Le ragioni, che hanno indotto la compagine governativa a ricorrere alla decretazione d’urgenza, sono riconducibili, come si evince in questo stesso provvedimento, alle seguenti considerazioni: a) necessita’ e urgenza di prevedere misure volte a individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonche’ di garantire l’effettivita’ dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione; b) necessita’ e urgenza di adottare norme in materia di revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza dell’accertamento della commissione di gravi reati e di norme idonee a scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale, a razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, nonche’ di disposizioni intese ad assicurare l’adeguato svolgimento dei procedimenti di concessione e riconoscimento della cittadinanza; c) straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalita’ organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l’Autorita’ giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali, nonche’ mirate ad assicurare la funzionalita’ del Ministero dell’interno; d) straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la funzionalita’ dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, attraverso il rafforzamento della sua organizzazione, nell’intento di potenziare le attivita’ di contrasto alle organizzazioni criminali.
Per approfondire leggi “Immigrazione, asilo e cittadinanza” a cura di Paolo Morozzo della Rocca
La struttura normativa
Posto ciò, la normativa in questione consta di 40 articoli suddivisi in quattro titoli, il primo, inerente disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonche’ in materia di protezione internazionale e di immigrazione, il secondo, avente ad oggetto disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalita’ mafiosa, il terzo, inerente disposizioni per la funzionalita’ del ministero dell’interno nonche’ sull’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata e, infine, il quarto, vertente sulle disposizioni finanziarie e finali.
A loro volta questi titoli (tranne il quarto) si suddividono in capi e precisamente: 1) il primo titolo consta di 4 capi così ripartiti: a) capo I (“Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all’immigrazione illegale”); b) capo II (“Disposizioni in materia di protezione internazionale”); capo III (“Disposizioni in materia di cittadinanza”); capo IV (“Disposizioni in materia di giustizia”); 2) il secondo titolo è strutturato in 3 capi così individuati e individuabili: capo I (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo”; capo II (“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalita’ mafiosa”); capo III (“Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili”); 3) il terzo titolo, a sua volta, è diviso in 2 capi così ripartiti: capo I (“Disposizioni per la funzionalita’ del Ministero dell’interno”); capo II (“Disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata).
Precisato ciò, venendo a trattare per prima la parte di questa normativa inerente l’immigrazione, e partendo innanzitutto dalla disamina dal capo I del titolo I, va osservato che in tale capo sono state inserite una serie di disposizioni in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all’immigrazione illegale.
L’art. 1, rubricato “Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario”, prevede diverse modifiche e aggiunte a quanto previsto nel decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nel articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, nel decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e nel decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.
Prima di tutto, al primo comma, lett. a), è stabilito che “all’articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole «per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»”.
Tal che ne consegue che adesso la perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286 avviene non più ad accessione del caso in cui sia fatta domanda di asilo così come non rilevano più i motivi umanitari ma solo l’ipotesi preveduta dall’art. 32, c. 3, decreto legislativo n. 25/2008 che, come è noto, stabilisce che, nei “casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
A sua volta la lettera b) dell’articolo 1 modifica l’art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 nei seguenti termini: “1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole «per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche nonche’ dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 2) il comma 6, e’ sostituito dal seguente: «6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi’ adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.»; 3) al comma 8.2, lettera e), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo la lettera g) e’ aggiunta la seguente: «g-bis) agli stranieri di cui all’articolo 42-bis.»”.
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Il permesso di soggiorno
Pertanto, per effetto di queste emende legislative, è ora stabilito che per quanto attiene il permesso di soggiorno: a) non è più richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ma solo per cure mediche nonche’ dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; b) è adesso previsto che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi’ adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti senza più che rilevi il fatto che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano per potervi derogare (venendo meno tra l’altro anche il riferimento introdotto dall’art. 3, c. 1, lett. a), decreto legge, 23 giugno 2011 n. 89 (in Gazz. Uff., 23 giugno, n. 144, convertito, con modificazioni, in legge 2 agosto 2011, n. 129 (“Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e’ rilasciato dal questore secondo le modalita’ previste nel regolamento di attuazione”)]; c) nella dicitura permesso di soggiorno che autorizza l’esercizio di attivita’ lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione e’ inserita la dicitura: “perm. unico lavoro“”, prevista dal c. 8.1. di questo articolo, la quale non è più richiesta agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea per motivi umanitari, ma nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 così come viene esteso tale obbligo di dicitura agli stranieri di cui all’articolo 42-bis del d.lgs. n. 286 ossia gli stranieri che hanno conseguito il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile.
Dal canto suo, la lettera c) dell’art. 1 stabilisce che, “all’articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche’ del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e dunque la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 9 del d.lgs n. 286 del 1998 (“Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1”) non si applica più agli stranieri che soggiornano in Italia per motivi umanitari ma coloro che soggiornano in loco per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche’ del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
Invece, la lettera d) (sempre dell’articolo 1), nel disporre che “all’articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all’articolo 5, comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche’ nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all’articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47” se ne fa conseguire come sia acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale non più a norma dell’art. 5, c. 6, decreto legislativo n. 286/1998 ma alla stregua di queste disposizioni legislative.
Al contempo, se la lettera e) dispone che “all’articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «reca la dicitura casi speciali,»” e dunque il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale deve recare siffatta dicitura, invece, la successiva lettera f) dispone la modifica dell’art. 18 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 (“Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica”) nei seguenti termini: “1) al comma 1 le parole «ai sensi dell’articolo 5, comma 6,» sono soppresse; 2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura “casi speciali”, ha la durata di un anno e consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonche’ l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta’. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo puo’ essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalita’ stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»”.
Di conseguenza, da un lato, questo permesso di soggiorno non viene più rilasciato a norma dell’art. 5, c. 6, decreto legislativo n. 286/1998, dall’altro, è ora previsto che sempre tale permesso: a) reca la dicitura “casi speciali”; b) dura un anno; c) consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonche’ l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta’; d) alla sua scadenza, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalita’ stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
Chiarito ciò, la lettera g) prevede che “all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d), e’ inserita la seguente: «d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravita’, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche’ persistono le condizioni di salute di eccezionale gravita’ debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.»” mentre la lettera h) dispone che “dopo l’articolo 20, e’ inserito il seguente: «Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamita’). – 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamita’ che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamita’. 2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, e’ valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attivita’ lavorativa, ma non puo’ essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»”.
Pertanto, da una parte, è sancito che per gli stranieri, che si trovano in condizioni di salute particolarmente gravi, semprechè dette condizioni siano talmente gravi da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, il questore rilascia (e quindi deve rilasciare non avendo il legislatore utilizzo il verbo “può rilasciare”) un permesso di soggiorno per cure mediche per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche’ persistono le condizioni di salute di eccezionale gravita’ debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale, dall’altra, fermo restando le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali prevedute dall’art. 20 del decreto legislativo n. 286/1998[1], è ora disposto che, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamita’ che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità che ha la durata di sei mesi ed e’ valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attivita’ lavorativa non essendo però convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Per quanto attiene la lettera i), se il numero 1) di questa lettera stabilisce che “al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell’articolo 5, comma 6» sono soppresse” e pertanto, il rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis[2], non avviene più ai sensi di questa statuizione legislativa, il seguente numero 2) dispone che “dopo il comma 12-quinquies, e’ aggiunto il seguente: «12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura “casi speciali”, consente lo svolgimento di attivita’ lavorativa e puo’ essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.»” e pertanto, è richiesta anche qui l’apposizione della dicitura “casi speciali” specificandosi altresì che il rilascio di tale permesso di soggiorno permette lo svolgimento di attivita’ lavorativa il quale è convertibile, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
Oltre a ciò, va rilevato che la lettera m) prevede che “all’articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche’ del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»” così come la lettera n) contempla in egual modo che “all’articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche’ del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»”.
