Qual è deve essere il comportamento di un’Amministrazione a fronte di un’informativa antimafia da cui risulta < allo stato sussistono le condizioni ostative di cui al combinato disposto del D.lgs. n. 490/94 e DPR n. 252/98>? anche se alcuni elementi istru

Lazzini Sonia 24/04/08
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L’amministrazione è esonerata dall’onere di comunicazione di cui all’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 relativamente all’informativa antimafia ed ai conseguenti provvedimenti, atteso che si tratta di procedimento in materia di tutela antimafia, come tale caratterizzato di per sé da riservatezza ed urgenza_ deve ritenersi che l’amministrazione abbia assolto il suo onere richiamando per relationem le aggiornate informazioni fornite dagli organi di Polizia, tenuto conto che questa Sezione ha già ritenuto legittima l’informativa prefettizia antimafia, che omette di citare testualmente i singoli atti dell’istruttoria, essendo sufficiente anche un mero richiamo di tali atti_L’amministrazione non deve certo procedere a rimuovere in autotutela precedenti informative positive, che sono sempre legate alla situazione contingente e agli elementi a disposizione al momento dell’adozione dell’atto; di conseguenza, ben può l’amministrazione valutare negativamente tali elementi anche in assenza di modifiche della composizione societaria e ciò che rileva è l’idoneità di tali elementi a sorreggere il provvedimento
 
merita di essere segnalata la decisione numero 756 del 29 febbraio 2008 , inviata per la pubblicazione in data 6 marzo 2008 emessa dal Consiglio di Stato
 
 
<E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità, dedotta dall’appellante peraltro in modo generico, con riferimento agli artt. 3, 26 e 97 della Costituzione a causa della vanificazione delle garanzie partecipative, che costituirebbe un elemento preclusivo per l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
 
Premesso che le singole norme della legge n. 241/90 non assumono certo rilievo costituzionale, la deroga all’esigenza di garantire la partecipazione al procedimento fin dal suo avvio deriva dalla delicatezza della materia e non contrasta con alcun principio costituzionale.
 
La tutela è consentita in modo pieno attraverso il sindacato sulla motivazione del provvedimento antimafia e, nel caso di specie, alcun limite ha subito la ricorrente, che, a seguito del deposito in primo grado degli atti istruttori, ha potuto esercitare pienamente il proprio di diritto di difesa attraverso la proposizione di motivi aggiunti>
 
Ma ancor più importante è sapere che:
 
< Va ricordato che le informative prefettizie in materia di lotta antimafia possono essere fondate su fatti e vicende aventi valore sintomatico e indiziario e mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale, anche a prescindere dal concreto accertamento in sede penale di reati.
 
L’informativa antimafia deve quindi fondarsi su di un quadro fattuale di elementi che, pur non dovendo assurgere necessariamente, a livello di prova (anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l’"id quod plerumque accidit", l’esistenza di elementi che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto con la p.a..
 
L’ampiezza dei poteri di accertamento, giustificata dalla finalità preventiva del provvedimento, comporta che il Prefetto possa ravvisare elementi di controindicazione anche in presenza di stretti rapporti di parentela con esponenti della criminalità organizzata, accompagnati da ulteriori elementi indiziari riscontrabili nel caso di specie nei collegamenti tra le due famiglie e le menzionate società fallite.>
 
Risulta inoltre importante sapere che:
 
 
L’accertamento dell’esistenza di un legame di parentela o affinità con soggetti inquisiti o condannati per reati di mafia non determina automaticamente la sussistenza di tentativi di infiltrazioni criminali nella impresa, occorrendo che vengano provati gli effettivi tentativi di condizionamento degli indirizzi e delle scelte della società. Non può, quindi, costituire presupposto per la revoca dell’aggiudicazione, conseguente alla informativa del Prefetto, la circostanza che due soci della impresa aggiudicataria di un concessione di costruzione e gestione di opera pubblica siano in rapporto di parentela o affinità avevano riportato condanne od applicazione di misure di prevenzione correlati a reati di mafia
 
