Pubblicazione delle intercettazioni tra esigenze probatorie, diritto di informazione e tutela della privacy

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1.    IL QUADRO GIURIDICO
2. INTERCETTAZIONI ILLEGALMENTE FORMATE O ACQUISITE: DIVIETO DI  DETENZIONE E DI PUBBLICAZIONE
3.     INTERCETTAZIONI LEGITTIME MA NON PUBBLICABILI
3.1. DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E IMMAGINI DI UN PROCEDIMENTO PENALE
3.2. PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE
3.3. PROSPETTIVE DI RIFORMA
4. PUBBLICAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI E LIMITI DELLA PRIVACY
      4.1. PRIVACY E INFORMAZIONE
      4.2. ILLECITI PER FINALITA’ GIORNALISTICHE
    5.     CONCLUSIONI
 
 
 
1.      IL QUADRO GIURIDICO
 
La materia del divieto di pubblicazione degli atti di un procedimento penale, e in particolare delle intercettazioni penali, rappresenta un tema affascinante e complesso allo stesso tempo.
Intorno ad esso ruotano principi di portata costituzionale, quali l’esigenza processuale di non inquinare le prove, la tutela della privacy delle persone coinvolte ed il diritto dei cittadini ad essere informati sui fatti di cronaca giudiziaria.
Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni costituiscono, nel processo penale, un mezzo di ricerca della prova, risultando spesso decisive per fondare il giudizio del giudice.
Anche se tra i principi inviolabili della costituzione è sancita la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, è la stessa carta costituzionale a stabilire che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge (art.15 cost.).
E’ salvaguardata, in tal modo, la coesistenza tra il principio di libertà e segretezza delle comunicazioni e quello del rispetto delle esigenze probatorie e investigative nel processo penale.
Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di flussi di comunicazione relativi a sistemi informatici o telematici sono previste ex lege solo per determinati e gravi reati (artt. 266 e 266 bis c.p.p.).
Il giudice autorizza le operazioni suddette quando vi siano gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267 c.p.p.).
I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni suddette (art. 271 c.p.p.).
Di recente, l’attenzione pubblica si è concentrata proprio sulla pubblicazione da parte di organi di stampa di intercettazioni acquisite illegalmente.
Con decreto legge 22 settembre 2006 n. 259, convertito con legge 20 novembre 2006, n. 281 (G.U. n. 271 del 21/11/2006), il Governo ha fissato nuove regole.
In particolare, è stabilito che i documenti, i supporti e gli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti sono immediatamente secretati e custoditi dal pubblico ministero. E’ vietato eseguirne copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato. Il giudice ne dispone, infine, la distruzione.
Per quanto concerne i giornalisti, l’art. 4 del decreto legge n. 259/2006 prevede che, in caso di diffusione di intercettazioni illegalmente formate o acquisite, a titolo di riparazione  può essere richiesta all’autore della pubblicazione, al direttore responsabile e all’editore, in solido fra loro, una somma di denaro non inferiore a 10.000 euro.
La diffusione di intercettazioni illegalmente formate o acquisite non deve essere confusa con la divulgazioni di intercettazioni legittime ma di cui è vietata, per legge, la pubblicazione (art. 114 c.p.p.).
Altro aspetto molto dibattuto ed attuale è la questione della diffusione, da parte di organi di stampa, di trascrizioni di intercettazioni telefoniche legittime e non più coperte da segreto. Anche in questi casi può aversi, infatti, una lesione di interessi giuridicamente protetti come, ad esempio, la privacy delle persone non coinvolte direttamente nei fatti di indagine o la diffusione di notizie intime e personali non pertinenti ai fatti di cronaca narrati.
Sul tema, molte sono state le segnalazioni e i reclami rivolti dai cittadini al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, con provvedimento generale del 21 giugno 2006, ha dettato i principi in tema di “Intercettazioni: informazione su fatti di interesse pubblico, rispettando le persone”.
La Camera dei deputati ha, inoltre, approvato, nella seduta del 17 aprile 2007, il disegno di legge n. 1638 del Governo sulle intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché sulla pubblicità degli atti di indagine, a seguito dei recenti scandali, che hanno interessato il mondo del calcio, dello spettacolo e della finanza.
Il testo, prossimo all’esame del Senato della repubblica, interviene sul tema della pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche o telematiche e sui riflessi penali e amministrativi per coloro che violano il divieto di pubblicazione o la privacy delle persone coinvolte.
Il citato disegno di legge si propone, pertanto, di tutelare le persone da un’indiscriminata pubblicazione degli atti di indagine, che pone in pericolo la loro reputazione o privacy.
Ciò non può, tuttavia, compromettere l’altrettanto fondamentale diritto di cronaca e di critica giudiziaria, espressione della libertà di manifestazione del pensiero ai sensi dell’art. 21 cost.
 
