Può una compagnia di assicurazione non pagare invocando la decadenza, ai sensi dell’art. 1957 c.c.? e’ competente il giudice amministrativo a decidere di una controversia avverso un decreto ingiuntivo di un Comune nei confronti della Compagnia di Assicura

Lazzini Sonia 12/06/08
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la decadenza ivi prevista è essere convenzionalmente esclusa (cfr. Cass. 13 aprile 2007, n. 8839), nel caso in cui le polizze fonte della garanzia prevedano che le obbligazioni di garanzia avrebbero avuto effetto “fino al momento della liberazione del contraente”, pertanto ben oltre il termine di nei sensi, di cui all’art. 1957 c.c._ Poiché per gli accordi di cui all’art. 11 della l. n. 241 del 1990, si prevede che "le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo solo riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”e in considerazione del fatto che nell’ambito degli accordi, era espressamente indicata la polizza fideiussoria oggetto della presente lite, la lite non può che essere attratta nell’ambito del concetto ampio di esecuzione degli accordi, cui si riferisce l’art. 11 predetto._ D’altra parte, sarebbe irrazionale che una questione, nascente dal medesimo rapporto, sia sottoposta alla cognizione di due giudici di ordini giudiziari diversi, in contrasto con la ratio semplificatrice alla base dell’attribuzione della giurisdizione esclusiva.
 
Merita di essere segnalata una fondamentale sentenza (numero 700 del 17 aprile 2008 emessa dal Tar Piemonte, Torino) in tema di decadenza del diritto del beneficiario ad ottenere l’escussione di una polizza cauzioni
  
Ecco le motivazioni del ricorso
  
Con il presente atto di citazione, la ricorrente si è opposta al decreto ingiuntivo, del quale chiede la revoca/annullamento per i seguenti motivi:
 
1 – Difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale;
 
2- Estinzione della polizza fideiussoria in questione, ai sensi dell’art. 5 C.G.A., nonché degli artt. 1956 e 1957 c.c.;
 
3. Infondatezza della pretesa di pagamento.
 
Ecco il parere dell’adito giudice:
  
< Infatti, sotto un primo profilo, la decadenza dell’azione di garanzia, fatta valere in sede di opposizione, non può ritenersi sussistente, poiché lo stesso non era contrattualmente prevista.
 
In assenza di un’esplicita precisione, pertanto non può riconoscersi alcuna decadenza, trattandosi di eccezione al normale esercizio di un diritto di credito.
 
Nè sussistono, secondo il Collegio, le violazioni degli artt. 1956 e 1957 c.c.
 
Per quanto riguarda la prima norma, si osserva che il Comune creditore non risulta aver “fatto credito” al debitore principale, come richiede l’art. 1956 c.c. stesso. Pertanto, tale norma è inapplicabile al caso di specie.
 
Per quanto riguarda la seconda norma, il Collegio osserva che la decadenza ivi prevista può essere convenzionalmente esclusa (cfr. Cass. 13 aprile 2007, n. 8839): nel caso di specie, le polizze fonte della garanzia prevedevano che le obbligazioni di garanzia avrebbero avuto effetto “fino al momento della liberazione del contraente”, pertanto ben oltre il termine di nei sensi, di cui all’art. 1957 c.c.
 
Infine, il Collegio osserva che le somme oggetto dell’obbligazione sono dettagliatamente specificate nel ricorso per decreto ingiuntivo e si riferiscono al valore delle opere di urbanizzazione e scomputo, di cui all’accordo tra Comune e debitore principale, indipendentemente dal fatto che tali opere fossero completate effettivamente o meno.
 
Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; in quanto infondato.>
 
A cura di *************
  
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 700 del 17 aprile 2008 emessa dal Tar Piemonte, Torino
 
N. 00700/2008 REG.SEN.
 
N. 01401/2007 REG.RIC.
  
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2007, proposto da:
Comune di Corio, rappresentato e difeso dall’avv. **********************, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Cernaia, 30;
  
contro
 
ALFA Credit Insurance n.v., rappresentato e difeso dagli avv. *****************, *****************, **************, con domicilio eletto presso l’avv. ***************** in Torino, corso Vinzaglio, 2;
  
per ingiungere
 
ad ALFA Credit Insurance n.v., in personsa del legale rappresentante pro tempore, il pagamento a favore dell’istante, della capitale somma di € 166.475,44, oltre interessi legali dal 16.11.2006 al saldo
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ALFA Credit Insurance n.v.;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20/03/2008 il dott. **************************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
  
FATTO
 
Con l’atto di citazione in oggetto si espone che, con decreto notificato in data 17.12.07, il TAR Piemonte aveva ingiunto alla ricorrente ALFA il pagamento a favore del Comune di Corio della somma di € 166.475,44, oltre interessi legali dal 16.11.2006 al saldo.
 
Questa richiesta traeva titolo dalle seguenti polizze fideiussorie:
 
– UR0030351 (doc. 1 ricorrente) dell’8.4.02, rilasciata da ALFA, nei confronti di Cooperativa BETA a r.l. ed a beneficio del Comune di Corio “a garanzia degli oneri di urbanizzazione primaria di cui alla convenzione urbanistico-edilizia relativa al piano esecutivo convenzionale REE/1 così come da richiesta del beneficiario del 29/03/2002", per il massimale di € 92.956,60.
 