 
Merita di essere proposto il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 964 del 18 giugno 2007 emessa dal Tar Sicilia, Catania in tema di legittima esclusione dalle gare per pericolo di infiltrazione mafiosa
 
< E’ stato, in particolare, affermato che “un mero rapporto di parentela non può rappresentare, da solo, elemento utile per affermare la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa e giustificare, dunque, un’informativa negativa. E’ vero, infatti, che per l’informativa prefettizia emessa in attuazione degli articoli 4 del decreto legislativo n. 490/1994 e 10 del D.P.R. n. 252/1998, circa tentativi di infiltrazione nelle imprese della criminalità organizzata, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso. Non può, tuttavia, ritenersi sufficiente il semplice sospetto o mere congetture prive di riscontro fattuale, essendo pur sempre richiesta l’indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche di connessioni o collegamenti con le predette associazioni. Nel caso di rapporto di parentela o coniugio di amministratori o soci di un’impresa con elementi malavitosi, siffatto riscontro può ravvisarsi sussistente solo quando l’informativa prefettizia negativa si basi non già sul rapporto di parentela in sé, ma anche su altri elementi, sia pure indiziari (cfr., Sezione 5^, n. 4408 del 29 agosto 2005; Sezione 6^, n. 4574 del 17 luglio 2006).
 
Con recente sentenza (Sezione 6^, n. 1056 del 7.3.2007), è stato affermato che “è illegittima una informativa prefettizia antimafia di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994 che, al fine di provare il tentativo di infiltrazione mafiosa nell’impresa, faccia riferimento alla circostanza che il titolare dell’impresa è imparentato (tramite la moglie) con esponenti della camorra; tale circostanza, infatti non può essere di per sé prova sufficiente di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’impresa ove al dato anagrafico non si accompagni una acclarata frequentazione e comunanza di interessi con ambienti della criminalità organizzata”.
 
Con la recentissima sentenza della 6^ Sezione del 2 maggio 2007, n. 1916, è stato ribadito che “in materia di informative antimafia interdittive di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 490 del 1994, il delicato equilibrio tra gli opposti interessi che fanno capo, da un lato, alla presunzione di innocenza di cui all’art. 27 della Costituzione ed alla libertà d’impresa costituzionalmente garantito e, dall’altro, alla efficace repressione della criminalità organizzata, comporta che l’interpretazione della normativa debba essere improntata a necessaria cautela; d’altra parte, l’esigenza di contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel modo più efficace non esclude che la determinazione prefettizia (pur se espressione di un’ampia discrezionalità) possa essere assoggettata al sindacato giurisdizionale sotto il profilo della logicità e dell’accertamento dei fatti rilevanti”; e che “è illegittima una informativa antimafia interdittiva ex art. 4 del decreto legislativo n. 490 del 1994 nel caso in cui in essa manchino riscontri oggettivi che comprovino l’esistenza in concreto di comportamenti e situazioni dai quali possa desumersi il condizionamento mafioso, non potendo la informativa stessa –anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 31 marzo 1994)- trovare una valida giustificazione con il solo riferimento ad un legame di “parentela”.>
 
Ma non solo
 
< Come ha avuto occasione di affermare la stessa Corte Costituzionale in una vicenda di cui si discuteva del possesso delle “qualità morali e di condotta” per l’ammissione ai concorsi in magistratura, è certamente “arbitrario …presumere che valutazioni comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall’interessato debbano essere automaticamente trasferiti all’interessato medesimo>
 
Si legga anche:
 
 
Le informazioni antimafia cc.dd. “tipiche”, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 490/94, posseggono carattere vincolante per le stazioni appaltanti, le quali non hanno né il potere, né l’onere di verificare la portata od i presupposti dell’informativa prefettizia: ciò vale anche quando l’informativa antimafia sopraggiunge dopo la stipula del contratto, sebbene l’art. 4, co. 4, del d.lgs. 490/94 stabilisca in tal caso che “l’amministrazione interessata può […] recedere dai contratti”.
 
