Pubblicità illecita gioco d’azzardo: sanzione a Meta

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Una sentenza importante, che farà storia, quella adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che ha respinto il ricorso presentato da Meta contro la sanzione comminata da AgCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) che aveva multato Facebook per pubblicità illecita sul gioco d’azzardo, in Italia è vietata dal c.d. Decreto Dignità.

Indice

1. La multa di AgCom a Meta


Per la prima volta nel mondo dei social network, nel dicembre del 2022, l’Autorità Garante per le Comunicazioni ha sanzionato il Gruppo Meta con una multa da 750.000 euro per violazione delle norme sul divieto di pubblicità del gioco d’azzardo.
Il Consiglio dell’Autorità ha adottato all’unanimità il provvedimento n. 422/22 in forma di ordinanza ingiunzione nei confronti della società Meta Platforms Ireland Limited per violazione dell’art. 9 del d.l. 87/2018, il cosiddetto Decreto Dignità.
Secondo l’Autorità Garante, in particolare, Meta sarebbe responsabile “per non aver previsto nelle proprie condizioni generali, destinate al mercato italiano e relative alla promozione di beni e servizi a pagamento, alcuna restrizione in relazione alla pubblicità di giochi con vincite in denaro”.
Sarebbe emerso dall’istruttoria che Meta consentiva a tutti i propri clienti business, che promuovono contenuti sul gioco d’azzardo, di promuoverli anche mediante pubblicità mirate e targezzizate. Oltre alla multa, l’Agcom ha imposto alla società proprietaria di Facebook di “impedire a ciascun autore delle sponsorizzazioni oggetto del provvedimento la diffusione e il caricamento di analoghi contenuti violativi (c.d. notice & stay down), in linea con le più recenti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea”.


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2. Il divieto di pubblicizzare il gioco d’azzardo: il c.d. Decreto Dignità


In Italia la pubblicità al gioco d’azzardo è vietata dall’art. 9 del D.L. 87/2018, il quale sancisce che “ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”, con la sola esclusione di lotterie nazionali a estrazione differita, manifestazioni locali (lotterie, pesche o banchi di beneficenza e tombole che possono essere promosse da enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro)  e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Nel suo provvedimento, Agcom afferma che “la gravità del comportamento” realizzato da Meta “deve ritenersi di entità elevata in ragione del bene giuridico protetto dalla norma, ossia la tutela della salute, il quale esige una tutela rafforzata proprio al fine di evitare effetti pregiudizievoli in danno dei consumatori. La Società non ha previsto nelle proprie condizioni generali relative alla promozione di beni e servizi a pagamento alcuna restrizione in ragione del divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro. Di contro, Meta consente a tutti i propri clienti business di promuovere tali attività sin anche di targettizzate anche per il nostro Paese; l’unica limitazione prevista consiste nell’impossibilità a targettizzare soggetti minori di anni 18”.
In conseguenza di quanto sopra rilevato Meta, che pure si era mostrata pienamente collaborativa con l’Autorità di controllo, ha ricevuto la sanzione da 750.000 euro, annunciando tuttavia che avrebbe presentato ricorso nelle competenti sedi per far revocare un provvedimento ritenuto ingiusto e gravatorio.

3. Il ricorso al TAR


Meta ha sostenuto, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che dalla decisione di AgCom deriverebbe un giudizio grave e irreparabile alla propria attività, in quanto la società dovrebbe inserire un filtro che esclude la possibilità di pubblicizzare il gioco d’azzardo. Inoltre, sempre secondo la ricostruzione della società di Zuckerberg, Meta sarebbe un hosting provider passivo e quindi non sarebbe obbligata a impostare questo filtro, in quanto esente da responsabilità “editoriale” sui contenuti che gli utenti caricano sul proprio profilo, di cui, in ultima analisi, rimangono gli unici e soli responsabili.
Tuttavia, anche il Tribunale Amministrativo Regionale si è pronunciato in accordo con l’Autorità, respingendo il ricorso in via cautelare di Meta, e smontando il ragionamento giuridico e fattuale del social network, ritenendo che dall’istruttoria di AgCom sia emerso senza alcun dubbio il fatto che Meta consente la pubblicità del gioco d’azzardo previa autorizzazione scritta da parte degli utenti e che, di conseguenza, la proprietaria dei social network più famosi del mondo è perfettamente al corrente di quale sia l’oggetto della pubblicità sponsorizzata, oggetto che in Italia, per l’appunto, è vietato dal Decreto Dignità.
Si tratta naturalmente soltanto di un provvedimento in sede cautelare, che può essere ancora impugnato dinnanzi al Consiglio di Stato; tuttavia, al momento le indicazioni su quella che potrebbe essere la scelta di merito sono piuttosto chiare e ad oggi il divieto in linea col decreto-legge 87/2018 resta valido anche per i social network di Menlo Park.

Avv. Luisa Di Giacomo

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