Il regime di parziale indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro, sancito dal codice civile all’art. 2113, non vale per i crediti riconosciuti in una sentenza di primo grado.
Deve infatti ritenersi che successivamente alla emissione di un provvedimento giurisdizionale oggetto di appello l’eventuale rinuncia del privato non concerne più il credito retributivo ma il credito nascente dalla sentenza.
Ne consegue che in tale caso, l’accordo transattivo con le quali le parti concordino, per un verso, la rinuncia del dipendente pubblico a parte dei diritti riconosciuti con la decisione giurisdizionale di primo grado a lui favorevole e, per altro verso, la rinuncia al gravame da parte dell’amministrazione deve ritenersi del tutto valido.
N. 09536/2010 REG.SEN.
N. 07959/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7959 del 2009, proposto da:
Giuseppa Imperatore, rappresentata e difesa dagli avv. ******************* ed ******************, con domicilio eletto presso lo studio legale *********** in Roma, piazza di Spagna, n. 35;
contro
Provincia di Napoli-Commissione straordinaria di liquidazione del dissesto, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
Provincia di Napoli, in persona del Presidente della giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dagli avv. ************* e **************, con domicilio eletto presso l’avv. *************** in Roma, piazzale Clodio, n. 22;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE V n. 06078/2008, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2010 il Cons. ******************, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’appello in epigrafe la signora **********, ex dipendente dell’Amministrazione provinciale di Napoli alla quale, come ad altri dipendenti, fu attribuito un trattamento economico più elevato ai sensi dell’art. 228 del t.u.l.c.p. n. 383 del 1934 a decorrere dal 1° dicembre 1972 con atto annullato in sede di controllo, ha premesso – in sintesi – quanto segue:
– a seguito di ricorso il provvedimento negativo di controllo fu a sua volta annullato ma, poiché furono corrisposti loro solo acconti sul dovuto, i dipendenti instaurarono un ulteriore contenzioso;
– con deliberazione del 26 maggio 1993 fu dichiarato il dissesto finanziario della stessa Amministrazione;
– dopo laboriosa trattativa, si stipulò con la Commissione straordinaria di liquidazione il protocollo d’intesa 23 settembre 1996, col quale si convenne il pagamento di un importo abbattuto calcolato con determinate modalità e la loro rinuncia a interessi e rivalutazione maturati nel periodo successivo alla dichiarazione di dissesto, a fronte della corresponsione di un primo acconto di almeno il 40% del credito nel termine perentorio di trenta giorni dall’erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti;
– a tanto seguì la sottoscrizione di dichiarazioni individuali e la redazione di distinti “verbali di conciliazione” per ogni gruppo di dipendenti in cui, richiamato il protocollo d’intesa, si previde che la Commissione avrebbe ammesso alla massa passiva il predetto importo stabilito per ogni singolo dipendente ed il suo impegno ad erogare un primo acconto del 40% nel termine di sessanta giorni dall’intervenuta esecutività del piano di rilevazione previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 336 del 1996, poi un secondo acconto o, ove possibile, il saldo nei sessanta giorni dall’erogazione del mutuo, nonché la rinunzia del dipendente all’ulteriore credito rappresentato da interessi e rivalutazione per il periodo successivo alla dichiarazione di dissesto, con l’espressa clausola secondo cui “il presente accordo transattivo è risolutivamente condizionato al mancato rispetto di taluno degli adempimenti riferiti”;
– ciascun verbale fu approvato con delibera della Commissione, che contestualmente ammise al passivo le somme transatte;
– accadde però che la medesima non mantenne fede agli impegni assunti, non corrispondendo nei prescritti termini la prima e seconda rata e versando con la prima il solo 35% anziché il 40%. Nel frattempo l’Amministrazione provinciale tornò “in bonis”.
Di qui il suo ricorso al TAR per vedersi liquidata, previa declaratoria di nullità o inefficacia degli atti transattivi (in particolare, delle dichiarazioni di adesione al protocollo d’intesa e dei verbali di conciliazione), la parte rinunziata con i predetti verbali di conciliazione e la residua parte del credito corrispondente ad ulteriori interessi e rivalutazione maturati dal 26 maggio 1993 al soddisfo, con condanna della Commissione straordinaria di liquidazione e dell’Amministrazione provinciale, ciascuna per quanto di ragione e competenza, alla corresponsione delle relative somme.