-URO031391 (doc. 2 ricorrente) del 12.4.03, rilasciata da ALFA, nei confronti di Cooperativa BETA a r.1. ed a beneficio del Comune di Corio, "a garanzia del contratto relativo alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzare a scomputo in relazione allo schema di convenzione urbanistico-edilizia relativa alla variante al P.E.C. approvato con delibera C.C. N: 08 del 04/02/1998 – zona denominata REE 1 del vigente P.R.G.C. -così come da deliberazione C.C.N. 03 del 27/02/2003, per il massimale di € 50.613,67.
 
Inoltre, con riferimento alle concessioni edilizie n. 2003/33 del 15.5.03 (doc. 3 ricorrente) e n. 2003/34 del 15.5.03 (doc. 4 ricorrente), ed ai permessi di costruire n. 2004/70 del 30.9.04 (doc. 5 ricorrente) e n. 2004/71 del 30.9.04 (doc. 6 ricorrente), ALFA erano state rilasciate le seguenti polizze:
 
-URO031448 del 9.5.03 (doc. 7 ricorrente), rilasciata nei confronti di Cooperativa BETA a r .l. ed a beneficio del Comune di Corio, "a garanzia del contributo relativo al costo di costruzione riguardante nuova costruzione in Corio – Via Tramontana/Strada Ponte Picca P.E. 25-2001, così come da richiesta del beneficiario del 02/05/03 -Prot. 2481", per il massimale di € 9.288,97.
 
-URO031449 del 9.5.03 (doc. 8 ricorrente), rilasciata nei confronti di Cooperativa BETA a r.l. ed a beneficio del Comune di Corio, "a garanzia del contributo relativo al costo di costruzione riguardante nuova costruzione in Corio – Via Tramontana/Strada Ponte Picca P.E. 28-2001, così come da richiesta del beneficiario del 02/05/03- Prot. 2481", per il massimale di € 7.329,39.
 
-UR0503251 del 23.9.04 (doc. 9 ricorrente), rilasciata nei confronti di Cooperativa BETA a r.l. ed a beneficio del Comune di Corio, "a garanzia della rateizzazione del costo di costruzione relativamente al permesso di costruire per nuova costruzione fabbricato di civile abitazione -Via Tramontana/Strada Ponte Picca per un importo totale di Euro 12.392,65", per il massimale di € 9.294,49.
 
-UR0503252 del 23.9.04 (doc. 10 ricorrente), rilasciata nei confronti di Cooperativa BETA a r.l. ed a beneficio del Comune di Corio, "a garanzia della rateizzazione del costo di costruzione relativamente al permesso di costruire per nuova costruzione fabbricato di civile abitazione -Via Tramontana/Strada Ponte Picca per un importo totale di Euro 10.761,64", per il massimale di € 8.071,23.
 
Con lettera datata 16.11.06 (doc. 11 ricorrente), il Comune di Corio aveva chiesto l’incameramento delle fideiussione rilasciate a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per l’importo di € 143.570,27, oltre alla sanzione da ritardo prevista all’art. 8 delle Convenzioni, quantificata in € 50.249,57.
 
Con lettera 7.12.06, la ricorrente aveva contestato la debenza degli importi richiesti, stante la tardiva comunicazione dell’inadempimento garantito e aveva chiesto alla ******à Cooperativa BETA di essere liberata dalla richiesta di pagamento ricevuta dal Comune.
 
Con ulteriore lettera del 7.2.07, la ricorrente aveva confermato la decadenza, ai sensi dell’art. 1957 c.c., dalle fideiussione escusse e medesime considerazioni il fideiussore aveva svolto con lettera 8.2.07 (doc. 15 ricorrente), con riferimento all’escussione delle 4 polizze rilasciate a garanzia degli oneri di costruzione.
 
La ricorrente ALFA, inoltre, con lettera 4.5.07, aveva chiesto informazioni circa l’insinuazione al passivo eventualmente proposta dal Comune di Corio nella procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa apertasi in relazione alla Cooperativa BETA.
 
Con il presente atto di citazione, la ricorrente si è opposta al decreto ingiuntivo, del quale chiede la revoca/annullamento per i seguenti motivi:
 
1 – Difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale;
 
2- Estinzione della polizza fideiussoria in questione, ai sensi dell’art. 5 C.G.A., nonché degli artt. 1956 e 1957 c.c.;
 
3. Infondatezza della pretesa di pagamento.
 
Si costituiva il Comune intimato chiedendo il rigetto della domanda.
 
Alla pubblica udienza del 20 marzo 2008, veniva chiesta la decisione sull’opposizione.
 
DIRITTO
 
Ritiene preliminarmente il Collegio che il dubbio avanzato sulla giurisdizione relativamente alla presente controversia debba essere risolto positivamente, nel senso dell’affermazione della giurisdizione del Giudice Amministrativo, posto che la lite è relativa all’esecuzione di una convenzione tra privato ed Amministrazione, soggetta alla giurisdizione esclusiva del G.A.
 