 
In tema di informativa antimafia sfavorevole, merita di essere segnalato il seguente pensiero espresso in dal Tar Campania, Napoli con la sentenza numero 4730 del 5 maggio 2007:
 
< l’informazione prefettizia sfavorevole produce effetti naturalmente ed interamente interdittivi: “se di discrezionalità deve dunque parlarsi, a proposito dell’informazione prefettizia successiva (ma tipica ad effetto interdittivo diretto e non “supplementare atipica”), stante l’uso della locuzione “può” nel testo della norma, occorre allora esattamente delimitare l’area entro cui tale discrezionalità può ragionevolmente esplicarsi, secondo un’interpretazione logico-sistematica della disposizione, in modo da non contraddire all’effetto interdittivo proprio dell’istituto.
 
E’ evidente, infatti, che non potrà ammettersi alcuna discrezionalità della stazione appaltante nell’apprezzare e nel valutare la sussistenza e l’entità, o la rilevanza, dei tentativi di infiltrazione o di condizionamento malavitosi nelle scelte dell’impresa contraente, riferiti dal Prefetto.
 
L’unico spazio per una possibile esplicazione di un margine di discrezionalità della stazione appaltante destinataria dell’informazione preventiva (tipica) successiva può dunque rinvenirsi nella valutazione della convenienza per l’amministrazione e nell’opportunità per l’interesse pubblico della prosecuzione del rapporto contrattuale già in corso di svolgimento.
 
Tale valutazione può rinvenire un suo spazio possibile, osserva il Collegio, solo allorché il rapporto contrattuale sia in corso di esecuzione già da un cospicuo lasso di tempo e sussistano concrete ragioni che rendano del tutto sconveniente per l’amministrazione l’interruzione della fornitura, del servizio o dei lavori che formano l’oggetto del contratto revocando.
 
Solo stringenti ragioni di interesse pubblico a non interrompere un servizio essenziale, difficilmente rimpiazzabile in tempi rapidi, o a completare un’opera in corso di ultimazione, et similia, potrebbero invero giustificare il (parziale) sacrificio del concorrente (e di regola prevalente) interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, che presiede ai poteri interdettivi antimafia di cui al d.lg. 490 del 1994”>
 
Va vi è di più:
 
<Deve di conseguenza ritenersi che la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto pronunciata dalla Regione non costituisca applicazione di una clausola negoziale, quanto piuttosto esercizio del potere di revoca ex art. 4, comma 4, del d.lgs. 490/94, necessitato dal carattere interdittivo della informativa antimafia, che, incidendo sulla capacità a contrarre con la P.A., non può che operare sostanzialmente nello stesso modo sia che intervenga a monte che a valle della stipula del contratto>
 
Ed anche
La funzione dell’informativa antimafia
 
 
Le informazioni del Prefetto non devono provare l’intervenuta infiltrazione, ma devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza: non è quindi necessario che l’informativa antimafia si fondi su accertamenti che abbiano il medesimo grado di certezza e definitività propria del giudizio penale
 
il Consiglio di Stato con la decisione numero 413 dell’ 1 febbraio 2007, in tema di informazioni prefettizie antimafia, ci insegna che:
 
 
< L’interessata pare che sia ben consapevole dell’elaborazione giurisprudenziale in materia (il cui quadro giuridico – teorico è stato pregevolmente tratteggiato dalla Avvocatura dello Stato nella sua memoria), secondo la quale “la normativa di settore privilegia una concezione della pericolosità in senso oggettivo che prescinde dalla individuazione di responsabilità personali” e “le informazioni del Prefetto non devono provare l’intervenuta infiltrazione, ma devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza”
 
Non è quindi necessario che l’informativa antimafia si fondi su accertamenti che abbiano il medesimo grado di certezza e definitività propria del giudizio penale, ma è sufficiente che sia supportata da elementi sintomatici e/o anche da mere presunzioni, che siano in grado di fare emergere elementi di “pericolosità presunta”. Ciò, in coerenza con la funzione preventiva di questa informativa, la quale non abbisogna di prova dell’attuale infiltrazione mafiosa, non avendo essa lo scopo di accertare responsabilità, ma di assolvere ad una funzione di polizia e di sicurezza>
 
Ma non solo.
 
