Pubblicazione di commenti e immagini sui social: finalità giornalistiche

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Alla persona che pubblica commenti e immagini sui social network si applicano le disposizioni sul trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale tratta gli aspetti sostanziali e le questioni procedurali legati al trattamento dei dati personali e a tutte le attività connesse: Formulario commentato della privacy

Indice

1. I fatti

Un amministratore di sostegno di una donna gravemente malata presentava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in cui lamentava una violazione dei dati personali della propria amministrata connessa alla diffusione, da parte della madre, sui social network e su altri organi di comunicazione mediatica di immagini e notizie riguardanti la salute e la vita privata di quest’ultima nonché di informazioni relative alle sue vicende processuali dinanzi al giudice tutelare.
In secondo luogo, il reclamante sosteneva che la madre dell’amministrata aveva diffuso ulteriormente i dati di quest’ultima anche tramite la pubblicazione di un libro in cui si narravano gli eventi riguardanti l’amministrata.
Preso atto del reclamo proposto, il Garante inviava alla madre dell’interessata una richiesta di informazioni che però rimaneva priva di riscontro.
Conseguentemente, il Garante comunicava alla stessa l’avvio del procedimento per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei suoi confronti.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale tratta gli aspetti sostanziali e le questioni procedurali legati al trattamento dei dati personali e a tutte le attività connesse: 

FORMATO CARTACEO

Formulario commentato della privacy

Aggiornata alle recenti determinazioni del Garante, l’opera tratta gli aspetti sostanziali e le questioni procedurali legati al trattamento dei dati personali e a tutte le attività connesse. La normativa di riferimento viene commentata e analizzata, con un taglio che rende il volume un valido strumento pratico per il Professionista che si occupa di privacy. L’analisi delle ricadute operative della normativa è integrata dalle specifiche formule correlate; questa combinazione costituisce il valore aggiunto dell’opera che ben può aspirare a diventare un riferimento per gli operatori del settore. Giuseppe Cassano Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics della sede di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista. Studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre trecento contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Enzo Maria Tripodi attualmente all’Ufficio legale e al Servizio DPO di Unioncamere, è un giurista specializzato nella disciplina della distribuzione commerciale, nella contrattualistica d’impresa, nel diritto delle nuove tecnologie e della privacy, nonché nelle tematiche attinenti la tutela dei consumatori. È stato docente della LUISS Business School e Professore a contratto di Diritto Privato presso la facoltà di Economia della Luiss-Guido Carli. Ha insegnato in numerosi Master post laurea ed è autore di oltre quaranta monografie con le più importanti case editrici. Cristian Ercolano Partner presso Theorema Srl – Consulenti di direzione, con sede a Roma; giurista con circa 20 anni di esperienza nell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e più in generale sui temi della compliance e sostenibilità. Ricopre incarichi di Responsabile della Protezione dei Dati, Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso realtà private e pubbliche. Autore di numerosi contributi per trattati, opere collettanee e riviste specialistiche sia tradizionali che digitali, svolge continuativamente attività didattica, di divulgazione ed orientamento nelle materie di competenza.

A cura di Giuseppe Cassano, Enzo Maria Tripodi, Cristian Ercolano | Maggioli Editore 2022

2. Pubblicazione di commenti e immagini sui social: la valutazione del Garante

Secondo il Garante, la diffusione dei dati relativi alla amministrata del reclamante da parte della madre deve essere ricondotta ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e che pertanto trovano applicazione nella loro integralità le relative disposizioni del Codice privacy e le Regole deontologiche di cui al medesimo codice. Infatti, dette norme si applicano non solo al giornalista, ma anche, allo stesso modo, a chiunque proceda alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
A tal proposito, il Garante ha ricordato che le predette norme individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità giornalistiche il principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Per quanto riguarda i dati relativi allo stato di salute di una persona, le predette regole individua ulteriori limiti alla diffusione di detti dati: in particolare, viene previsto che, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, è necessario che ne siano rispettati la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, dovendosi astenere dalla pubblicazione di dati analitici di interesse strettamente clinico.
Il rispetto delle predette regole, ivi comprese le regole deontologiche per l’esercizio dell’attività giornalistica di cui al codice privacy, costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali: in altri termini, il mancato rispetto delle predette regole comporta l’illeicità del trattamento.
Nel caso di specie, è stato accertato dal Garante che alcuni tra i molteplici post pubblicati dalla madre della amministrata sui profili social Facebook e Instagram, sono corredati da immagini non essenziali e che, mostrandola in condizioni peculiari, legate al suo stato di salute, e senza alcuna forma di oscuramento, appaiono lesive della sua dignità (ad esempio, l’immagine che ritrae l’interessata distesa sulla sedia a rotelle con la bocca semi aperta o l’immagine che la ritrae con i capelli rasati).
Invece, secondo il Garante, i contenuti dei post e le restanti immagini, finalizzati a denunciare la qualità della vita della interessata, così come i contenuti del libro pubblicato, rientrano invece nelle forme di manifestazione del pensiero ritenute ammissibili.

3. La decisione del Garante

In considerazione di tutto quanto sopra, il Garante ha ritenuto che le immagini sopra indicate sono in contrasto con le regole che legittimano la diffusione dei dati personali per finalità giornalistiche, in quanto si tratta di immagini non essenziali e lesive della dignità dell’interessata (cioè l’amministrata del reclamante).
Conseguentemente, il Garante ha valutato fondato il reclamo dell’amministratore di sostegno e ha imposto alla madre dell’amministrata il divieto di trattamento delle immagini di cui sopra e di tutte le altre immagini aventi contenuto uguale o assimilabile. Ciò con la precisazione che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante all’ interno del provvedimento oggetto di commento, può trovare applicazione la sanzione penale prevista dal Codice privacy, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria stabilità dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR).
In conclusione, il Garante ha ritenuto di non applicare alcuna sanzione amministrativa pecuniaria a carico della madre della amministrata (in qualità di titolare del trattamento dati in questione) per la pubblicazione delle immagini di cui sopra, in quanto – tenuto conto del fatto che la predetta titolare del trattamento non aveva mai subito alcuna contestazione e non erano stati predisposti altri provvedimenti nei suoi confronti prima di quello oggetto di commento – ha valutato proporzionata l’applicazione della misura dell’ammonimento.

Avv. Muia’ Pier Paolo

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