Infatti, per gli accordi di cui all’art. 11 della l. n. 241 del 1990, si prevede che "le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo solo riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.
 
E’ pur vero che la questione che si è posta, ovvero se tale giurisdizione riguardi soltanto le controversie insorte tra le parti dell’accordo, ovvero se la stessa si possa estendere anche alle liti che coinvolgono la posizione giuridica di diritto soggettivo di terzi estranei all’accordo stesso, è stata risolta da una parte della giurisprudenza amministrativa, che ha delimitato il campo di applicazione della giurisprudenza esclusiva soltanto alle parti del rapporto.
 
Il T.A.R. Lombardia, Brescia, con decisione n. 903 del 29 settembre 2005 ha espressamente chiarito che l’art. 11 della Legge n. 241 del 1990 delimita la giurisdizione esclusiva alle sole controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi, con la conseguenza che la stessa deve necessariamente intendersi circoscritta alle sole controversie insorte tra le parti che abbiano stipulato l’accordo: infatti, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi non potrebbero avere come parti soggetti che non siano anche parti dell’accordo.
 
Le controversie instaurate dal terzo rientrerebbero, in questa lettura, nella giurisdizione generale di legittimità e non si sottrarrebbero alle ordinarie regole di riparto di giurisdizione che si fondano sul criterio del petitum sostanziale avendo pertanto riguardo all’intrinseca consistenza della situazione soggettiva dedotta in giudizio, in relazione alla reale tutela accordata dall’ordinamento, prescindendo dalla prospettazione fattane dalle parti in giudizio.
 
Ne conseguirebbe che nel solo caso di affermata lesione di interessi legittimi i terzi sono legittimati ad adire il giudice amministrativo, impugnando l’accordo, mentre qualora i terzi lamentino la lesione di diritti soggettivi, come ricorre nel caso di specie, dovranno, invece, ricorrere al giudice ordinario.
 
La Corte di cassazione, al contrario, in sede di decisione sulla giurisdizione, ha affermato che, essendo la causa di garanzia causa autonoma, benché connessa, ed essendo la giurisdizione inderogabile per ragioni di connessione (cfr. Cassazione civile, sez. un., 20 aprile 2007, n. 9358), tale causa rientra nella competenza del G.O., ma soltanto in relazione all’azione di regresso del garante nei confronti del privato.
 
La lettura fatta dalla citata decisione del TAR Brescia, tuttavia, non è condivisibile, in relazione all’ampia latitudine della giurisdizione esclusiva disegnata dal predetto art. 11 della legge sul procedimento che si riferisce ad ogni controversia in punto esecuzione degli accordi.
 
Poiché, nell’ambito degli accordi, era espressamente indicata la polizza fideiussoria oggetto della presente lite, la lite non può che essere attratta nell’ambito del concetto ampio di esecuzione degli accordi, cui si riferisce l’art. 11 predetto.
 
D’altra parte, sarebbe irrazionale che una questione, nascente dal medesimo rapporto, sia sottoposta alla cognizione di due giudici di ordini giudiziari diversi, in contrasto con la ratio semplificatrice alla base dell’attribuzione della giurisdizione esclusiva.
 
Occorre, pertanto, passare al merito della controversia.
 
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
 
Infatti, sotto un primo profilo, la decadenza dell’azione di garanzia, fatta valere in sede di opposizione, non può ritenersi sussistente, poiché lo stesso non era contrattualmente prevista.
 
In assenza di un’esplicita precisione, pertanto non può riconoscersi alcuna decadenza, trattandosi di eccezione al normale esercizio di un diritto di credito.
 
Nè sussistono, secondo il Collegio, le violazioni degli artt. 1956 e 1957 c.c.
 
Per quanto riguarda la prima norma, si osserva che il Comune creditore non risulta aver “fatto credito” al debitore principale, come richiede l’art. 1956 c.c. stesso. Pertanto, tale norma è inapplicabile al caso di specie.
 
Per quanto riguarda la seconda norma, il Collegio osserva che la decadenza ivi prevista può essere convenzionalmente esclusa (cfr. Cass. 13 aprile 2007, n. 8839): nel caso di specie, le polizze fonte della garanzia prevedevano che le obbligazioni di garanzia avrebbero avuto effetto “fino al momento della liberazione del contraente”, pertanto ben oltre il termine di nei sensi, di cui all’art. 1957 c.c.
 
Infine, il Collegio osserva che le somme oggetto dell’obbligazione sono dettagliatamente specificate nel ricorso per decreto ingiuntivo e si riferiscono al valore delle opere di urbanizzazione e scomputo, di cui all’accordo tra Comune e debitore principale, indipendentemente dal fatto che tali opere fossero completate effettivamente o meno.
 
Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; in quanto infondato.
 
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
 
P.Q.M.
 
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 1^ Sezione, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta nel presente giudizio, la respinge, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
 
Compensa le spese di lite tra le parti.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20/03/2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
**************, Presidente
 
****************************, Primo Referendario, Estensore
 
****************, Referendario
    
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 17/04/2008
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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