Per ciò che attiene all’incameramento della cauzione definitiva, si tratta, in effetti, di attività dell’Amministrazione intimamente inerente al rapporto contrattuale ed alla ritenuta inadempienza allo stesso da parte del contraente privato; inadempienza rispetto alla quale l’incameramento stesso si pone come strettamente consequenziale, difettando margini di discrezionalità amministrativa e con la conseguente soggezione della controversia all’A.G.O., vertendosi, in effetti, in materia di diritti soggettivi in un ambito estraneo alle fattispecie inerenti alla fase concorsuale di affidamento dell’appalto
Anche il Consiglio di Stato, con la decisione numero 3850 del 6 luglio 2007 ribadisce il principio giurisprudenziale secondo il quale le controversie relative all’escussione di una garanzia definitiva sono devolute al giudice ordinario in quanto:
< Al riguardo, il TAR, con la sentenza qui appellata, ha rilevato che la società ricorrente, in qualità di impresa aggiudicataria della gara indetta dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per i lavori di adeguamento dei locali già sede della Biblioteca regionale, da destinare a sede dell’Archivio Storico regionale – aveva impugnato la deliberazione n. 476, in data 18 febbraio 2002 di approvazione, da parte della Regione, della risoluzione del contratto stipulato con la società ricorrente a seguito dell’aggiudicazione, con la conseguente esclusione della ricorrente medesima dai futuri appalti regionali di lavori pubblici.
Hanno rilevato, ancora, i primi giudici che con il ricorso – già proposto davanti al TAR Piemonte e riassunto davanti al TAR della Valle d’Aosta, dichiarato competente dal Consiglio di Stato (con la decisione n. 6421/2002) – l’ impresa ALFA Ruggero e & C. s.r.l. aveva impugnato inoltre, insieme a tutti gli atti connessi, la medesima deliberazione n. 476 nella parte in cui aveva disposto l’avvio delle procedure per l’escussione della polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione definitiva.
Ciò premesso e riassunte le censure svolte dalla ricorrente, il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione regionale resistente.
Ad avviso dei primi giudici, infatti, oggetto di impugnazione era la risoluzione del contratto d’appalto stipulato tra la Regione e l’impresa ricorrente per l’esecuzione di lavori di adeguamento della nuova sede dell’Archivio Storico regionale; e, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sugli atti con i quali l’amministrazione, successivamente alla definizione della procedura di aggiudicazione ed alla stipula del contratto di appalto, provveda unilateralmente alla risoluzione del rapporto (Cons. St., Sez. V, 5 settembre 2002, n. 4458; 30 gennaio 2002, n. 515; Sez. IV, 25 settembre 2002, 4895; Cass. SS.UU., 30 marzo 2000, n. 72); si tratta, infatti, di atti privi di natura provvedimentale che investono posizioni di diritto soggettivo concernenti la fase paritetica di esecuzione del contratto, sicché, ai sensi dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il contenzioso sorto – come nella specie – nella fase di esecuzione del contratto è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.
L’accertato difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (estendentesi anche ai profili consequenziali alla risoluzione del contratto, concernenti l’escussione della polizza fideiussoria e l’esclusione dai futuri appalti regionali) non consentiva, per il TAR, di esaminare il merito del ricorso e nemmeno l’istanza con cui la società ricorrente aveva chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in relazione alla avvenuta impugnazione davanti alla Corte d’Appello di Roma del lodo reso il 23 giugno 2003 dalla Camera Arbitrale per i lavori pubblici>
Questo è il nostro precedente commento alla sentenza di primo grado
Sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sugli atti con i quali l’amministrazione provveda unilateralmente alla risoluzione del rapporto
Per quegli atti privi di natura provvedimentale che investono posizioni di diritto soggettivo concernenti la fase paritetica di esecuzione del contratto, sicché, ai sensi dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il contenzioso sorto nella fase di esecuzione del contratto è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Tar per la Valle d’Aosta, sezione di Aosta, con la sentenza numero 69 del 20 maggio 2005 dichiara il proprio difetto di giurisdizione, a favore del giudice civile, in una controversia relativa ad una deliberazione di una Stazione appaltante con la quale ha approvato la risoluzione del contratto stipulato con la società ricorrente a seguito dell’aggiudicazione, disponendo l’ esclusione della ricorrente medesima dai futuri appalti regionali di lavori pubblici.