< Secondo l’orientamento giurisprudenziale la conclusione del Gruppo Interforze può essere sindacata solo per una palese omissione di elementi di particolare rilevanza e significatività, in grado di fare emergere in maniera vistosa l’incongruità del giudizio espresso, il quale giudizio sarebbe potuto essere diverso se fosse stato fatto un accertamento completo.
 
      Come risulta dalla relazione della Prefettura di Napoli, depositata in giudizio, l’indagine è stata svolta in modo approfondito e le informazioni assunte sono esaustive, con il risultato che la descrizione del quadro fattuale risulta completa degli elementi, che fanno ritenere ragionevole la presenza del rischio di infiltrazioni mafiose.
 
      Una diversa valutazione di tali elementi, sia sotto il profilo della loro irrilevanza o della loro inattualità, non è consentita in questa sede di legittimità, dal momento che l’Amministrazione gode in materia di una ampia discrezionalità, la quale può essere sindacata per manifesta erroneità di presupposto, che rende illogico il giudizio espresso sulla base degli elementi accertati con l’indagine espletata>
 
Ed infine:
 
legami o condizionamenti mafiosi
 
La misura interdittiva di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 490/1994 con la quale si esclude dal mercato dei pubblici appalti l’imprenditore che sia sospettato di legami o condizionamenti mafiosi, mira all’obbiettivo di mantenere un atteggiamento intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa per contrastare un eventuale utilizzo distorto delle risorse pubbliche
 
 
In tema di modalità di utilizzo dell’informativa antimafia, il Consiglio di Stato con la decisione numero 1056 dell’ 8 marzo 2007 ci insegna che:
 
< la informativa non deve dimostrare l’intervenuta infiltrazione, essendo sufficiente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il tentativo di ingerenza.>
 
non dobbiamo dimenticare però che:
 
< Cionondimeno la stessa giurisprudenza ha più volte ribadito come il delicato equilibrio tra gli opposti interessi che fanno capo, da un lato, alla presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost. ed alla libertà d’impresa costituzionalmente garantita e, dall’altro, alla efficace repressione della criminalità organizzata, comporta che l’interpretazione della normativa in esame debba essere improntata a necessaria cautela>
 
e quindi
 
<l’esigenza di contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel modo più efficace, e dunque anche nel caso in cui sussistano anche semplici elementi indiziari, non esclude che la determinazione prefettizia (pur se espressione di un ampia discrezionalità) possa essere assoggettata al sindacato giurisdizionale sotto il profilo della sua logicità e dell’accertamento dei fatti rilevanti>
 
pertanto:
 
<La circostanza infatti che il titolare della impresa sia imparentato (tramite la moglie) con esponenti della camorra non può essere di per sé prova sufficiente di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’impresa ove a tale dato anagrafico non si accompagni una acclarata frequentazione e comunanza di interessi con tali ambienti, di cui non v’è traccia nel provvedimento impugnato>
 