Da ciò deriva che, da un lato, le disposizioni di cui all’art. 27-ter, c. 1, decreto legislativo n. 286/1998 (“L’ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, e’ consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove e’ stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell’applicazione delle procedure previste nel presente articolo, e’ selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’universita’ e della ricerca”) non si applicano più per gli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea per motivi umanitari, ma per questi titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche’ del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dall’altro, le disposizioni di cui all’art. 27-quater, c. 1, decreto legislativo n. 286/1998 (“L’ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi e’ consentito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso”) non si applicano più per gli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea per motivi umanitari, ma per questi titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche’ del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
Invece, la lettera n) emenda l’art. 29, c. 10, decreto legislativo n. 286 del 1998 1) prevedendo, al numero 1) che alla lettera b), le parole «di cui all’articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis» e, al numero 2), che la lettera c) e’ abrogata.
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Asilo polito e asilo umanitario
Di conseguenza, le disposizioni in materia di ricongiungimento familiare, adesso, non si applicano agli stranieri destinatari delle misure di cui all’art. 20 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Permesso di soggiorno per calamità), mentre ciò non avviene più nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286 del 1998.
Viceversa, se la lettera o) stabilisce che “all’articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per asilo, per protezione sussidiaria,»” e dunque hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale gli stranieri che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria e non più per asilo politico, per asilo umanitario, la lettera p) dispone che “all’articolo 39: 1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche’ ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche’ del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»”.
Di conseguenza, l’art. 39 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ora stabilisce, per effetto di questo novum legislativo, stabilisce come sia consentito l’accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18 -bis , 20 -bis , 22, comma 12 -quater , e 42 -bis , nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,n. 25 e non più per meri motivi umanitari.
Infine, la lettera q) dell’art. 1 conclude le modifiche apportate al decreto legislativo n. 286 del 1998 stabilendo che “dopo l’articolo 42, e’ inserito il seguente: «Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile). – 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all’articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell’interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l’accesso allo studio nonche’ di svolgere attivita’ lavorativa e puo’ essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.».
Di conseguenza, si è un configurato un nuovo permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile che può essere concesso quando lo straniero compia atti di questa natura, nei casi previsti dall’art. 3 della legge n. 13 del 1958 (cioè “per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; per ristabilire l’ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge; per arrestare o partecipare all’arresto di malfattori; pel progresso della scienza od in genere pel bene dell’umanità; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria) e, nel qual caso, da un lato, il Ministro dell’interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 5-bis, decreto legislativo n. 286/1998[3], dall’altro, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l’accesso allo studio nonche’ di svolgere attivita’ lavorativa e puo’ essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
Proseguendo la disamina dell’art. 1, il comma secondo di questo precetto normativo apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
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Protezione internazionale
Al riguardo va evidenziato che, alla lettera a) di questo comma, l’art. 32, c. 3, decreto legislativo n. 25/2008 è sostituito dal seguente: “3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma e’ rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attivita’ lavorativa ma non puo’ essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Tal che, alla luce di questa modifica, se prima era previsto che, nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è adesso stabilito che, casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a mente del quale, per un verso, è stabilito che, in “nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” (comma 1), per altro verso, è sancito che non “sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura” (primo capoverso del comma 1.1.) e nella “valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani” (secondo capoverso del comma 1.1.), la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura “protezione speciale“, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga” fermo restando che, come appena visto prima, il permesso di soggiorno di cui al presente comma e’ rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attivita’ lavorativa ma non puo’ essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Posto ciò, la lettera b) del comma 2 a sua volta stabilisce che “all’articolo 35-bis, comma 1, dopo le parole «articolo 35» sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32, comma 3,»” e pertanto, non solo le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 35, ma anche quelle prevedute dall’art. 35 bis, anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo (vale a dire l’art. 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
Dal canto suo, il comma terzo dell’art. 1 contempla che all’articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: “a) al comma 1: 1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo»; 2) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 3) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: «d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18,18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»; b) il comma 4-bis, e’ sostituito dal seguente: «4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorita’ preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia e’ designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».
Tal che le modificazioni così disposte possono sintetizzarsi nel seguente modo: a) è prevista la competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea non più nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ma in quelle aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; b) sempre la competenza di queste sezioni è prevista non più per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ma per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale sempre nei casi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; c) la previsione di una ulteriore ipotesi di competenza di queste sezioni in ordine alle controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18,18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; d) la sostituzione dell’originario comma 4-bis con la seguente statuizione di legge: “Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorita’ preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia e’ designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione”.
Posto ciò, se il comma quarto dell’articolo 1 dispone che dall’“all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente2, il successivo comma quinto, invece, prevede che, dopo “l’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e’ inserito il seguente: «Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario). – 1. Le controversie di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione. 2. E’ competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui ha sede l’autorita’ che ha adottato il provvedimento impugnato. 3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia e’ designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. 4. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro alla autorita’ giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi alla autorita’ consolare. 5. Quando e’ presentata l’istanza di cui all’articolo 5, l’ordinanza e’ adottata entro 5 giorni. 6. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione e’ di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita’ del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell’ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. 7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”.
Tal che, per effetto di questa ulteriore previsione di legge, (ossia l’art. 19-ter) vengono regolate le controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario prevedendo in primo luogo come esse siano regolamentate con il rito sommario di cognizione.
Si stabilisce inoltre, in secondo luogo, che la competenza spetta al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui ha sede l’autorita’ che ha adottato il provvedimento impugnato fermo restando che, per un verso, questo tribunale giudica in composizione collegiale, per altro verso, per la trattazione della controversia, e’ designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.
In terzo luogo, va rilevato come il ricorso sia proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana e, in tal caso, l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro alla autorita’ giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza fermo restando che la procura speciale al difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi alla autorita’ consolare.
Si evidenzia in quarto luogo come quando sia presentata l’istanza di cui all’articolo 5, l’ordinanza e’ adottata entro 5 giorni la quale, quando definisce il giudizio, non e’ appellabile fermo restando che il termine, per proporre ricorso per cassazione, e’ di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita mentre la procura alle liti, per la proposizione del ricorso per cassazione, deve essere conferita, a pena di inammissibilita’ del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell’ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.
Nel caso di rigetto, inoltre, si stabilisce la Corte di cassazione decide sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
E’ infine previsto che si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e quindi, per un verso, non opera la sospensione feriale, per altro verso, la controversia e’ trattata in ogni grado in via di urgenza.
Dal canto suo, il comma sesto dell’art. 1 prevede la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 nei seguenti termini: “a) all’articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) e’ abrogata; b) all’articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano» fino alla fine del comma sono soppresse; c) all’articolo 14, comma 1, lettera c), le parole «, per motivi umanitari» sono soppresse; d) all’articolo 28, comma 1, la lettera d) e’ abrogata. 7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, il comma 2 e’ abrogato; b) all’articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse”.