Giusto a titolo di precisazione merita quindi ricordare che le controversie nelle fasi di affidamento e di aggiudicazione sono di competenza dei Tar o del Consiglio di stato come anche l’eventuale escussione della garanzia provvisoria, mentre, dopo la sottoscrizione del contratto e quindi relativamente ai ricorsi avverso l’eventuale escussione della polizza definitiva (a garanzia di tutti gli oneri e obblighi contrattuali), sarà il giudice civile a dover decidere
A cura di *************
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 3850 del 6 luglio 2007 emessa dal Consiglio di Stato
REPUBBLICA ITALIANA N. 3850/07 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 7683 REG:RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2005
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7683/2005, proposto dalla società ALFA ******* & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. ************* e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone 28,
c o n t r o
la Regione Autonoma della VALLE D’AOSTA, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti ****************** e ***************** ed elettivamente domiciliata in Roma, via Pollaiolo 3,
per la riforma
della sentenza del TAR della Valle d’***** n. 69 del 20 maggio 2005;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione appellata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti di causa;
relatore, alla pubblica udienza del 19 dicembre 2006, il Consigliere **************;
udito l’avv. RESTA, per delega dell’avv. ****, e l’avv. ******* per la Regione appellata;
visto il dispositivo 20 dicembre 2006, n. 639.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
1) – Con il ricorso di primo grado la società odierna appellante ha chiesto l’annullamento:
– della deliberazione n. 476 resa in data 18 febbraio 2002, con cui l’Amministrazione regionale ha disposto la esclusione della ricorrente dagli appalti di lavori pubblici indetti dalla medesima Amministrazione, per grave negligenza e contravvenzione ai patti, ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. F) del D.P.R. 21dicembre 1999 n. 554, così come introdotto dall’art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000 n. 412, con contestuale declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F;
– della medesima deliberazione n. 476 nella parte in cui la Giunta regionale della Valle d’Aosta dispone che il competente ufficio della Presidenza avvii le procedure per l’escussione della polizza fideiussoria n. 3310985 relativamente alla cauzione definitiva;
– della nota n. 5630/50.P del 22/02/02 di trasmissione della delibera sopramenzionata;
– di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o coordinato.
Al riguardo, il TAR, con la sentenza qui appellata, ha rilevato che la società ricorrente, in qualità di impresa aggiudicataria della gara indetta dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per i lavori di adeguamento dei locali già sede della Biblioteca regionale, da destinare a sede dell’Archivio Storico regionale – aveva impugnato la deliberazione n. 476, in data 18 febbraio 2002 di approvazione, da parte della Regione, della risoluzione del contratto stipulato con la società ricorrente a seguito dell’aggiudicazione, con la conseguente esclusione della ricorrente medesima dai futuri appalti regionali di lavori pubblici.
Hanno rilevato, ancora, i primi giudici che con il ricorso – già proposto davanti al TAR Piemonte e riassunto davanti al TAR della Valle d’Aosta, dichiarato competente dal Consiglio di Stato (con la decisione n. 6421/2002) – l’ impresa ALFA Ruggero e & C. s.r.l. aveva impugnato inoltre, insieme a tutti gli atti connessi, la medesima deliberazione n. 476 nella parte in cui aveva disposto l’avvio delle procedure per l’escussione della polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione definitiva.
Ciò premesso e riassunte le censure svolte dalla ricorrente, il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione regionale resistente.
Ad avviso dei primi giudici, infatti, oggetto di impugnazione era la risoluzione del contratto d’appalto stipulato tra la Regione e l’impresa ricorrente per l’esecuzione di lavori di adeguamento della nuova sede dell’Archivio Storico regionale; e, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sugli atti con i quali l’amministrazione, successivamente alla definizione della procedura di aggiudicazione ed alla stipula del contratto di appalto, provveda unilateralmente alla risoluzione del rapporto (Cons. St., Sez. V, 5 settembre 2002, n. 4458; 30 gennaio 2002, n. 515; Sez. IV, 25 settembre 2002, 4895; Cass. SS.UU., 30 marzo 2000, n. 72); si tratta, infatti, di atti privi di natura provvedimentale che investono posizioni di diritto soggettivo concernenti la fase paritetica di esecuzione del contratto, sicché, ai sensi dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il contenzioso sorto – come nella specie – nella fase di esecuzione del contratto è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.
L’accertato difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (estendentesi anche ai profili consequenziali alla risoluzione del contratto, concernenti l’escussione della polizza fideiussoria e l’esclusione dai futuri appalti regionali) non consentiva, per il TAR, di esaminare il merito del ricorso e nemmeno l’istanza con cui la società ricorrente aveva chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in relazione alla avvenuta impugnazione davanti alla Corte d’Appello di Roma del lodo reso il 23 giugno 2003 dalla Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
In conclusione, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
2) – Impugna la sentenza l’originaria ricorrente che ne deduce l’erroneità in quanto le determinazioni con le quali la regione ha ritenuto di escludere l’esponente da ulteriori gare d’appalto indette dalla regione e di escutere la polizza fideiussoria rientrerebbero, in effetti, nell’ambito della giurisdizione amministrativa.