Tale ricorso è stato respinto con la gravata sentenza.
A sostegno dell’appello ha dedotto error in judicando in relazione ai seguenti aspetti:
A.- Col primo motivo sostenevano la nullità o annullabilità degli atti di transazione ex art. 2113 c.c. in quanto aventi ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore. Il TAR ne ha invece affermato la natura disponibile, ma l’argomentazione è infondata perché si tratta di interessi e rivalutazione di sorte capitale già liquidata con atti inoppugnabili, i crediti di lavoro sono indicizzati (anche quando discendano da rapporti di pubblico impiego) e la svalutazione sopravvenuta dopo la maturazione del diritto non ha natura risarcitoria, bensì di obbligazione unitaria, sicché, al pari della retribuzione, interessi e rivalutazione non possono essere oggetto di rinuncia o transazione. Né è corretto che l’azione sarebbe intempestiva, dal momento che all’epoca dei ricorsi gli odierni appellanti erano ancora dipendenti, prima dei ricorsi avevano proposto atti stragiudiziali di diffida idonei ad “impugnare” le transazioni e, in ogni caso, le Amministrazioni resistenti non hanno eccepito la decadenza, non rilevabile d’ufficio.
B.- Comunque, la transazione era risolutivamente condizionata al mancato avverarsi di almeno uno dei tre presupposti del pagamento delle rate entro date precise e la corresponsione con la prima di almeno il 40% del dovuto; tali presupposti non si sono avverati e, quindi, la transazione doveva essere dichiarata risolta. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal TAR:
a.- i verbali di conciliazione prevalgono sul protocollo d’intesa, in quanto sottoscritti liberamente dalle parti per la reciproca definizione dei rapporti;
b.- l’inciso “ove possibile” viene utilizzato con espresso riferimento al saldo;
c.- la condizione risolutiva è collegata a “taluno” degli adempimenti prescritti ai punti 1, 2 e 3 del verbale.
Ne consegue, sia nel caso di invalidità che in quello di risoluzione della transazione, il diritto dei ricorrenti a vedersi rideterminare il dovuto a titolo di interessi e rivalutazione con decorrenza dal 1972 e secondo il criterio del cumulo tra interessi e rivalutazione, anche per il periodo successivo al dissesto, atteso che il ritorno “in bonis” – momento che qui va individuato in base all’art. 95 del d.lgs. n. 77/1995, ossia allo scadere dei cinque anni dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – comporta l’obbligo di corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati dopo l’apertura della procedura; e, pertanto, dal 26 maggio 1993 alla data di ognuno dei tre singoli adempimenti parziali.
C.- E’ infatti indubbio il diritto del pubblico dipendente a rivalutazione ed interessi sui crediti corrisposti in ritardo, diritto il quale prescinde dalla causa del ritardato pagamento e si fonda sul dato obiettivo del ritardo dell’erogazione. Al riguardo, va eseguito il seguente corretto calcolo ex art. 1194 c.c. e, quanto alla decorrenza degli interessi e rivalutazione, va fatto riferimento al 1972, data di decorrenza retroattiva degli aumenti retributivi stabiliti con deliberazione del 1979 avente valore dichiarativo e non costitutivo ex novo del titolo alla retribuzione equamente proporzionata, essendosi peraltro formato sul punto il giudicato sostanziale.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha svolto controdeduzioni.
All’odierna udienza pubblica l’appello è stato introitato in decisione.