Di conseguenza, la normativa di cui al d.P.R. n. 394 del 1999 è stata emendata nella seguente maniera: a) il permesso di soggiorno non può essere più rilasciato per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19 , comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale; b) il divieto di rinnovo del permesso di soggiorno secondo quanto previsto dall’art. 13, c. 1, d.P.R. n. 134 del 1999[4] non può più essere derogato se ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali; c) è adesso previsto che solo il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 32 , commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a)[5] e b)[6] e non più quello per motivi umanitari; d) non è più previsto che, quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all’art. 19, comma 1, del testo unico[7].
Il comma settimo dell’art. 1, invece, stabilisce che al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: “a) all’articolo 6, il comma 2 e’ abrogato; b) all’articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse”.
Pertanto, per effetto di quanto stabilito in questo comma, da un alto, non è più in vigore quella norma in cui era previsto che, nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 (vale a dire quando la Commissione territoriale al termine del procedimento previsto dall’articolo 5[8] adotta una delle seguenti decisioni: rigetta la domanda nei casi previsti dall’articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto[9] ovvero rigetta la domanda per manifesta infondatezza nel caso previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera b-bis)[10], del decreto), la Commissione, se ritiene che sussistono gravi motivi di carattere umanitario trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008 (già esaminato in precedenza).
Sotto il profilo del diritto intertemporale, va da ultimo segnalato che, per un verso, il comma ottavo dispone che, fermo “restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari gia’ riconosciuto ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validita’ alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, per altro verso, il comma nono stabilisce che, nei “procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero e’ rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8”.
Terminata la disamina dell’art. 1, l’art. 2, intitolato “Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri”, prevede, al primo comma, la modifica dell’art. 14 del decreto legislativo n. 296 del 1998 nei seguenti termini: “All’articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto periodo la parola «novanta» e’ sostituita dalla seguente: «centottanta»; b) al sesto periodo la parola «novanta» e’ sostituita dalla seguente: «centottanta»”.
Di conseguenza, adesso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di permanenza per i rimpatri non puo’ essere superiore a centottanta giorni e non più novanta giorni (come previsto prima) e quindi lo straniero che sia gia’ stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di centottanta giorni indicato al periodo precedente (e ciò per effetto della modifica appena evidenziata), puo’ essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni.
Il comma secondo di questo articolo, inoltre, prevede che, al “fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ossia il centro di permanenza per i rimpatri ndr.), per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e’ autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50[11]” (primo capoverso) fermo restando che, nel “rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione e’ rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei” (secondo capoverso).
A sua volta il comma terzo dell’art. 2 prevede che, dall’“attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (primo capoverso) e le “Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (secondo capoverso).
Per quel che invece riguarda l’art. 3, inerente il trattenimento per la determinazione o la verifica dell’identita’ e della cittadinanza dei richiedenti asilo, il primo comma stabilisce che all’“articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: «3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo’ essere altresi’ trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all’articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell’identita’ o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l’identita’ o la cittadinanza, il richiedente puo’ essere trattenuto nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalita’ previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni.»; b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»; c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 3-bis e 7».
Per approfondire leggi “Immigrazione, asilo e cittadinanza” a cura di Paolo Morozzo della Rocca
Status di rifugiato
Di conseguenza, in materia di trattenimento, salvi i casi in cui il richiedente si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95[12] ovvero nelle condizioni di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[13], e nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155[14], è adesso previsto come il richiedente possa essere altresi’ trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all’articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (vale a dire appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142[15]), per la determinazione o la verifica dell’identita’ o della cittadinanza.
Per evidente esigenze di coordinamento, inoltre, la lettera b) del c. 1 dell’art. 3 ha modificato il comma settimo dell’articolo 6 di questo decreto legislativo stabilendo che “al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»”.
Pertanto, il richiedente, che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis (ossia il decreto con il quale e’ concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato e’ notificato ndr.), nonche’ per tutto il tempo in cui e’ autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto non solo se trattenuto ai sensi dei commi 2, 3, ma anche alla luce di quanto previsto dal comma 3 -bis, secondo periodo (appena esaminato).
Per le medesime esigenze, è stato modificato il comma nono dell’art. 6 stabilendosi che, secondo quanto previsto dalla lettera c), che “al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 3-bis e 7»” e, di conseguenza, il trattenimento e’ mantenuto soltanto finche’ sussistono non solo i motivi di cui ai commi 2, 3 e 7 ma anche quello di cui al comma 3 –bis.
A sua volta il comma secondo dell’art. 3 prevede la modifica del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 nei seguenti termini: “a) all’articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero»; b) all’articolo 28, comma 1, lettera c), dopo le parole «e’ stato disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle strutture di cui all’art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero»; c) all’articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da «provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»”.
Di conseguenza, alla luce di quanto statuito in tale comma, ne deriva che è specificato che la la Commissione territoriale sospende l’esame della domanda di protezione internazionale nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nelle strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver sostenuto il colloquio di cui all’articolo 12, mentre prima non vi era alcun riferimento a queste strutture.
Allo stesso modo la lettera b) del c. 2 di questo articolo dispone che “all’articolo 28, comma 1, lettera c), dopo le parole «e’ stato disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle strutture di cui all’art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero»”e dunque anche qui è specificato che, nel caso in cui la Commissione territoriale è tenuto ad esaminare in via prioritaria la domanda di protezione internazionale, tra le domande che rilevano a tale scopo, vi è quella domanda presentata da un richiedente per il quale e’ stato disposto il trattenimento, oltre nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (come già previsto prima), adesso pure in queste strutture.
L’ultima modifica, che interessa questa normativa, è quella operata dalla lettera c) di questo comma in cui, come visto prima, è stabilito che, “all’articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da «provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»”; tal che è adesso specificato che la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto da parte di un soggetto nei cui confronti e’ stato adottato un provvedimento di trattenimento il che deve accadere ora nelle strutture di cui all’articolo 10 -ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (mentre appunto prima ciò non era richiesto espressamente da parte del legislatore).
Infine, il comma terzo dell’art. 3 prevede che, per un verso, dall’“attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (primo capoverso), per altro verso, le “Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (secondo capoverso).
L’art. 4, rubricato “Disposizioni in materia di modalita’ di esecuzione dell’espulsione”, dispone, al primo comma, la modificazione dell’art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, statuendo che, “dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilita’ di posti nei Centri di cui all’articolo 14 o in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell’udienza di convalida, puo’ autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilita’ dell’Autorita’ di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l’udienza di convalida, il giudice puo’ autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l’ufficio di frontiera interessato, sino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all’udienza di convalida.».
Di conseguenza, se di norma il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso e in attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e’ trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all’articolo 14[16], la possibilità di derogarvi, originariamente prevista per il caso in cui il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e’ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, è stata altresì estesa all’ipotesi in cui in cui non vi sia disponibilita’ di posti nei Centri di cui all’articolo 14 o in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente fermo restando che, in tale ultima ipotesi, il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell’udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilita’ dell’Autorita’ di pubblica sicurezza disponendosi al contempo che, qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l’udienza di convalida, il giudice puo’ autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l’ufficio di frontiera interessato, sino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all’udienza di convalida.
Il comma secondo dell’art. 4, a sua volta, dispone che, dall’“attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1, terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), cofinanziato dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020.”.