 
2. INTERCETTAZIONI ILLEGALMENTE FORMATE O ACQUISITE: DIVIETO DI DETENZIONE E DI PUBBLICAZIONE
 
L’ipotesi più grave di divulgazione di intercettazioni telefoniche o telematiche si verifica in caso di pubblicazione di documenti, supporti o atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti.
Il citato decreto legge n. 259/2006 ha previsto, innanzitutto, un’ipotesi di delitto in caso di detenzione degli atti o documenti suddetti, che devono essere invece distrutti dalla competente autorità giudiziaria (art. 3).
In caso di diffusione degli stessi è inoltre sancito che, a titolo di riparazione, può essere richiesta all’autore della pubblicazione degli atti o dei documenti suddetti, al direttore responsabile e all’editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione del numero di copie stampate e, ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico, dell’entità del bacino di utenza. In ogni caso, l’entità della riparazione non può essere inferiore a diecimila euro.
L’azione può essere proposta da parte di coloro ai quali detti atti o documenti fanno riferimento e si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione.
Tale azione non impedisce al Garante per la protezione dei dati personali di emanare i provvedimenti volti ad inibire l’illecita diffusione.
I responsabili possono, inoltre, vedersi condannare dal giudice civile al risarcimento del danni eventualmente patiti a seguito della pubblicazione illecita.
In caso di diffusione di intercettazioni illegalmente formate o acquisite, pertanto, la tutela delle persone coinvolte è massima. Esse possono richiedere, per le pubblicazioni già avvenute, la riparazione pecuniaria ed il risarcimento del danno, mentre, a titolo di tutela preventiva, possono ottenere l’inibizione di ogni ulteriore e illecita diffusione.
La diffusione illegale di intercettazioni illegalmente formate e acquisite attiene non soltanto al contenuto delle conversazioni ma anche ad ogni altro dato da esse desumibile, come le generalità dei soggetti coinvolti nella captazione, nell’ipotesi in cui si tratti di dato informativo non desunto da altri accertamenti ma proprio e soltanto dai risultati delle intercettazioni (cfr. Cass. pen. 2817/2006).
 
