Secondo giurisprudenza del tutto pacifica e consolidata rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto, non essendo espressione di una posizione autoritativa, ma paritetica sicché il ricorso davanti al giudice amministrativo deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice civile
Merita di essere segnalata la brevissima sentenza numero 285 del 4 marzo 2008 Tar Sicilia, Palermo in tema di competenza del giudice civile avverso il provvedimento di risoluzione contrattuale
< per l’annullamento (previa sospensione)
– della determina del Dirigente del Dipartimento LL. PP. del Comune di Licata n. 821 del 13/11/2007, con cui si è ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. 554/1999, alla risoluzione in danno dell’impresa ricorrente del contratto rep. N.114 del 21/12/2005, con il quale erano stati appaltati dal Comune predetto alla ricorrente i lavori di “sistemazione di un’area a verde attrezzato e collegamento viario con il rione Fondachello”;
Visti gli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, che consentono al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione e la completezza delle difese dispiegate dalle parti;
Considerato che secondo giurisprudenza del tutto pacifica e consolidata rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto -come quella introdotta col ricorso in esame – la risoluzione del contratto di appalto, non essendo espressione di una posizione autoritativa, ma paritetica (cfr. per tutte, Consiglio Stato , sez. V, 28 dicembre 2006 , n. 8070) sicché il presente ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione, compensandosi le spese tra le parti a ciò ravvisandosi giusti motivi, in relazione anche alla natura della controversia.>
Si legga anche:
Qual è il giudice competente in caso di risoluzione contrattuale di una convenzione? E’ sempre il giudice civile oppure dipendente dall’esistenza o meno di una clausola compromissoria in arbitri? il mancato versamento da parte della ricorrente della prevista cauzione è da considerarsi come prestazione accessoria?
Nel caso in cui non si possa ravvisare una fattispecie della decadenza, bensì quella della risoluzione per inadempimento, poiché la definizione e il perfezionamento del rapporto configurano le posizioni giuridiche soggettive antagoniste come paritetiche, perché fondate su un rapporto contrattuale già perfezionato, la questione proposta non rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo adito ratione materiae ai sensi della L. n. 205/200 e succ. mod., ricorre il difetto di giurisdizione del G. A., atteso che l’azione andava proposta innanzi ad altro Giudice, individuabile astrattamente nel Giudice Ordinario, ma concretamente nel caso di specie innanzi al Collegio Arbitrale, in relazione all’apposita previsione di clausola compromissoria in arbitri, così come espressamente previsto dalla convenzione (arbitrato irritale).
Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dal Tar Puglia, Bari con la sentenza numero 2471 del 9 ottobre 2007
< Rileva anzitutto il Collegio che la fattispecie contrattuale in esame si è già perfezionata, atteso che il verbale di accertamento degli interventi necessari e di consegna delle strutture non incide sul momento genetico del rapporto, configurandosi invece come una obbligazione accessoria, così come non incide siul momento genetico e sul perfezionamento della fattispecie il mancato versamento da parte della ricorrente della prevista cauzione che costituisce invece una prestazione accessoria a garanzia della esatta esecuzione della prestazione principale.
Conseguentemente non può ravvisarsi nel caso in esame la fattispecie della decadenza, bensì quella della risoluzione per inadempimento.
La definizione e il perfezionamento del rapporto configurano le posizioni giuridiche soggettive antagoniste come paritetiche, perché fondate su un rapporto contrattuale già perfezionato.
Poiché la questione proposta non rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo adito ratione materiae ai sensi della L. n. 205/200 e succ. mod., ricorre il difetto di giurisdizione del G. A., atteso che l’azione andava proposta innanzi ad altro Giudice, individuabile astrattamente nel Giudice Ordinario, ma concretamente nel caso di specie innanzi al Collegio Arbitrale, in relazione all’apposita previsione di clausola compromissoria in arbitri, così come espressamente previsto dalla convenzione (arbitrato irritale).
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.>
Ed inoltre:
Sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sugli atti con i quali l’amministrazione, successivamente alla definizione della procedura di aggiudicazione ed alla stipula del contratto di appalto, provveda unilateralmente alla risoluzione del rapporto : si tratta, infatti, di atti privi di natura provvedimentale che investono posizioni di diritto soggettivo concernenti la fase paritetica di esecuzione del contratto, sicché, ai sensi dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il contenzioso sorto nella fase di esecuzione del contratto è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.
