È illecita la pubblicazione dei dati personali di un soggetto che ha subito una rapina se idonei a permetterne l’identificazione.
Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni: I ricorsi al Garante della privacy
Indice
1. I fatti
Il Garante per la protezione dei dati personali riceveva un reclamo da parte di una signora che lamentava la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte di una testata giornalistica locale.
In particolare, secondo la reclamante il giornale aveva pubblicato on line e in versione cartacea un articolo in cui si dava conto di una rapina subita dalla reclamante all’interno della propria abitazione, con l’indicazione di numerosi dati personali idonei a permettere l’identificazione sua e della figlia minore. Infatti, la reclamante sosteneva di aver subito una rapina nella propria abitazione e che nella prima pagina del giornale cartaceo vi era una fotografia, ripresa dal suo profilo facebook, che la ritraeva nonché l’immagine di un suo vicino di casa mentre indicava il balcone dell’abitazione della reclamante (analoghe foto erano contenute anche nella versione on line dell’articolo). Inoltre, nell’articolo in questione vi erano ulteriori informazioni personali, quali il proprio nome e cognome, la via dell’abitazione, la descrizione dell’immobile in cui la reclamante vive con la figlia minore, la scuola frequentata da quest’ultima e l’occupazione del suo compagno.
La reclamante, infine, faceva presente che subito dopo l’uscita dell’articolo di giornale, la stessa aveva preso contatti con la testata e aveva chiesto la rimozione di tutti i dettagli che potessero condurre alla propria identificazione o di propri familiari, ma aveva ottenuto solo la modifica della versione on line dell’articolo, non potendo ormai il giornale intervenire sull’articolo cartaceo, che comunque recava alcuni dettagli idonei a permettere l’identificazione della reclamante in via indiretta (quali l’indirizzo di residenza, la tipologia di immobile, il nome e cognome del vicino di casa e la scuola frequentata dalla figlia).
Nonostante l’ulteriore richiesta di cancellazione anche di detti ultimi dati contenuti nell’articolo da parte della reclamante, il giornale rifiutava di aderire.
Il Garante, quindi, inviava al giornale una richiesta di chiarimenti in ordine ai fatti indicati nel reclamo e quest’ultimo si difendeva, evidenziando che le informazioni contenute nell’articolo si riferivano ad un evento di indubbia rilevanza pubblica dovuta alla estrema pericolosità sociale della condotta dei responsabili e che le informazioni non rimosse e ancora presenti nell’articolo rispettavano i principi applicabili in materia di trattamento dati nell’attività giornalistica, tenuto conto dell’importanza dell’esperienza vissuta dalla reclamante quale avvertimento per gli altri abitanti della zona.
Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni:
I ricorsi al Garante della privacy
Giunto alla seconda edizione, il volume affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali, alla luce delle recenti pronunce del Garante della privacy, nonché delle esigenze che nel tempo sono maturate e continuano a maturare, specialmente in ragione dell’utilizzo sempre maggiore della rete. L’opera si completa con una parte di formulario, disponibile online, contenente gli schemi degli atti da redigere per approntare la tutela dei diritti dinanzi all’Autorità competente. Un approfondimento è dedicato alle sanzioni del Garante, che stanno trovando in queste settimane le prime applicazioni, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa. Michele Iaselli Avvocato, funzionario del Ministero della Difesa, docente a contratto di informatica giuridica all’Università di Cassino e collaboratore della cattedra di informatica giuridica alla LUISS ed alla Federico II, nonché Presidente dell’Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP). Relatore in numerosi convegni, ha pubblicato diverse monografie e contribuito ad opere collettanee in materia di privacy, informatica giuridica e diritto dell’informatica con le principali case editrici.
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2. Pubblicazione dati che permettono identificazione: la valutazione del Garante
Il Garante ha ricordato che, per contemperare il diritto alla privacy con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità anche se vengono effettuati senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Nel caso di specie, il Garante ha ritenuto che la rapina subita in casa dalla reclamante configurasse un indubbio interesse pubblico, anche in considerazione del fatto che la zona era stata colpita da diversi furti frequenti avvenuti anche di giorno.
Tuttavia il giornale, sia nella sua versione cartacea che in quella on line, ha pubblicato numerosi dati idonei ad identificare in modo inequivocabile la vittima del reato e i suoi familiari (ivi inclusa la figlia minore).
Secondo il Garante, la pubblicazione di dette informazioni (quali la fotografia della reclamante e della sua abitazione, il nome e cognome del vicino di casa, la scuola frequentata dalla figlia) non è in linea con i principi che regolano il trattamento di dati nell’ambito dell’attività giornalistica e in particolare con il principio di essenzialità della notizia. Infatti, i sopra richiamati dati non sono indispensabili ai fini della comprensione della notizia ed anzi sono idonei a aumentare i rischi ai quali è esposta l’interessata e la sua famiglia. Ciò in quanto, dette informazioni, anche a causa delle ridotte dimensioni del contesto territoriale in cui è diffuso il giornale, permettono di poter identificare indirettamente la reclamante e la figlia minore.
3. La decisione del Garante
In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto che la condotta del titolare del trattamento, attraverso la pubblicazione dell’articolo in quesitone, sia idonea a configurare una violazione della normativa in materia di privacy.
Conseguentemente, il Garante ha preso atto che il giornale aveva già provveduto a rimuovere la versione digitale dell’articolo in questione e quindi non ha adottato alcun provvedimento sul punto. Però, poiché i dati personali trattati illecitamente ancora persistono nella versione cartacea del giornale conservata dall’editore nell’apposito archivio, al fine di garantire i diritti dell’interessata e il rispetto della normativa in materia di privacy, il Garante ha ritenuto opportuno limitare, da parte di utenti esterni, l’accessibilità alla copia cartacea dell’articolo presente nell’archivio della testata ed ha altresì disposto la misura del divieto di ulteriore trattamento, anche on line e ivi compreso l’archivio storico, dei dati direttamente o indirettamente identificativi della reclamante e della figlia minore.
Per quanto riguarda, invece, la sanzione conseguente alla violazione posta in essere dal titolare del trattamento, il Garante, considerato che il fatto oggetto dell’articolo di per sé poteva reputarsi di interesse per la collettività di riferimento e poteva giustificarsi nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornalistica, pur sempre nei limiti del corretto espletamento di quest’ultima e che l’editore ha comunque provveduto a modificare la versione digitale dell’articolo anteriormente alla proposizione del reclamo, provvedendo alla sua definitiva rimozione nel corso del procedimento, ha ritenuto sufficiente limitarsi ad ammonire il titolare del trattamento.
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