Per approfondire leggi “Immigrazione, asilo e cittadinanza” a cura di Paolo Morozzo della Rocca
Divieto di ringresso
Invece, l’art. 5, intitolato “Disposizioni in materia di divieto di reingresso”, modifica sempre l’art. 13 del decreto legislativo n. 286/1998 al c. 14-bis disponendo che “le parole «di cui alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonche’ degli Stati non membri cui si applica l’acquis di Schengen.»”.
Pertanto, il divieto di cui al comma 13 (ossia quello di non rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno) e’ registrato dall’autorita’ di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, non più secondo quanto previsto dalla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388 ma alla luce di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 specificandosì altresi che tale violazione, oltre a quanto preveduto nei commi 3-quinquies[17], 12[18], 13[19], 13 bis[20] e 13 ter[21] di questo stesso art. 13, comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonche’ degli Stati non membri cui si applica l’acquis di Schengen.
Infine, l’art. 6, conclude le norme contenute in questo capo, stabilendo che all’“articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e’ incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;»”, e dunque per il Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza, è previsto un aumento delle risorse stanziate pari a 500.000 euro per il 2018, 1.500.000 euro per il 2019 e 1.500.000 euro per il 2020.
Per quel che invece riguarda il capo II del titolo I di questa normativa, le disposizioni legislative che rilevano nel caso di specie vanno dall’art. 7 all’art. 13 e concernono la protezione internazionale.
Ebbene, esaminiamo questi articoli uno per uno.
L’art. 7, recanti disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale, prevede le seguenti modifiche al decreto legislativo, 19 novembre 2007, n. 251: “a) all’articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336,583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»; b) all’articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336,583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.»”.
Di conseguenza, da un lato, il diniego dello status di rifugiato è configurabile adesso quando lo straniero è stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dagli articoli 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 583 (lesione personale aggravata), 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 583-quater (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive), 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3) (furto aggravato quando il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso), e 624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3) (furto in abitazione o furto con strappo aggravato allo stesso modo), del codice penale specificando al contempo che i reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, così come è adesso previsto che per queste stesse ragioni lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero abbia commessi questi illeciti penali ove accertati con sentenza passata in giudicato.
Per quanto invece attiene la cessazione della protezione internazionale, l’art. 8 dispone quanto segue: “All’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, e’ inserito il seguente: «2-ter. Per l’applicazione del comma 1, lettera d), e’ rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.». 2. All’articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, e’ aggiunto il seguente: «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e’ rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.»”.
Pertanto, la cessazione dello status di rifugiato quando lo straniero si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato, viene in essere nella misura in cui vi sia il rientro nel Paese natio, a prescindere di come cià sia avvenuto salvo la valutazione del caso concreto.
Inoltre, per effetto di questo precetto normativo, posto che l’art. 15 del decreto legislativo n. 251/2007 dispone che la cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è piu’ necessaria (c. 1) e che, per questi effetti, è necessario che le mutate circostanze abbiano natura così significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia piu’ esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 251/2007[22] in modo che non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine (c. 2) specificandosi altresì al riguardo che rileva, sempre per questi fini, ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.
Per quel che invece concerne le disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera, l’art. 9 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: vediamo quali.
Il primo comma [lettera a)] dispone che “all’articolo 7 il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che: a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtu’ degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo; b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell’Unione competente per l’esame dell’istanza di protezione internazionale; d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale; e) manifestano la volonta’ di presentare un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).».
Pertanto, se prima il richiedente non poteva essere autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 32 se doveva essere estradato verso un altro Stato in virtu’ degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo; consegnato ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale ovvero avviato verso un altro Stato dell’Unione competente per l’esame dell’istanza di protezione internazionale, adesso oltre queste ipotesi, altre cause ostative sono stante introdotte dal legislatore per effetto di questo decreto legge ossia, come appena visto, le seguenti: a) se è stata presentata una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale; b) si è manifestata la volonta’ di presentare un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 29, comma 1[23], o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis)[24].
La lettera b) del comma primo, invece, prevede la modifica dell’art. 28 bis del decreto legislativo n. 25/2008 nei seguenti termini: “1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni. 1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura puo’ essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. 1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell’interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all’articolo 4, comma 2, per l’esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»; 2) al comma 2, la lettera b) e’ abrogata; 3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero» sono soppresse”.
Pertanto, è adesso previsto che, nel caso in cui il richiedente abbia reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.
Inoltre, la procedura prevista dall’art. 28-bis, c. 1, d.lgs. n. 25/2008 (“Nel caso previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera c)[25], appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione. La decisione e’ adottata entro i successivi due giorni”) è adesso applicabile ex lege anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-quater (che vedremo da qui a poco), dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli fermo restando che, in tali casi, la procedura puo’ essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.
A sua volta è stabilito che, nell’applicare questa procedura a dette ipotesi, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell’interno e con il medesimo decreto è stabilito che potranno essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all’articolo 4, comma 2, per l’esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.
Per di più, va messo in risalto che i termini previsti da questo articolo non sono più raddoppiati quando la domanda e’ reiterata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b, decreto legislativo n. 25/2008 (come previsto prima), così come non è più disposto questo raddoppio quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento dato che ciò può avvenire anche se costui non sia stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera essendo stato tolto dalla disposizione legislativa in esame questo passaggio normativo.
Viceversa, per quanto attiene i casi di inammissibilità della domanda, nell’ipotesi in cui la Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all’esame quando il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, non è più richiesto che la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilita’ comunica al richiedente che ha facolta’ di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell’ammissibilita’ della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.
A questo riguardo va altresì rilevato che la lettera d), stabilendo che “dopo l’articolo 29 e’ inserito il seguente: «Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). – 1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda e’ considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all’esame della domanda ai sensi dell’articolo 29”, introduce una inammissibilità per legge e cioè quando la domanda sia presentata al sol fine di ritardare o impedire l’esecuzione del provvedimento stesso e, nel qual caso, si applica quanto statuito dalla norma da ultimo citata.
La lettera e) del comma primo a sua volta dispone, per un verso, che, in ordine a quanto previsto dall’art. 35-bis del decreto legislativo n. d.lgs. n. 25/2008, per un verso, che “al comma 3, lettera d), le parole «di cui all’art. 28-bis, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 28-bis, commi 1-ter e 2,»”, per altro verso, che “al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse”.
Tal che ne consegue che, da una parte, la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto anche in riferimento al provvedimento adottato a norma dell’art. 28-bis, c. 1-ter del d.lgs. n. 25/2008, dall’altra, la proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) , nonché del provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 32, comma 1–bis a prescindere del numero di volte in cui questo provvedimento sia stato emesso.
Infine, il comma secondo dell’art. 9 prevede che, per “le finalita’ di cui al comma 1, lettera b), e’ autorizzata la spesa di 465.228,75 euro per l’anno 2018 e 1.860.915 euro a decorrere dall’anno 2019” (primo capoverso) e ai “relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39[26]” (secondo capoverso).
Per quel che concerne il procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, l’art. 10 modifica il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 nel seguente modo: “a) all’articolo 32, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Quando il richiedente e’ sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero e’ stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne da’ tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell’immediatezza all’audizione dell’interessato e adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l’obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; b) all’articolo 35-bis, comma 5, le parole «ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b).» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), nonche’ del provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 32, comma 1-bis.»”.