Controdeduce la regione appellata che, nelle proprie difese, insiste per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata.
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.
3) – L’appello è fondato nei soli limiti che seguono.
E, invero, per ciò che attiene all’incameramento della cauzione definitiva, si tratta, in effetti, di attività dell’Amministrazione intimamente inerente al rapporto contrattuale ed alla ritenuta inadempienza allo stesso da parte del contraente privato; inadempienza rispetto alla quale l’incameramento stesso si pone come strettamente consequenziale, difettando margini di discrezionalità amministrativa e con la conseguente soggezione della controversia all’A.G.O., vertendosi, in effetti, in materia di diritti soggettivi in un ambito estraneo alle fattispecie inerenti alla fase concorsuale di affidamento dell’appalto.
4) – È, invece, da ritenere sussistente la giurisdizione amministrativa con riguardo alla determinazione dell’amministrazione di escludere l’originaria ricorrente dagli appalti di lavori pubblici indetti dalla medesima P.A.
Al riguardo, ritiene il Collegio che una determinazione siffatta, assunta ai sensi dell’art. 75, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 554 del 1999, non sia meramente consequenziale rispetto alla determinazione dell’Amministrazione di dare corso alla risoluzione del contratto, implicando margini di discrezionalità sia in ordine alla scelta se disporre o meno una tale misura sanzionatoria (non sussistendo alcun automatismo normativo tra l’avvio, da parte della P.A., del procedimento volto alla risoluzione stessa e la determinazione di esclusione, tout court, dell’impresa dalle contrattazioni con la stessa Amministrazione), sia in ordine all’entità della stessa misura accessoria così individuata (ben potendo questa essere variamente graduata sul piano della durata, anche in base ad apprezzamenti di carattere discrezionale in ordine alla ritenuta maggiore o minore gravità delle inadempienze prese in considerazione); conferma in tal senso, del resto, è offerta dalla Determinazione n. 8 del 12 maggio 2004 del Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
5) – Per l’effetto, la presente controversia, per ciò che attiene alla determinazione della Regione di escludere l’originaria ricorrente dagli appalti di lavori pubblici indetti dalla medesima Amministrazione, deve ritenersi rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo.
In parziale accoglimento dell’appello, quindi, e in riforma, per tale parte, della sentenza impugnata, va annullato il capo della sentenza stessa ora precisato, con rinvio, per tale parte, della controversia al giudice di primo grado.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato, **************, accoglie in parte l’appello e per l’effetto, annulla parzialmente la sentenza impugnata, con correlato rinvio al giudice di primo grado.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2006, con l’intervento dei Signori:
S E R G I O S A N T O R O – P r e s i d e n t e
R A F F A E L E C A R B O N I – Consigliere
***** B U O N V I N O – Consigliere e s t.
CARO *******************-Consigliere
A N I E L L O C E R R E T O – Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to ************** f.to **************
IL SEGRETARIO
f.to *************
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2007
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to ********************
N°. RIC. 7683-05
RA
Sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sugli atti con i quali l’amministrazione provveda unilateralmente alla risoluzione del rapporto
Per quegli atti privi di natura provvedimentale che investono posizioni di diritto soggettivo concernenti la fase paritetica di esecuzione del contratto, sicché, ai sensi dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il contenzioso sorto nella fase di esecuzione del contratto è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Tar per la Valle d’Aosta, sezione di Aosta, con la sentenza numero 69 del 20 maggio 2005 dichiara il proprio difetto di giurisdizione, a favore del giudice civile, in una controversia relativa ad una deliberazione di una Stazione appaltante con la quale ha approvato la risoluzione del contratto stipulato con la società ricorrente a seguito dell’aggiudicazione, disponendo l’ esclusione della ricorrente medesima dai futuri appalti regionali di lavori pubblici.
