Indice:
1. La vicenda
Con due delibere, l’assemblea del condominio Alfa stabiliva che potessero fruire dei posti auto compresi nell’area condominiale adibita a parcheggio solamente i condòmini proprietari delle unità abitative dell’edificio, escludendo dal godimento dell’area i condòmini proprietari dei locali commerciali.
Contro le predette delibere, Tizio proponeva impugnazione innanzi al Tribunale, il quale rigettava la domanda sul presupposto della carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo a Tizio, in quanto, in base all’articolo 5 del regolamento condominiale, i condòmini avrebbero potuto parcheggiare le proprie macchine nel “cortile del fabbricato, nell’ordine e nella posizione che saranno deliberate dall’assemblea uno per appartamento”, ciò escludendo dall’assegnazione i condòmini proprietari di locali commerciali.
I giudici di merito, seppur condividevano la doglianza dell’appellante in merito alla sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire, consideravano in ogni caso infondata la domanda, poiché ritenevano che, in esecuzione del regolamento condominiale, il quale prevede la destinazione a parcheggio del cortile, l’assemblea avesse soltanto disciplinato la ripartizione dello spazio da assegnare ai condòmini titolari di appartamento, senza incidere sul diritto di condominio degli altri partecipanti.
2. La questione
Può l’assemblea condominiale decidere l’assegnazione di posti fissi nel parcheggio del condominio?
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3. La soluzione
Poiché la vicenda approdava in Cassazione, quest’ultima dava ragione a Tizio affermando che “È, (…), consentito all’assemblea, nell’ambito del potere di regolamentazione dell’uso delle cose comuni ad essa spettante e con delibera approvata con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 c.c., individuare all’interno del cortile condominiale i singoli posti auto di cui possano fruire i singoli partecipanti, al fine di rendere più ordinato e razionale il godimento paritario, ovvero, allorché sia impossibile il simultaneo godimento in favore di tutti i comproprietari, prevedere il godimento turnario del bene. Una siffatta delibera mantiene, invero, un valore meramente organizzativo delle modalità d’uso delle cose comuni, senza menomare i diritti dei condomini di godere e disporre delle stesse”.
Inoltre, gli Ermellini sottolineavano che la regolamentazione dell’uso della cosa comune ai fini dell’individuazione dei posti auto, in assenza dell’unanimità, deve in ogni caso seguire il principio della parità di godimento fra tutti i condòmini stabilito dall’art.1102 c.c., che impedisce che possa essere riconosciuto solo ad alcuni il diritto di fare un determinato uso del bene.
Al contrario, la delibera non può validamente contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condòmini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture, né trasformare l’originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili alcune parti dell’edificio all’uso o al godimento anche di un singolo condomino; altresì, non può procedere alla divisione del bene comune con l’attribuzione di singole porzioni individuali, dal momento che, a tal fine, è necessaria l’espressione di una volontà contrattuale e, dunque, il consenso di tutti i condòmini.
In virtù di ciò, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.
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Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore
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