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.756/2008
Reg.Dec.
N. 9058 Reg.Ric.
ANNO   2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da ALFA DI C.D. & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli  Avv.ti Andrea Orefice, Ferdinando Scotto e Pasquale Manfredi con domicilio eletto in Roma Lungotevere Flaminio 46 – IV B presso Gian Marco Grez;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, in persona del Prefetto, non costituitosi in giudizio;
SOCIETA’ AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Grieco con domicilio eletto presso il suo studio in Roma via Piemonte, n. 39;
per l’annullamento
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 4-12-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l’Avv. Orefice e l’Avv. dello Stato Massarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O    E    D I R I T T O
1. Con l’impugnata sentenza il Tar per la Campania ha respinto il ricorso proposto dalla ALFA di C.D. & C. s.a.s. avverso il provvedimento prot.13036/S.A./ Area 1 bis del 1°.12.2005 del Prefetto di Napoli, con cui veniva comunicato alla s.p.a. Autostrade per l’Italia che “a seguito di aggiornate informazioni fornite dagli organi di polizia è emerso che sul conto della società ALFA s.a.s. di C. D. & C., corrente in Castellammare di Stabia, via II Traversa Pozzillo n. 5, allo stato sussistono le condizioni ostative di cui al combinato disposto del D.lgs. n. 490/94 e DPR n. 252/98”.
La ALFA di C.D. & C. s.a.s. ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione per i motivi che saranno di seguito esaminati e il Ministero dell’interno e la Società Autostrade per l’Italia si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 6143/2006 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia dell’impugnata sentenza, ritenendo che il ricorso non presentasse evidenti elementi di fondatezza, la cui presenza poteva giustificare la sospensione cautelare richiesta, in relazione al danno prospettato.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione della informativa antimafia resa dal Prefetto di Napoli sul conto della società appellante.
Con le prime censure l’appellante lamenta violazioni procedimentali, non essendo stata garantita la sua partecipazione al procedimento e l’insufficienza della motivazione, che non si potrebbe ricavare per relationem, tenuto conto dell’assenza di puntuali richiami agli atti istruttori.
Le censure sono infondate.
Con riguardo alla partecipazione al procedimento, il Collegio condivide l’orientamento interpretativo alla stregua del quale l’amministrazione è esonerata dall’onere di comunicazione di cui all’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 relativamente all’informativa antimafia ed ai conseguenti provvedimenti, atteso che si tratta di procedimento in materia di tutela antimafia, come tale caratterizzato di per sé da riservatezza ed urgenza (Cons. Stato, IV, 11 febbraio 1999, n. 150; V 28 febbraio 2006, n. 851; VI, 7 novembre 2006, n. 6555).
In ordine alla motivazione, deve ritenersi che l’amministrazione abbia assolto il suo onere richiamando per relationem le aggiornate informazioni fornite dagli organi di Polizia, tenuto conto che questa Sezione ha già ritenuto legittima l’informativa prefettizia antimafia, che omette di citare testualmente i singoli atti dell’istruttoria, essendo sufficiente anche un mero richiamo di tali atti (Cons. Stato, VI, 11 settembre 2001 , n. 4724).
3. E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità, dedotta dall’appellante peraltro in modo generico, con riferimento agli artt. 3, 26 e 97 della Costituzione a causa della vanificazione delle garanzie partecipative, che costituirebbe un elemento preclusivo per l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
Premesso che le singole norme della legge n. 241/90 non assumono certo rilievo costituzionale, la deroga all’esigenza di garantire la partecipazione al procedimento fin dal suo avvio deriva dalla delicatezza della materia e non contrasta con alcun principio costituzionale.
La tutela è consentita in modo pieno attraverso il sindacato sulla motivazione del provvedimento antimafia e, nel caso di specie, alcun limite ha subito la ricorrente, che, a seguito del deposito in primo grado degli atti istruttori, ha potuto esercitare pienamente il proprio di diritto di difesa attraverso la proposizione di motivi aggiunti.
Ancor più generica è la richiesta di disapplicare la normativa interna per un contrasto con il diritto comunitario, che la ricorrente non ha in alcun modo argomentato e che risulta palesemente inesistente.
4. E’ infondata anche l’ulteriore censura, con cui l’appellante contesta la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione, che, dall’epoca della costituzione della società (1999) e fino al momento dell’adozione della informativa impugnata, mai aveva rilevato l’esistenza di un condizionamento mafioso e ciò nonostante la composizione societaria non fosse mai mutata.
Al riguardo, è sufficiente sottolineare che anche se alcuni elementi istruttori su cui si fonda l’informativa antimafia preesistevano e non erano stati in precedenza valutati, ciò non impedisce che tali elementi siano acquisiti e valutati anche in modo difforme successivamente.