Giusto a titolo di precisazione merita quindi ricordare che le controversie nelle fasi di affidamento e di aggiudicazione sono di competenza dei Tar o del Consiglio di stato come anche l’eventuale escussione della garanzia provvisoria, mentre, dopo la sottoscrizione del contratto e quindi relativamente ai ricorsi avverso l’eventuale escussione della polizza definitiva (a garanzia di tutti gli oneri e obblighi contrattuali), sarà il giudice civile a dover decidere
A cura di *************
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 5/2003 proposto dalla società
Impresa ***** ******* & *********, in persona del legale rappresentante pro tempore ***************, rappresentata e difesa dagli avvocati **************** e **************, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Aosta, via Festaz, n. 79;
contro
la Regione Autonoma Valle d’Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avvocati ****************** e **************, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultima, in Aosta, via Festaz, n. 66;
per l’annullamento
della deliberazione n. 476 resa in data 18 febbraio 2002, con cui l’Amministrazione regionale ha disposto la esclusione della ricorrente dagli appalti di lavori pubblici indetti dalla medesima Amministrazione, per grave negligenza e contravvenzione ai patti, ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. F) del D.P.R. 21dicembre 1999 n. 554, così come introdotto dall’art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000 n. 412, con contestuale declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F;
della medesima deliberazione n. 476 nella parte in cui la Giunta regionale della Valle d’Aosta dispone che il competente ufficio della Presidenza avvii le procedure per l’escussione della polizza fideiussoria n. 3310985 relativamente alla cauzione definitiva;
della nota n. 5630/50.P del 22/02/02 di trasmissione della delibera sopramenzionata;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o coordinato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione;
Uditi alla pubblica udienza del 16 marzo 2005, relatore il Consigliere *****************, l’****************************** su delega e per conto dell’avv. ************** per la società ricorrente, e l’avv. ****************** per la Regione;
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. – La società ************* e & S.r.l. – in qualità di impresa aggiudicataria della gara indetta dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per i lavori di adeguamento dei locali già sede della Biblioteca regionale, da destinare a sede dell’Archivio Storico regionale – impugna la deliberazione n. 476, in data 18 febbraio 2002 con cui la Regione ha approvato la risoluzione del contratto stipulato con la società ricorrente a seguito dell’aggiudicazione, disponendo l’ esclusione della ricorrente medesima dai futuri appalti regionali di lavori pubblici.
Con il ricorso – già proposto davanti al TAR Piemonte e riassunto davanti a questo Tribunale, dichiarato competente dal Consiglio di Stato (con la decisione n. 6421/2002) – l’ impresa ***** ******* e & ****** impugna inoltre, insieme a tutti gli atti connessi, la medesima deliberazione n. 476 nella parte in cui dispone l’avvio delle procedure per l’escussione della polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione definitiva.
2. – Con i motivi di ricorso si lamenta la violazione di legge (in relazione all’art. 75, comma 1, lett. F) del D.P.R. 21dicembre 1999 n. 554, così come introdotto dall’art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000 n. 412), nonché l’eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’ingiustizia manifesta.
Nella specie – sostiene la società ricorrente – non sarebbe configurabile alcuna commissione di “grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara”, per cui non vi sarebbero i presupposti stabiliti dalle richiamate disposizioni per la risoluzione del contratto, per l’escussione della polizza fideiussoria e per la sanzione dell’esclusione della stessa ricorrente dai futuri appalti regionali. La stazione appaltante – lamenta ancora la società ricorrente – non avrebbe fornito un progetto esecutivo completo e dettagliato delle opere da realizzare, così incorrendo in un grave difetto di cooperazione nei confronti dell’appaltatore. Sarebbe poi illegittimo ravvisare la malafede o la negligenza dell’impresa nella sola circostanza che la società ricorrente ha instaurato un contenzioso con l’amministrazione diretto all’accertamento dell’inadempien- za della stazione appaltante, scaturito in un giudizio arbitrale.
3. – La Regione, costituitasi in giudizio, sostiene l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
4 – E’ fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dall’Amministrazione resistente.
Oggetto di impugnazione, come si è visto, è la risoluzione del contratto d’appalto stipulato tra la Regione e l’impresa ricorrente per l’esecuzione di lavori di adeguamento della nuova sede dell’Archivio Storico regionale.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sugli atti con i quali l’amministrazione, successivamente alla definizione della procedura di aggiudicazione ed alla stipula del contratto di appalto, provveda unilateralmente alla risoluzione del rapporto (Cons. St., Sez. V, 5 settembre 2002, n. 4458; 30 gennaio 2002, n. 515; Sez. IV, 25 settembre 2002, 4895; Cass. SS.UU., 30 marzo 2000, n. 72). Si tratta infatti di atti privi di natura provvedimentale che investono posizioni di diritto soggettivo concernenti la fase paritetica di esecuzione del contratto, sicché, ai sensi dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il contenzioso sorto – come nella specie – nella fase di esecuzione del contratto è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.
5. – L’accertato difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (che si estende ai profili consequenziali alla risoluzione del contratto, concernenti l’escussione della polizza fideiussoria e l’esclusione dai futuri appalti regionali) non consente di esaminare il merito del ricorso e nemmeno l’istanza con cui la società ricorrente chiede la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in relazione alla avvenuta impugnazione davanti alla Corte d’Appello di Roma del lodo reso il 23 giugno 2003 dalla Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
6. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ricorrono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’ Autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 16 marzo 2005.
************************ f.to
***************************** estensore f.to
Depositata in Segreteria in data 20 maggio 2005.
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