Merita di seguire il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 3850 del 6 luglio 2007 emessa dal Consiglio di Stato
Sussiste la giurisdizione del giudice civile per quanto concerne l’incameramento di una garanzia definitiva:
< E, invero, per ciò che attiene all’incameramento della cauzione definitiva, si tratta, in effetti, di attività dell’Amministrazione intimamente inerente al rapporto contrattuale ed alla ritenuta inadempienza allo stesso da parte del contraente privato; inadempienza rispetto alla quale l’incameramento stesso si pone come strettamente consequenziale, difettando margini di discrezionalità amministrativa e con la conseguente soggezione della controversia all’A.G.O., vertendosi, in effetti, in materia di diritti soggettivi in un ambito estraneo alle fattispecie inerenti alla fase concorsuale di affidamento dell’appalto>
mentre resiste il giudice amministrativo, con riguardo alla determinazione dell’amministrazione di escludere l’originaria ricorrente dagli appalti di lavori pubblici indetti dalla medesima P.A.:
<Al riguardo, ritiene il Collegio che una determinazione siffatta, assunta ai sensi dell’art. 75, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 554 del 1999, non sia meramente consequenziale rispetto alla determinazione dell’Amministrazione di dare corso alla risoluzione del contratto, implicando margini di discrezionalità sia in ordine alla scelta se disporre o meno una tale misura sanzionatoria (non sussistendo alcun automatismo normativo tra l’avvio, da parte della P.A., del procedimento volto alla risoluzione stessa e la determinazione di esclusione, tout court, dell’impresa dalle contrattazioni con la stessa Amministrazione), sia in ordine all’entità della stessa misura accessoria così individuata (ben potendo questa essere variamente graduata sul piano della durata, anche in base ad apprezzamenti di carattere discrezionale in ordine alla ritenuta maggiore o minore gravità delle inadempienze prese in considerazione); conferma in tal senso, del resto, è offerta dalla Determinazione n. 8 del 12 maggio 2004 del Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.>
A cura di*************i
REPUBBLICA ITALIANA
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N. 285/08 Reg. Sent.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, adunato in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
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N.2720 Reg. Gen.
ANNO 2007
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SENTENZA
ai sensi dell’art. 9 della legge 205/2000
sul ricorso n. 2720/07, proposto dalla ALFA s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’aw.to ***************** ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Mariano Stabile n.261, presso lo studio dell’aw.to *********************;
CONTRO
– il Comune di Licata ( AG) in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso per procura a margine della memoria di costituzione e giusta delibera della G.M. n. 180 del 20 dicembre 2007, dall’avv.to **************, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n.5, presso lo studio dell’avv.to ****************;
per l’annullamento (previa sospensione)
– della determina del Dirigente del Dipartimento LL. PP. del Comune di Licata n. 821 del 13/11/2007, con cui si è ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. 554/1999, alla risoluzione in danno dell’impresa ricorrente del contratto rep. N.114 del 21/12/2005, con il quale erano stati appaltati dal Comune predetto alla ricorrente i lavori di “sistemazione di un’area a verde attrezzato e collegamento viario con il rione Fondachello”;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Licata, con le relative deduzioni difensive;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Relatore alla Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2008 il Consigliere ***************;
Uditi i difensori delle parti come da verbale;
Visti gli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, che consentono al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione e la completezza delle difese dispiegate dalle parti;
Considerato che secondo giurisprudenza del tutto pacifica e consolidata rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto -come quella introdotta col ricorso in esame – la risoluzione del contratto di appalto, non essendo espressione di una posizione autoritativa, ma paritetica (cfr. per tutte, Consiglio Stato , sez. V, 28 dicembre 2006 , n. 8070) sicché il presente ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione, compensandosi le spese tra le parti a ciò ravvisandosi giusti motivi, in relazione anche alla natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione terza, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2008, con l’intervento dei ******************:
************** – Presidente
*************** – Consigliere-estensore
*************** – Referendario
___________________________Presidente
___________________________ Estensore
___________________________Segretario
Depositata in Segreteria il 04/03/08
Il Direttore della Sezione
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