L’amministrazione non deve certo procedere a rimuovere in autotutela precedenti informative positive, che sono sempre legate alla situazione contingente e agli elementi a disposizione al momento dell’adozione dell’atto; di conseguenza, ben può l’amministrazione valutare negativamente tali elementi anche in assenza di modifiche della composizione societaria e ciò che rileva è l’idoneità di tali elementi a sorreggere il provvedimento.
5. Devono a questo punto essere esaminati i motivi con cui l’appellante contesta l’idoneità degli elementi, contenuti negli atti istruttori e su cui si è fondato il giudizio negativo.
Tali elementi sono costituiti da:
a) rapporto di parentela di CO. Lucia, socia accomandante, con persone ritenute affiliate ad un potente sodalizio criminale operante nell’area stabiese; la socia è figlia di CO. Gaetano, noto pregiudicato ritenuto affiliato al clan DA ed è coniuge di V. Pasquale, elemento emergente dello stesso clan, già arrestato e segnalato per l’applicazione di misure di prevenzione, frequentatore di diversi pregiudicati e già amministratore di società dichiarata fallita;
b) il socio accomandatario, C. Davide, era stato segnalato per i reati di detenzione e porto di arma illegale, minaccia e ingiuria, oltre che per violazione di sigilli ed è fratello di C. Giuseppina, socio accomandante della società T.. e V. & C., dichiarata fallita.
Tali accertamenti non si limitano ad evidenziare rapporti di parentela tra i soci della società appellante e persone legate alla criminalità organizzata, ma mettono in rilievo anche un intreccio tra la società ricorrente, i suoi soci ed altre società in precedenza dichiarate fallite e legate alle stesse famiglie.
L’appellante non si spinge a contestare la contiguità mafiosa del padre e del marito della socia accomandante, ma nega la rilevanza di tali elementi.
Si osserva che, pur dovendo ribadire che il mero vincolo parentale non può essere da solo indice di contiguità mafiosa, quando si tratta di vincoli particolarmente significativi (padre e coniuge) deve essere attentamente valutato ogni ulteriore elemento, riscontrabile nel caso di specie nelle precedenti attività societarie delle due famiglie concluse con fallimenti e nell’indizio costituito dalla preposizione di una persona di giovane età e priva di esperienza alla guida della società.
Con riferimento al socio accomandatario, l’assenza di condanne penali dedotta dalla società appellante non si pone in contraddizione con i descritti elementi, relativi appunto a mere segnalazioni e integrati anche in questo caso dal coinvolgimento familiare in attività societarie di dubbia serietà.
Va ricordato che le informative prefettizie in materia di lotta antimafia possono essere fondate su fatti e vicende aventi valore sintomatico e indiziario e mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale, anche a prescindere dal concreto accertamento in sede penale di reati.
L’informativa antimafia deve quindi fondarsi su di un quadro fattuale di elementi che, pur non dovendo assurgere necessariamente, a livello di prova (anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l’"id quod plerumque accidit", l’esistenza di elementi che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto con la p.a..
L’ampiezza dei poteri di accertamento, giustificata dalla finalità preventiva del provvedimento, comporta che il Prefetto possa ravvisare elementi di controindicazione anche in presenza di stretti rapporti di parentela con esponenti della criminalità organizzata, accompagnati da ulteriori elementi indiziari riscontrabili nel caso di specie nei collegamenti tra le due famiglie e le menzionate società fallite.
Deve, quindi, essere confermata la legittimità dell’impugnato provvedimento.
6. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Alla soccombenza della società appellante seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Condanna la società appellante alla rifusione, in favore del Ministero dell’interno e della società Autostrade per l’Italia s.p.a. delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P. in favore di ciascuna delle due parti;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 4-12-2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Gaetano Trotta                                                          Presidente
Carmine Volpe                                                          Consigliere
Paolo Buonvino                                                         Consigliere
Luciano Barra Caracciolo                                          Consigliere
Roberto Chieppa                                                       Consigliere Est.
Presidente
Gaetano Trotta
Consigliere                                                                           Segretario
Roberto Chieppa                                                       Glauco Simonini
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il…..29/02/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                                                                              Il Direttore della Segreteria
 

Lazzini Sonia

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