Di conseguenza, quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per i reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli artt. 336,583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale, e il richiedente si trova nelle condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95 ovvero nelle condizioni di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 o, ancora, costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero sia stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne da’ tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell’immediatezza all’audizione dell’interessato e adotta contestuale decisione.
Inoltre, salvo il caso in cui venga un permesso di soggiorno recante la dicitura “protezione speciale”, , in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l’obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione e a tal fine si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi 3[27], 4[28] e 5[29], del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Infine, questo articolo modifica, come visto prima, l’art. 35-bis di questo decreto legislativo stabilendosi che la proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi del comma 4 sempre di questo articolo non solo non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) , ma adesso pure il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 32, comma 1 –bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
L’art. 11, c. 1, d.l. n. 113/2018 prevede che l’autorita’ preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e’ l’Unita’ Dublino, operante presso il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione non solo del Ministero dell’interno, ma anche delle sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell’interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il successivo comma secondo, prevedendo che, all’“articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Per l’assegnazione delle controversie di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l’autorita’ di cui al comma 1 e’ costituita dall’articolazione dell’Unita’ Dublino operante presso il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno nonche’ presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.»”, è ora dunque disposto che, nell’assegnazione delle controversie di cui all’articolo 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (“Contro le decisioni di trasferimento adottate dall’autorita’ di cui al comma 3[30] e’ ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti”), la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea è costituita dall’articolazione dell’Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno nonché presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.
Per approfondire leggi “Immigrazione, asilo e cittadinanza” a cura di Paolo Morozzo della Rocca
L’accoglimento dei richiedenti asilo
L’art. 12, intitolato “Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo”, apporta diverse modificazioni in subiecta materia.
Vediamo in cosa esse consistono.
Il primo comma di questo articolo prevede che all’“articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, e’ sostituito dal seguente: «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell’ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18,18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.»; b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»; c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»; d) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati»”.
Tal che, per effetto di questa statuizione legislativa, è adesso previsto che: a) gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell’ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d -bis), 18, 18 -bis, 20 -bis, 22, comma 12-quater , e 42 -bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati e, al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione di questi soggetti, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell’interno attiva, sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1; b) il servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che, come è noto, è affidato, con apposita convenzione, all’ANCI (art. 1-sexies, c.4, secondo capoverso, decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), tra i tanti compiti affidati, provvede ora a monitorare la presenza sul territorio dei soggetti di cui al comma 1 (già visti primi) e non più, come in precedenza, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; c) la rubrica di questo articolo e’ adesso il seguente: «Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».
Il comma secondo dell’art. 12, dal canto suo, dispone le modifiche del decreto legislativo, 18 agosto 2015, n. 142 nei seguenti termini: “a) all’articolo 5: 1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»; 2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»; b) all’articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all’articolo 16,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 16.»; c) all’articolo 9, il comma 5 e’ abrogato; d) all’articolo 11: 1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e 14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all’articolo 9,»; 2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all’articolo 9» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di cui all’articolo 9»; e) all’articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di cui agli articoli 9 e 11.»; f) all’articolo 14: 1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»; 2) il comma 2 e’ abrogato; 3) al comma 3 e’ premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»; 4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1» sono soppresse; 5) la rubrica dell’articolo 14 e’ sostituita dalla seguente: «Art. 14. Modalita’ di accesso al sistema di accoglienza»; g) all’articolo 15: 1) i commi 1 e 2 sono abrogati; 2) la rubrica dell’articolo 15 e’ sostituita dalla seguente: «Art. 15. Individuazione della struttura di accoglienza»; h) all’articolo 17: 1) il comma 4 e’ abrogato; 2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»; i) all’articolo 20: 1) al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il Dipartimento per le liberta’ civili» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento per le liberta’ civili»; 2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «e all’articolo 12,»; l) all’articolo 22, il comma 3 e’ abrogato; m) all’articolo 22-bis, al comma 3, il secondo periodo e’ soppresso; n) all’articolo 23: 1) al comma 1, le parole «di cui all’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»; 2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11».
Da ciò deriva che il decreto legislativo, 18 agosto 2015, n. 142 è stato emendato in tal modo: I) l’indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonche’ di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6[31], 9[32], 11[33] e non più in quella prevista dall’art. 14[34] (lo stesso venir meno all’art. 14 è avvenuto in ordine a quanto previsto dal successivo comma quinto di questo articolo che ora così dispone: ai “fini dell’applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell’articolo 284 del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, l’autorita’ giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l’idoneita’ a tal fine dei centri e delle strutture di cui agli articoli 6 e 9”); b) è ora sancito che il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all’articolo 16, e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui all’articolo 14; c) non è più in vigore il comma quinto dell’art. 9 il quale prevedeva quanto segue: “Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4[35], il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell’esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 15[36], e’ trasferito nelle strutture di cui all’articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all’articolo 17[37]. In caso di temporanea indisponibilita’ di posti nelle strutture di cui all’articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all’articolo 17 e’ trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all’articolo 14”; d) la possibilità di applicare le misure straordinarie di accoglienza secondo quanto previsto dall’art. 11 può avvenire ora solo nel caso in cui e’ temporaneamente esaurita la disponibilita’ di posti all’interno delle strutture di cui all’articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, e non più per quelle previste dall’art. 14 e pertanto, sempre ora, l’accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e’ limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di cui all’articolo 9 e non più di quelle previste dall’art. 14; e) la possibilità di individuare, con il regolamento di cui all’art. 30[38], forme di partecipazione e di coinvolgimento rileva ora solo per i richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e non quelle di cui all’articolo 14; f) è adesso stabilito che il richiedente, che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita’ di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e finanziate dal Fondo di cui all’articolo 1-septies del medesimo decreto anche in deroga al limite dell’80 per cento di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-sexies; g) non è più disposto che, con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalita’ di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al comma 1; h) la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 e’ effettuata dalla prefettura – Ufficio territoriale del Governo con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale adesso deve avvenire al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto fermo restando che il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve dichiarare di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza; i) viene meno al comma quarto il richiamo al comma primo; l) l’attuale rubrica dell’art. 14 è ora la seguente: “Modalita’ di accesso al sistema di accoglienza”; m) non è più previsto che, per un verso, nelle ipotesi di cui all’articolo 14, comma 1, il richiedente presenta richiesta di accesso all’accoglienza per se’ e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza, per altro verso, la prefettura – ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata l’insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalita’ stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, la disponibilita’ di posti all’interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all’articolo 14 fermo restando che l’attuale rubrica dell’art. 15 è ora la susseguente: “Art. 15. Individuazione della struttura di accoglienza”; n) non è più disposto che, nell’ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all’articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 14, comma 2, che tengono conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze; o) il comma primo, primo capoverso, dell’art. 20, venuto meno l’inciso “Ferme restando le attivita’ svolte dal Servizio centrale di cui all’articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39”, attualmente prevede che il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno svolge, anche tramite le prefetture – uffici territoriali del Governo, attivita’ di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto”; p) l’attività di monitoraggio e controllo ha ad oggetto la verifica della qualita’ dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all’articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e all’articolo 12 e non più, come previsto prima all’articolo 14, comma secondo (“Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalita’ di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al comma 1. Il medesimo decreto detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze particolari di cui all’articolo 17”); q) non è previsto più, da un lato, che i richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell’articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell’ente locale dedicato all’accoglienza del richiedente, dall’altro, che i progetti presentati dai Comuni, dalle regioni e dalle province autonome che prestano i servizi di accoglienza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono esaminati con priorita’ ai fini dell’assegnazione delle risorse; r) per quel che riguarda la revoca delle condizioni di accoglienza, provvede a far ciò il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui di cui agli articoli 9 e 11 e non più quelle di cui all’articolo 14; s) il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne da’ comunicazione al questore per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 6[39] quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosita’ del richiedente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, emerge successivamente all’invio nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e non più di quelle di cui all’articolo 14.