3. INTERCETTAZIONI LEGITTIME MA NON PUBBLICABILI
 
3.1. DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E IMMAGINI DI UN PROCEDIMENTO PENALE
L’art. 684 del codice penale punisce chiunque pubblica, in tutto o in parte, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia stata vietata per legge la pubblicazione. Esso non indica quali siano gli atti o i documenti per i quali vige il divieto, ma rinvia alle disposizioni del codice di rito e, specificamente, a quanto stabilito dall’art. 114 del codice di procedura penale rubricato: “Divieto di pubblicazione di atti e di immagini”.
Da tale disposizione si evince che è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma I, c.p.p.). Quando l’atto non è più coperto dal segreto, è sempre consentita la pubblicazione del suo contenuto (art. 114, comma VII, c.p.p.), ma continua ad essere vietata la pubblicazione anche parziale dell’atto stesso fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare (art. 114, comma II, c.p.p.). Si distingue, pertanto, la pubblicazione anche parziale dell’atto dalla pubblicazione del contenuto dell’atto.
Nel primo caso, il divieto di pubblicazione è assoluto e risponde all’esigenza di non inquinare le prove del processo; nel secondo caso, invece, il divieto di pubblicazione è attenuato e tutela il principio del libero convincimento del giudice.
Per capire quando il contenuto di un atto d’indagine può essere pubblicato, è necessario far riferimento alla disciplina del segreto degli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari, fissata dall’art. 329 c.p.p. Secondo tale disposizione, gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni sono disposte dal pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice delle indagini preliminari, e le loro trascrizioni costituiscono, pertanto, atti di indagini del pubblico ministero coperti dal segreto nei limiti suddetti.
Nel caso delle intercettazioni medesime, l’art. 268 c.p.p. stabilisce che, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, i verbali e le registrazioni delle comunicazioni intercettate sono depositate nella segreteria. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Del deposito è dato avviso ai difensori delle parti, che hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Da questo momento, dunque, le trascrizioni delle intercettazioni non sono più coperte dal segreto ed il loro contenuto è pubblicabile.
Tuttavia, rimane sempre vietata la pubblicazione anche parziale dell’atto stesso fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Il divieto di pubblicazione non si manifesta sempre ed esclusivamente nell’ipotesi di atti coperti dal segreto. Un atto può anche non essere più segreto e, tuttavia, può continuare ad esserne vietata la pubblicazione.
In conclusione, nel momento in cui le intercettazioni sono a disposizione dell’imputato e del suo difensore, al giornalista è consentito pubblicarne il contenuto. Diversamente, se sono divulgati gli atti relativi alle intercettazioni medesime, quando essi siano ancora segreti ovvero prima della conclusione delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, viene violato il divieto di pubblicazione stabilito dall’art. 114 c.p.p.
 
3.2. PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE
In caso di divulgazione di atti o documenti di cui sia vietata la pubblicazione è prevista la figura contravvenzionale di “Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale” secondo cui chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da cinquantuno euro a duecentocinquantotto euro (art. 684 c.p.).
Con riferimento a questa ipotesi di reato, la giurisprudenza precisa che le norme che vietano la divulgazione del testo o del contenuto degli atti di un’indagine penale sono dettate a tutela del sereno svolgimento del procedimento e non a tutela dell’onore e della reputazione dell’indagato. Ne consegue che l’eventuale violazione di tali norme, da sola, non è sufficiente per ritenere sussistente un illecito diffamatorio (cfr. Cass. pen. 37667/2001).
 
3.3. PROSPETTIVE DI RIFORMA
La Camera dei deputati, nella seduta n. 145 del 17 aprile 2007, ha approvato, con taluni emendamenti, il disegno di legge n. 1638 del Governo in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine.
In particolare, è stato aggiunto il comma II bis all’art. 114 c.p.p., che stabilisce: “È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare”. Inoltre, il comma VII dello stesso art. 114 c.p.p., nella formulazione della Camera dei deputati, consente la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto, salvo però quanto previsto dal comma II bis. Ciò significa che se il disegno di legge suddetto dovesse diventare legge, il divieto di pubblicazione del contenuto di intercettazioni permarrebbe fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Prima di questo momento non sarebbe più possibile conoscere il contenuto degli atti di intercettazione.
Anche il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art. 684 c.p.) è stato oggetto di modifiche e integrazioni dal citato disegno di legge.
In particolare, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sono state inasprite le sanzioni previste per tale contravvenzione. Con la modifica in esame, ai sensi dell’art. 684 c.p., chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro. La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 (codice penale).
Un intervento del legislatore limitato alla disciplina delle intercettazioni rischia, tuttavia, di creare contraddizioni all’interno del sistema processuale penale, consentendo, ad esempio, la pubblicazione di informazioni concernenti atti di indagine non più coperti dal segreto ma non consentendo, invece, la pubblicazione del contenuto di intercettazioni rappresentanti anch’esse atti di indagine.
Non si comprende, infatti, la ragione per cui distinguere il contenuto degli atti di indagine non più segreti (pubblicabile) dal contenuto, in particolare, delle intercettazioni non più segrete (non pubblicabile).
Le norme che vietano la divulgazione del testo o del contenuto degli atti di un’indagine penale sono dettate a tutela del sereno svolgimento del procedimento ed un regime differenziato per l’ipotesi di pubblicazione di intercettazioni non trova, secondo la scrivente, un ragionevole fondamento.
 
4. PUBBLICAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI E LIMITI DELLA PRIVACY
 
4.1. PRIVACY E INFORMAZIONE
E’ importante sottolineare che il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale rappresenta una contravvenzione per la prevenzione di taluni reati e per la tutela preventiva dei segreti e non attiene alla salvaguardia della privacy e della dignità della persona.
Può accadere, infatti, che il giornalista pur attenendosi alle disposizioni che vietano la pubblicazione di atti di un procedimento penale, nel divulgare atti o documenti che possono essere pubblicati, non rispetti i precetti dettati dal Codice della privacy o dal Codice deontologico.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo n. 196/2003, stabilisce i principali limiti al diritto di cronaca posti a tutela della privacy: essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Il Codice suddetto ha previsto, inoltre, l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. Esso disciplina i rapporti tra attività di informazione e il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte nei fatti di cronaca (Codice di deontologia 29/07/1998 in G.U. del 3 agosto 1998 n. 179).
In altri termini, il giornalista che pubblica il contenuto o gli atti delle intercettazioni disposte in un procedimento penale può anche non violare le disposizioni sul divieto di pubblicazione di atti ex artt. 114 e 684 c.p.p. e, tuttavia, può non rispettare le disposizioni di legge o regolamentari a tutela della privacy.
Si pensi al caso di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche, non vietata dalla legge, ma che diffonda non soltanto dati essenziali e indispensabili per informare i cittadini sulle indagini in corso di interesse pubblico, ma anche elementi e aspetti della vita privata di persone non coinvolte direttamente nel fatto di cronaca.
In tal caso, il giornalista non può essere punito a titolo di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ma rischia di incorrere nelle sanzioni disciplinari dell’Ordine dei giornalisti e nei provvedimenti impeditivi e sanzionatori del Garante della privacy.
In caso di violazione delle norme del codice deontologico, l’Ordine dei giornalisti può, infatti, avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei suoi iscritti.
L’art. 2 della legge n. 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica dispone che la libertà d’informazione e di critica è un diritto insopprimibile dei giornalisti, limitato tuttavia dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui.
Le sanzioni disciplinari, previste dalla citata legge n. 69/1963, sono l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio professionale e, nei casi più gravi, la radiazione.
D’altro canto, il Garante per la protezione dei dati personali può, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, prescrivere le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti in materia di privacy e può disporre il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto (art. 143 Codice privacy). In caso di ulteriore inadempimento da parte del giornalista, si configura il reato di “Inosservanza dei provvedimenti del Garante” (art. 170 del Codice).
In conformità a tali compiti, il Garante ha emanato il Provvedimento 21 giugno 2006 (G.U. n. 147 del 27 giugno 2006), con il quale è stato prescritto ai titolari del trattamento in ambito giornalistico (editori) di adeguare immediatamente i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal Codice sulla privacy e dal Codice deontologico.
Nel provvedimento suddetto, il Garante ha sottolineato l’esigenza del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle diverse persone coinvolte dalle predette pubblicazioni, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali.
Anche se è configurabile un interesse pubblico alla conoscenza dettagliata di fatti, secondo il Garante, si pone con seria evidenza la necessità di assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un’adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti.
Accade di frequente, infatti, che i giornalisti mettano a disposizione dell’opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni telefoniche senza un’adeguata selezione e valutazione, anche se non vengono violate le norme sul segreto e sul divieto di pubblicazione.
Tale materiale, oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell’opinione pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali.
Il Garante ha ribadito, nel predetto documento, i principi stabiliti dal Codice deontologico, secondo il quale:
a) è garantito al giornalista il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico ma nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione;
b) è necessario evitare riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;
c) è indispensabile rispettare la dignità e la sfera sessuale delle persone.
Pertanto l’indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati, senza rispondere integralmente ad un’esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare una violazione delle disposizioni del Codice sulla privacy e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, i quali contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con il diritto alla libertà di espressione.
Il Garante ha ritenuto, quindi, necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l’effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l’affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall’imprescindibile necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i diritti di terzi.
Con Provvedimento del 15 marzo 2007, il Garante è tornato sul tema della pubblicazione delle intercettazione a seguito della pubblicazione, da parte di varie testate giornalistiche, di trascrizioni di intercettazioni disposte in una nota indagine su condotte estorsive relative all’utilizzo di immagini fotografiche e di altre notizie, nonché su reati ipotizzati in tema di prostituzione.
In particolare, il Garante ha rilevato da parte dei titolari del trattamento di dati in ambito giornalistico (editori) alcune violazioni specifiche della normativa sulla privacy:
a)      diffusione di alcune notizie attinenti a fatti e condotte private che non avevano interesse pubblico;
b)      pubblicazione di notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all’essenzialità dell’informazione
c)      diffusione di particolari in violazione della tutela della sfera sessuale di alcune persone interessate;
Il Garante ha rilevato, inoltre, che tali violazioni riguardavano anche condotte del tutto private di persone estranee alla commissione di reati, prese in considerazione dalla stampa con eccessivi dettagli solo perché:
–          tali persone erano semplicemente menzionate nel materiale documentale di indagine;
–          avevano reso dichiarazioni all’autorità giudiziaria;
–          avrebbero potuto assumere la veste di persone offese o danneggiate da reati.
Per tali motivi il Garante ha ritenuto, nel caso specifico, di dover disporre il divieto di trattamento dei dati personali nei confronti di tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico, anche al fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose per gli interessati che sarebbero potute derivare dalla pubblicazione illecita di altre informazioni e notizie non ancora diffuse.
Nel richiamare il Provvedimento generale del 21 giugno 2006, ha vietato a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico, in relazione alla vicenda oggetto della decisione, di diffondere dati personali in violazione del precedente provvedimento del 21 giugno 2006.
Il Garante ha richiamato, inoltre, l’art. 170 del Codice sulla privacy (d.lgs. n. 196/2003), per il quale chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Dal momento che il provvedimento del Garante del 15/03/2007 è un provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice sulla privacy, la sua violazione costituisce reato perseguibile d’ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice), ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice).
 
 
4.2. ILLECITI PER FINALITA’ GIORNALISTICHE
Il disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche e ambientali e pubblicità degli atti di indagine, esaminato ed approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 aprile 2007, modifica il comma V dell’art. 139, richiamando, in caso di violazioni delle prescrizioni del codice di deontologia, una nuova ipotesi di violazione amministrativa: “Illeciti per finalità giornalistiche” (art. 164 bis Codice sulla privacy).
In applicazione di tale disposizione, il Garante per la protezione dei dati personali, se accerta la violazione, può condannare la testata giornalistica alla sanzione amministrativa della pubblicazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate, della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall’ordinanza, a spese dei responsabili.
E’ prevista, pertanto, una nuova tutela a favore di coloro che subiscono una violazione della privacy, a seguito di pubblicazione di intercettazioni.
La sanzione amministrativa di illeciti per finalità giornalistiche si inserisce, tuttavia, in sistema sanzionatorio già particolarmente articolato e complesso.
Tuttora il Garante ha già diversi poteri di intervento in caso di violazione della privacy ed anche l’Ordine dei giornalisti può, dal canto suo, comminare sanzioni disciplinari ai giornalisti che, pubblicando intercettazioni in maniera indiscriminata, violino la privacy.
Per tali motivi, sono numerose le opinioni che, soprattutto dal mondo dell’informazione, esprimono tutta la loro preoccupazione per un disegno di legge che potrebbe rivelarsi di ostacolo alla libertà di informazione.
 
5. CONSIDERAZIONI FINALI
 
Per concludere, si avverte la sensazione che gli interventi del Garante e le modifiche legislative in corso siano una reazione a caldo di una giusta preoccupazione dell’opinione pubblica con riguardo a recenti episodi di malcostume giornalistico.
Il risultato finale rischia, però, di aggravare un quadro sanzionatorio, già confuso e disarticolato, e di porsi come una minaccia al diritto d’informazione, costituzionalmente garantito e base della democrazia del Paese.
 
Valeria Falcone
Responsabile ufficio studi Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti 

Falcone Valeria

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