-
| | la tabella A, ispettore generale di ammini-
| | strazione, titolare di incarico speciale.
Viceprefetto | 535 |Vicario del titolare dell’ufficio territo-
| | riale del governo, vice commissario del go-
| | verno nelle sedi capoluogo di regione,
| | coordinatore dell’ufficio territoriale del
| | governo; capo di gabinetto nell’ufficio
| | territoriale del governo; responsabile nel-
| | l’ufficio territoriale del governo delle
| | aree funzionali in materia di: ordine e si-
| | curezza pubblica; raccordo con gli enti lo-
| | cali; consultazioni elettorali; diritti ci-
| | vili, cittadinanza, condizione giuridica
| | dello straniero, immigrazione e diritto di
| | asilo; responsabile nell’ufficio territo-
| | riale del governo delle sedi capoluogo di
| | regione delle aree funzionali in materia
| | di: protezione civile, difesa civile e
| | coordinamento del soccorso pubblico; appli-
| | cazione del sistema sanzionatorio ammini-
| | strativo; affari legali e contenzioso anche
| | ai fini della rappresentanza in giudizio
| | dell’amministrazione; responsabile di area
| | funzionale nell’ambito dei dipartimenti,
| | degli uffici centrali di livello dirigen-
| | ziale generale e degli uffici di diretta
| | collaborazione del Ministro; ispettore ge-
| | nerale.
Viceprefetto | 1065 |Capo di gabinetto e vice capo di gabinetto
aggiunto | | nell’ufficio territoriale del governo; re-
| | sponsabile di area funzionale nell’ufficio
| | territoriale del governo; responsabile di
| | servizio nelle aree funzionali dei diparti-
| | menti, degli uffici di livello dirigenziale
| | generale e degli uffici di diretta collabo-
| | razione del Ministro; responsabile dell’a-
| | rea degli affari legali e del contenzioso
| | anche ai fini della rappresentanza in giu-
| | dizio dell’amministrazione.
Totale ……. | 1746 |
[5]Secondo cui: “In relazione alla necessita’ di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell’immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l’accoglienza legati ai flussi migratori e all’incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell’interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”.
[6]Alla stregua del quale: “Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unita’ soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilita’ delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall’articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unita’ di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni , previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all’ articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorita’: (…)predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie”.
[7]Per cui: “Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso”.
[8]In virtù del quale: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita’ dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita’ dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo’ superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e’ abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita’ interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo’ superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016 ”.
[9]Secondo cui: “Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario ”.
[10]Per il quale: “1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località. 2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio: a) in caso di necessita’ delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall’autorita’ competente che opera il richiamo; b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico; c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell’interno”.
[11]Alla stregua del quale: “È altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l’anno 2004, 118 milioni di euro per l’anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia”.
[12]Secondo cui: “Le risorse finanziarie corrispondenti alle facolta’ assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalita’ di cui all’articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954 euro a decorrere dall’anno 2017, sono destinate: a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per 30.120.313 euro per l’anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per 15.004.387 euro a decorrere dal 2019”.
[13]In virtù del quale: “Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo’ adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu’ decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive”.
[14]Per cui: “1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine di incrementare l’efficienza operativa dello strumento militare nazionale, la flessibilita’ di bilancio e garantire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie: (…)c) le risorse recuperate a seguito dell’attuazione del processo di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalita’ di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacita’ operative; d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nei fondi di cui all’articolo 619 del codice dell’ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attivita’ di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilita’ dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa”.
[15]Secondo cui: “Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l’amministrazione dei beni e’ conferita all’Agenzia, che ne cura la gestione fino all’emissione del provvedimento di destinazione. L’Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell’amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi. L’Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell’incarico. L’incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa”.
[16]Secondo cui: “Quando risulti che i beni confiscati dopo l’assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilita’ o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si puo’ disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento”.
[17]Per il quale: “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l’obbligo di provvedere alla comunicazione, all’autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell’osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonchè dai vigili urbani del comune ove si trova l’immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706”.
[18]Secondo cui: “1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero dell’interessato o del difensore. 2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. 6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione. 7. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente. 8. Se l’interessato è infermo di mente, l’avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l’interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell’interessato. 9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2”.
[19]Per il quale: “1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi e’ garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV. 2. Il provvedimento definitivo di confisca e’ comunicato, dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all’Agenzia, nonche’ al prefetto e all’ufficio dell’Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l’azienda confiscata”.
[20]Alla stregua del quale: “La dotazione organica dell’Agenzia e’ determinata in duecento unita’ complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 113, comma 1”.
[21]Secondo cui: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.
[22]Per il quale: “Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta”.
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