Il comma terzo dell’art. 12, invece, dispone che al “decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse; b) all’articolo 13, comma 2, le parole «di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,»”.
Tal che, per effetto di queste previsioni di legge, ora è previsto che: I) nel caso di richiedenti trattenuti in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza e’ determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro mentre a nulla rileva più l’ipotesi di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; II) al colloquio personale puo’ essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza in presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142[40] e non più di all’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140[41].
Inoltre, se il comma quarto dell’art. 12 prevede che le “definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni”, da una parte, il comma quinto dispone che i “richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, gia’ finanziato”, dall’altra, il comma sesto statuisce che i “titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza”.
Da ultimo, il comma settimo sancisce che dall’“attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (primo capoverso) e le “Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (secondo capoverso).
Terminata la disamina dell’art. 12, l’art. 13, rubricato “Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica”, apporta al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 le seguenti modificazioni: “a) all’articolo 4: 1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; b) all’articolo 5: 1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e’ assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.»; 2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»; c) l’articolo 5-bis e’ abrogato”.
Di talchè ne discende come detto decreto legislativo sia stato emendato nel seguente modo: a) il permesso di soggiorno per richiesta di asilo permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[42]; b) il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[43]; c) se prima era previsto che, per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui e’ stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all’articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adesso è contemplato che l’“accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e’ assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2” ossia domicilio, residenza o indirizzo del centro ove è trattenuto; d) è ora disposto che il prefetto, competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza, puo’ stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalita’ di cui all’articolo 6, comma 5, un luogo di domicilio (e non più di residenza come previsto prima) o un’area geografica ove il richiedente puo’ circolare; e) non è più in vigore l’art. 5-bis (“1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e’ iscritto nell’anagrafe della popolazione residente ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente. 2. E’ fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1”).
Terminata la disamina del capo I del titolo I, il capo II consta di un solo articolo, ossia l’art. 14 rubricato “Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza” il quale, al comma primo, modifica la legge 5 febbraio 1992, n. 91 nel seguente modo: “a) all’articolo 8, il comma 2 e’ abrogato; b) all’articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»; c) dopo l’articolo 9-bis e’ inserito il seguente: «Art. 9-ter. – 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e’ di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda. 2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresi’ ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall’autorita’ diplomatica o consolare o dall’Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1º gennaio 1948.»; d) dopo l’articolo 10 e’ inserito il seguente: «Art. 10-bis. – 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e’ revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche’ per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza e’ adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.»”.
Di conseguenza, è previsto adesso che: 1) non è più in vigore l’art. 8, c. 2 (“emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni”); 2) le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro, e non più 200 euro; 3) il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5[44] e 9[45] e’ di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda fermo restando che detto termine si applica altresi’ ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall’autorita’ diplomatica o consolare o dall’Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1º gennaio 1948; 4) è previsto che la cittadinanza italiana, acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e’ revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4)[46], del codice di procedura penale, nonche’ per i reati di cui agli articoli 270-ter[47] e 270-quinquies.2[48], del codice penale stabilendosi altresì che la revoca della cittadinanza e’ adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.
Va infine osservato che il comma secondo dispone che le “disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” mentre il comma terzo sancisce che all’“articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) e’ sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;»”.
Terminata la disamina del capo IV, pur non essendo afferente la materia dell’immigrazione, va da ultimo messo in risalto, per dovere di completezza espositiva, che anche il capo V consta di un solo articolo, vale a dire l’art. 15 che così dispone: “1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l’articolo 130, e’ inserito il seguente: «Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili). – 1. Nel processo civile, quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ dichiarata inammissibile, al difensore non e’ liquidato alcun compenso. 2. Non possono essere altresi’ liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.»”.
Tal che ne deriva che, in materia di gratuito patrocinio, da un lato, non spetta alcun compenso al legale nel caso di inammissibilità dell’impugnazione, anche se incidentale, dall’altro, nulla spetta al consulente tecnico di parte quando le spese da lui sostenute, all’atto del conferimento dell’incarico, si appalesino irrilevanti o superflue ai fini della prova.
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NOTE
[1]Secondo cui: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull’attuazione delle misure adottate”.
[2]Alla stregua del quale: “Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta’: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in eta’ non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale ”.
[3]Ai sensi del quale: “Nel valutare la pericolosita’ dello straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all’articolo 12, commi 1 e 3”.
[4]Per cui: “Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all’Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni”.
[5]Secondo il quale: “l permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative”.
[6]Alla stregua del quale: “il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro”.
[7]Per cui: “In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.
[8]Secondo cui: “1. La Commissione territoriale esamina la domanda e adotta le relative decisioni secondo i principi fondamentali e le garanzie fissati nel capo II del decreto. 2. In ogni fase del procedimento, il richiedente puo’ integrare la documentazione presentata ai sensi dell’articolo 31 del decreto. 3. La Commissione territoriale ricevuta la domanda ai sensi dell’articolo 3, dispone l’audizione del richiedente, tramite comunicazione effettuata dalla questura competente al domicilio del medesimo, fermi restando i termini piu’ brevi previsti per l’esame prioritario dall’articolo 28, comma 2, del decreto. Il colloquio si svolge con le modalita’ di cui all’articolo 13 del decreto. Del colloquio e’ redatto verbale in base ai criteri fissati nell’articolo 14 del decreto, di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. 4. Il richiedente puo’ chiedere alla Commissione il rinvio del colloquio nelle ipotesi previste dall’articolo 12, comma 3, del decreto, tramite presentazione di una istanza, a cui e’ allegata la certificazione prevista dall’articolo 12, comma 2, se il rinvio e’ richiesto per condizioni di salute. Se la Commissione accorda il rinvio, comunica direttamente all’interessato, presso il domicilio eletto, la data del nuovo colloquio. In caso contrario, con le medesime modalita’, invita il richiedente a presentarsi nel giorno inizialmente fissato per il colloquio o comunque entro la prima data utile. 5. La Commissione puo’ omettere il colloquio nei casi previsti dall’articolo 12, comma 2, del decreto, dandone tempestiva comunicazione all’interessato tramite la questura competente. Nei casi di incapacita’ o impossibilita’ del richiedente di sostenere un colloquio personale, la certificazione prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto, qualora non risulti gia’ compresa nella documentazione allegata alla domanda e’ presentata a cura dell’interessato entro i termini fissati per l’audizione. 6. Il colloquio si svolge secondo i criteri previsti dall’articolo 13 del decreto. La Commissione adotta idonee misure affinche’ il colloquio si svolga in condizioni di riservatezza, in modo da garantire la riservatezza dell’identita’, delle dichiarazioni dei richiedenti e delle condizioni dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. 7. Se il richiedente, benche’ regolarmente convocato, non si presenta al colloquio, senza aver chiesto e ottenuto il rinvio, la Commissione decide ai sensi dell’articolo 6, comma 5. Nella decisione la Commissione da’ atto che la stessa e’ stata assunta in mancanza di colloquio, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, del decreto”.
[9]Alla stregua del quale: “Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni: (…) b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo”.
[10]Per cui: “Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c) , e 16, comma 1, lettera d -bis ), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) , b) e c) , del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell’immediatezza all’audizione dell’interessato e adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l’obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
[11]Secondo cui: “1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne’ alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purche’ sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un’offerta non e’ ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed e’, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e’ ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o puo’ essere escluso ai sensi dell’articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83; b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza e’ assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta’ intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto; c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. 3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e’, inoltre, consentita nei casi seguenti: a) qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantita’ volta ad accertare la redditivita’ commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficolta’ tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo’ comunque di regola superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; d) per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attivita’ commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali. 4. La procedura prevista dal presente articolo e’, altresi’, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 5. La presente procedura puo’ essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, gia’ affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l’entita’ di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita’ di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e’ indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi e’ computato per la determinazione del valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura e’ limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni piu’ vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”.
[12]Ai sensi del quale: “ Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons serieuses de penser: a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés; c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies”.
[13]Secondo cui: “1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri. 2. L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1 , 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.
[14]Alla stregua del quale: “Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell’interno o, su sua delega, il prefetto puo’ disporre, l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali”.
[15]In virtù del quale: “1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l’espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero e’ accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell’articolo 16. 2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo’ essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell’assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell’assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. 3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell’interno, alle finalita’ di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo gia’ istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo. 4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente e’ accolto per il tempo necessario, all’espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all’avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonche’ all’accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell’ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilita’ ai fini di cui all’articolo 17, comma 3”.
[16]Ai sensi del quale: “1. Quando non e’ possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri piu’ vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all’articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita’ di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita’ o nazionalita’ ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita’ di un mezzo di trasporto idoneo. 1-bis. Nei casi in cui lo straniero e’ in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita’ e l’espulsione non e’ stata disposta ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo’ disporre una o piu’ delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita’, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha facolta’ di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e’ comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e’ punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell’espulsione dello straniero non e’ richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorita’ giudiziaria competente all’accertamento del reato. Qualora non sia possibile l’accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita’ di cui all’articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo. 2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno. 3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento. 4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato e’ anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero e’ ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e’ altresi’ ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e’ assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche’, ove necessario, da un interprete. L’autorita’ che ha adottato il provvedimento puo’ stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo’ essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche’ in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identita’ e della nazionalita’ ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta’, il giudice, su richiesta del questore, puo’ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore puo’ chiedere al giudice di pace una o piu’ proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di permanenza per i rimpatri non puo’ essere superiore a centottanta giorni. Lo straniero che sia gia’ stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di centottanta giorni indicato al periodo precedente, puo’ essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull’identita’ e sulla nazionalita’ dello stesso. Tale termine e’ prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessita’ delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita’ diplomatiche. Ai soli fini dell’identificazione, l’autorita’ giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu’ vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento. 5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l’allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga piu’ alcuna prospettiva ragionevole che l’allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L’ordine e’ dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L’ordine del questore puo’ essere accompagnato dalla consegna all’interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche’ per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio’ non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 5-ter. La violazione dell’ordine di cui al comma 5-bis e’ punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell’articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l’espulsione e’ stata disposta in base all’articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell’articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche’, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3. 5-quater. La violazione dell’ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e’ punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo. 5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell’ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l’eventuale consegna all’interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l’esibizione d’idonea documentazione. 5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis , 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 . 5-sexies. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e’ richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorita’ giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione all’autorita’ giudiziaria competente all’accertamento del reato. 5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica l’ articolo 345 del codice di procedura penale. 6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione della misura. 7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinchè lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l’adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e’ computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5. 8. Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulale convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri. 9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonchè per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell’interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri”.
[17]In virtù del quale: “Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu’ grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest’ultima e’ ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di procedura penale”.
[18] Secondo cui: “Fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza”.
[19]Per il quale: “Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non puo’ rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e’ nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia’ espulso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e’ stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell’articolo 29”.
[20]Per cui: “Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia’ denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni”.
[21]Alla stregua del quale: “Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e’ obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo”.
[22]Secondo cui: “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
[23]Alla stregua del quale: “La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all’esame, nei seguenti casi: a) il richiedente e’ stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione; b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”.
[24]Per cui: “Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni: a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo. b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera a). 1 -bis . Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c) , e 16, comma 1, lettera d -bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) , b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell’immediatezza all’audizione dell’interessato e adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l’obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
[25]Alla stregua del quale: “La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando (…) la domanda e’ presentata da un richiedente per il quale e’ stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all’art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
[26]Per cui: “1. Per le finalita’ di cui all’articolo 4, comma 2, e’ autorizzata la spesa di euro 239.000 per l’anno 2008. 2. Per le finalita’ di cui all’articolo 4, comma 3, e’ autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall’anno 2008. 3. L’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 16, comma 2, e’ valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2008. 4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall’articolo 20, comma 5, e’ autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l’anno 2008. 5. L’onere derivante dall’attivita’ di accoglienza di cui agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 e’ valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall’anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e’ aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali. 6. Per le finalita’ di cui all’articolo 24, comma 2, e’ autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall’anno 2008. 7. All’onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a 9.571.000 per l’anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall’anno 2009, nonche’ a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilita’ del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative”.
[27]Secondo cui: “L’espulsione e’ disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero e’ sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorita’ giudiziaria, che puo’ negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilita’ di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione del provvedimento e’ sospesa fino a quando l’autorita’ giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione con le modalita’ di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorita’ giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo’ adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell’articolo 14”.
[28]Alla stregua del quale: “L’espulsione e’ eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all’ articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; c) quando la domanda di permesso di soggiorno e’ stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5; e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all’articolo 14, comma 1-bis; f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l’espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; g) nell’ipotesi di cui al comma 5.1”.
[29]Per cui: “Lo straniero, destinatario di un provvedimento d’espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo’ chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo’ essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l’esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche’ l’ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell’avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l’autorita’ giudiziaria competente per l’accertamento del reato previsto dall’articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all’articolo 10”.
[30]Ai sensi del quale: “L’autorita’ preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e’ l’Unita’ Dublino, operante presso il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell’interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
[31]Ai sensi del quale: “1. Il richiedente non puo’ essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda. 2. Il richiedente e’ trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: a) si trova nelle condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95; b) si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; c) costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosita’ si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta’ sessuale, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita’ illecite; d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga e’ effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalita’ al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all’articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, nonche’ all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda e’ stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione1. 3 -bis . Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all’articolo 10 -ter , comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell’identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni. 4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilita’ di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell’opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10. 5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e’ adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l’indicazione che il richiedente ha facolta’ di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea competente alla convalida. Il provvedimento e’ comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente all’udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l’aula d’udienza e il centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli e’ trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformita’ alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d’intesa tra i Ministeri della giustizia e dell’interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalita’ tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita’ delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita’ di udire quanto vi viene detto. E’ sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all’articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n.121, e’ presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l’identita’ dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facolta’ a lui spettanti. Egli da’ atto dell’osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma nonche’, se ha luogo l’audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarita’ con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte e’ redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento e’ gia’ in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda. 6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda ai sensi dell’articolo 28-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell’espletamento delle procedure amministrative preordinate all’esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento. 7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3 -bis , secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonche’ per tutto il tempo in cui e’ autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. 8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finche’ permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non puo’ superare complessivamente dodici mesi. 9. Il trattenimento e’ mantenuto soltanto finche’ sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3 -bis e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza e’ immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale. 10. Nel caso in cui il richiedente e’ destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalita’ di cui all’articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, e’ sospeso per il tempo occorrente all’esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all’articolo 14”.
[32]Secondo cui: “1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l’espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero e’ accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell’articolo 16. 2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo’ essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell’assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell’assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. 3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell’interno, alle finalita’ di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo gia’ istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo. 4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente e’ accolto per il tempo necessario, all’espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all’avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonche’ all’accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell’ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilita’ ai fini di cui all’articolo 17, comma 3. 5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell’esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 15, e’ trasferito nelle strutture di cui all’articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all’articolo 17. In caso di temporanea indisponibilita’ di posti nelle strutture di cui all’articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all’articolo 17 e’ trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all’articolo 14”.
[33]Alla stregua del quale: “1. Nel caso in cui e’ temporaneamente esaurita la disponibilita’ di posti all’interno delle strutture di cui agli articoli 9 e 14, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l’accoglienza puo’ essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza. 2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all’articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, sentito l’ente locale nel cui territorio e’ situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. E’ consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione. 3. L’accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e’ limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di cui all’articolo 9 ovvero nelle strutture di cui all’articolo 14. 4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura piu’ vicina al luogo di accoglienza”.
[34]Per cui: “1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita’ di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e finanziate dal Fondo di cui all’articolo 1-septies del medesimo decreto anche in deroga al limite dell’80 per cento di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-sexies. 2. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalita’ di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al comma 1. Il medesimo decreto detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze particolari di cui all’articolo 17. 3. La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 e’ effettuata dalla prefettura – Ufficio territoriale del Governo con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale. 4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti ai sensi del comma 1, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui e’ autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nei casi di cui all’articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fino alla decisione sull’istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova. 5. Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all’articolo 6, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ha accoglienza nei centri o strutture di cui all’articolo 9. 6. Al richiedente di cui al comma 5, e’ prorogata la validita’ dell’attestato nominativo di cui all’articolo 4, comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In tal caso competente alla convalida delle misure, se ne ricorrono i presupposti, e’ il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea”.
[35]In virtù del quale: “Il prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente e’ accolto per il tempo necessario, all’espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all’avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonche’ all’accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell’ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilita’ ai fini di cui all’articolo 17, comma 3”.
[36]Secondo cui: “1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 14, comma 1, il richiedente presenta richiesta di accesso all’accoglienza per se’ e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. 2. La prefettura – ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata l’insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalita’ stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, la disponibilita’ di posti all’interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all’articolo 14. 3. La prefettura – ufficio territoriale del Governo provvede all’invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore. 4. L’accoglienza e’ disposta nella struttura individuata ed e’ subordinata all’effettiva permanenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che puo’ essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura – ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa e’ disposto dal Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno. 5. L’indirizzo della struttura di accoglienza e’ comunicato, a cura della prefettura – ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonche’ alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5, comma 2. E’ nella facolta’ del richiedente comunicare l’indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale. E’ consentito l’accesso nelle medesime strutture dell’UNHCR, nonche’ dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti. 6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza e’ ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente”.
[37]Per il quale: “1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali e’ stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o all’identita’ di genere, le vittime di mutilazioni genitali.
- Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. Nei centri di cui all’articolo 9sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico. 4. Nell’ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all’articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 14, comma 2, che tengono conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze. 5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti gia’ presenti nelle strutture di accoglienza. 6. I servizi predisposti ai sensi dei commi 3 e 4 garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato. 7. La sussistenza di esigenze particolari e’ comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui e’ insediata la Commissione territoriale competente, per l’eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27, comma 1-bis, ed e’ tenuto all’obbligo di riservatezza”.
[38]Per cui: “1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate al regolamento di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le modifiche occorrenti all’attuazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.
[39]Alla luce del quale: “1. Il richiedente non puo’ essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda. 2. Il richiedente e’ trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: a) si trova nelle condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95; b) si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; c) costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosita’ si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta’ sessuale, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita’ illecite; d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga e’ effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalita’ al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all’articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, nonche’ all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda e’ stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione. 3 -bis . Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all’articolo 10 -ter , comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell’identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni. 4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilita’ di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell’opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10. 5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e’ adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l’indicazione che il richiedente ha facolta’ di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea competente alla convalida. Il provvedimento e’ comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente all’udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l’aula d’udienza e il centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli e’ trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformita’ alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d’intesa tra i Ministeri della giustizia e dell’interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalita’ tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita’ delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita’ di udire quanto vi viene detto. E’ sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all’articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n.121, e’ presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l’identita’ dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facolta’ a lui spettanti. Egli da’ atto dell’osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma nonche’, se ha luogo l’audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarita’ con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte e’ redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento e’ gia’ in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda. 6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda ai sensi dell’articolo 28-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell’espletamento delle procedure amministrative preordinate all’esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento. 7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3 -bis , secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonche’ per tutto il tempo in cui e’ autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. 8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finche’ permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non puo’ superare complessivamente dodici mesi. 9. Il trattenimento e’ mantenuto soltanto finche’ sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3 -bis e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza e’ immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale. 10. Nel caso in cui il richiedente e’ destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalita’ di cui all’articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, e’ sospeso per il tempo occorrente all’esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all’articolo 14”.
[40]Ai sensi del quale: “1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali e’ stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o all’identita’ di genere, le vittime di mutilazioni genitali. 2. Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. Nei centri di cui all’articolo 9 sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico. 4. Nell’ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all’articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 14, comma 2, che tengono conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze. 5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti gia’ presenti nelle strutture di accoglienza. 6. I servizi predisposti ai sensi dei commi 3 e 4 garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato. 7. La sussistenza di esigenze particolari e’ comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui e’ insediata la Commissione territoriale competente, per l’eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27, comma 1-bis, ed e’ tenuto all’obbligo di riservatezza”.
[41]Secondo cui: “ L’accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. 2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato all’esigenze della persona, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del regolamento. 3. Nell’ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze. 4. L’accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell’ente locale. Nell’ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. 5. Il Ministero dell’interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, sentito il Comitato per i minori, con l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l’attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L’attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei minori e con l’obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo”.
[42]Secondo il quale: “Ai fini del presente testo unico si intende per: (…) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare”.
[43]Per cui: “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell’avvenuta iscrizione o variazione l’ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente”.
[44]Alla stregua del quale: “1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi”.
[45]Secondo cui: “1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c) ; b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato”.
[46]Ai sensi del quale: “Salvo quanto previsto dall’articolo 393, comma 4 [409 4, 412 1, 413, 414, 415, 419 3, 430, 436 2], la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi (…)delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale”.
[47]Per cui: “1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. 2. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. 3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.
[48]Alla stregua del quale: “Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000”.
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