Ciò posto, il Collegio ritiene infondato il primo motivo d’appello, dovendo essere invece condivisa l’argomentazione del primo giudice alla stregua del principio già affermato dalla Sezione, secondo cui “il regime di parziale indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro sancito dall’articolo 2113 del codice civile non vale per i crediti riconosciuti in una sentenza di primo grado. Successivamente alla emissione di un provvedimento giurisdizionale oggetto di appello l’eventuale rinuncia del privato non concerne più il credito retributivo ma il credito nascente dalla sentenza. In tale caso, l’accordo transattivo con le quali le parti concordino, per un verso, la rinuncia del dipendente a parte dei diritti riconosciuti con la decisione e, per altro verso, la rinuncia al gravame da parte dell’amministrazione deve ritenersi del tutto valido” (cfr. Cons. St. sez. V, 30 novembre 2000 n. 6359). E, come rilevato dal primo giudice, nel caso in esame si trattava di un credito sorto originariamente a seguito di un provvedimento amministrativo (deliberazione n. 4063/79 della Provincia di Napoli), non dalla legge o dal contratto collettivo, successivamente riconosciuto da un provvedimento giurisdizionale (sentenza del T.A.R. Campania n. 35/90), sicché non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 2113 c.c., stante la differenza ontologica tra l’obbligazione indisponibile, a cui si riferisce detta norma, e quella qui in discussione. Il credito era quindi integralmente rimesso alla disponibilità delle parti.
Ne consegue la legittimità, in presenza di un potere di disposizione del relativo diritto, dell’operato della Commissione, essendosi questa mantenuta nei limiti del proprio potere di transigere le vertenze giudiziali e stragiudiziali in corso.
Quanto alla deduzione di cui alla prima parte del secondo motivo, va ricordato che con la precedente decisione della Sezione 18 febbraio 2009 n. 942, richiamata dall’Amministrazione appellata, è stato respinto analogo appello avverso la sentenza del TAR Campania n. 717 del 2006 con argomentazioni e conclusioni tuttora condivise dal Collegio, in assenza di ragioni per discostarsene, tanto più le stesse che hanno trovato recente e ripetuta conferma (cfr. Cons. St., sez. V, 3 novembre 2010 nn. 7835 e 7836).
In particolare, evidenziato che il fulcro dell’intera vicenda sta nell’interpretazione delle clausole contenute nell’atto di transazione, il quale è atto complesso, formato da un protocollo d’intesa intervenuto in data 23 settembre 1996 e da singoli verbali di conciliazione che al primo si richiamano, è stato osservato che, trattandosi di amministrazione all’epoca in dissesto finanziario ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, la Commissione straordinaria di liquidazione non era nella piena disponibilità dei poteri necessari per una puntuale osservanza dei termini contrattuali, coinvolgendo il procedimento il consenso di altre autorità ed in particolare del Ministero dell’Interno e della Cassa depositi e prestiti. Ciò spiega perché, mentre nei verbali di conciliazione si legge che la Commissione straordinaria di liquidazione avrebbe provveduto agli adempimenti (pagamento del 40% entro sessanta giorni; pagamento del secondo acconto entro 60 giorni dalla erogazione del mutuo; contestuale pagamento del saldo integrale) “ove possibile”, in cui l’inciso non può riferirsi al solo secondo acconto (come esattamente rilevato dal TAR nella sentenza n.717 del 2006 richiamata in quella odiernamente impugnata), nel protocollo d’intesa si afferma testualmente “il mancato pagamento del saldo della somma transatta implicherà la risoluzione di diritto del presente accordo e delle conseguenti transazioni”. Ed infatti, solo in tale momento, cioè ex art. 89, co. 9, del d.lgs. n. 77 del 1995 ed “a seguito dell’approvazione del piano di estinzione”, l’organo straordinario di liquidazione acquista la piena disponibilità di provvedere al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.
Infine, è stato sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, tale interpretazione non renderebbe la transazione nulla per mancanza della causa, in quanto non è affatto vero che controparte, a fronte delle rinunce della medesima appellante, non assumerebbe alcuna obbligazione. A parte l’obbligazione di compiere gli atti procedurali previsti dal cit. art. 89, co. 9, del d.lgs. n. 77 del 1995, resta pur fermo l’obbligo di provvedere al saldo entro 20 giorni dalla notifica del decreto di approvazione del piano di estinzione, obbligo questo il cui rispetto è assistito dalla clausola risolutiva espressa.
Alla stregua di tali considerazioni, come detto ancor oggi condivise dal Collegio, l’appello non può che essere respinto, restando ovviamente assorbite le deduzioni di cui alla seconda parte del secondo motivo ed al terzo motivo, concernenti la rideterminazione di interessi e rivalutazione.
Quanto alle spese del grado, nel consolidarsi solo recente dell’orientamento seguito si ravvisano ragioni affinché possa disporsene la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
**************, Presidente FF
************, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere, Estensore
***************, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
L’ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento