Pubblico Impiego – Progressioni Verticali – Esclusione – Controversia – Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo

Interessante pronuncia del Consiglio di Stato Sez. V  sentenza  11 febbraio 2014, n. 647 in materia di procedure concorsuali (c.d. progressione verticali) riservate al personale interno.

Il giudice di prime cure, invero, richiamata la giurisprudenza all’epoca maggioritaria, ha ritenuto che, a seguito della “privatizzazione del pubblico impiego, sono …, attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 del T.U. n. 165/2001, tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all’estinzione, compresa ogni fase intermedia relativa a qualsiasi vicenda modificativa, anche se finalizzata alla progressione in carriera e realizzata attraverso una selezione di tipo concorsuale”, con la conseguenza che “sono sottratte alla giurisdizione amministrativa non solo le controversie concernenti le selezioni espletate all’interno di categorie di personale già dipendente della pubblica amministrazione, ma anche le controversie nelle quali la res litigiosa riguardi atti successivi alla approvazione della graduatoria definitiva con cui si concludono le operazioni selettive”.

Osserva al riguardo la Sezione che, tuttavia, come è stato chiarito anche dalla più recente giurisprudenza ( fra le ultime: Cassazione Civile SS.UU. n. 5699 dell’11 aprile 2012, n. 13796 del 1à agosto 2012), nel lavoro pubblico contrattualizzato, per procedure concorsuali ascritte al diritto pubblico e all’attività autoritativa dell’amministrazione ( ai sensi dell’art. 63 comma 4, del T.U. 30 marzo 2001, n. 165), si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro ( essendo tali tutte le procedure aperte a candidati esterni, ancorchè vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali “interni” destinati a consentire l’inquadramento di dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, e cioè ad una progressione verticale, profilandosi, in tal caso, una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.

Ciò comporta che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti ai concorsi nella pubblica amministrazione che comportino passaggio in aree funzionali o categorie più elevate.

Anche questo Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 63 comma 4, T.U. 30 marzo 2001, n. 165, nel riservare alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti della p.a., si riferisce non solo a quelle strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso di personale dipendente a una fascia o ad un’area superiore, essendo il termine “assunzione” correlato alla qualifica che il candidato intende conseguire e non solo all’ingresso iniziale nella pianta organica dell’amministrazione.

Di conseguenza, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di esclusione dalla partecipazione ad una selezione ( c.d. progressione verticale) per il passaggio ad una fascia funzionale superiore (Consiglio di Stato, sez. V, n. 330 del 18 giugno 2011).

Considerato che, nella fattispecie, il concorso oggetto della controversia, per l’assegnazione di un posto nella qualifica D, era aperto agli appartenenti alla categoria C e quindi prevedeva ( con una progressione verticale) il possibile passaggio da un’area o una fascia all’area o alla fascia superiore, si deve ritenere, facendo applicazione delle suddette regole sul riparto della giurisdizione, che la presente controversia appartenga alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Casesa Antonino

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