Qual è il potere integrativo consentito alle Commissioni giudicatrici a norma dell’articolo 83, comma 4, del codice dei contratti per il quale < La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i cr

Lazzini Sonia 05/06/08
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E’ corretto il comportamento di una Stazione appaltante che predetermina nella lex specialis, sulla scorta della disciplina vigente in materia, gli elementi valutativi, il punteggio relativamente attribuibile nonché, elemento per elemento, gli stessi criteri di valutazione in base ai quali determinare il singolo voto: di conseguenza la Commissione deve limitarsi a richiamare quanto già predeterminato, senza nulla aggiungere a buste aperte e, per un altro verso, deve quindi provvedere ad attribuire i punteggi sulla scorta dei medesimi elementi e criteri richiamati._ In generale, va precisato che l’attribuzione dei punteggi per l’aggiudicazione di una gara, sostanziandosi in una scelta di opportunità circa l’uso dei mezzi più idonei per la cura dell’interesse pubblico, è espressione di discrezionalità amministrativa, e come tale può essere sindacata solo se trasmodi in una scelta aberrante o manifestamente irrazionale
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 1351 del 28 marzo 2008 inviata per la pubblicazione in data 4 aprile 2008 emessa dal Consiglio di Stato
 
Intanto è importante sapere che:
 
<Irrilevante è poi la circostanza che i punteggi degli elementi da considerare fossero indicati nella disciplina di gara nel loro punteggio massimo, dovendosi la graduazione del punteggio effettuare in relazione agli aspetti da tener presente per ciascun elemento sulla base della disciplina di gara>
 
Ma non solo
 
< La lex specialis di gara (in specie sub art. 3 del capitolato, puntualmente richiamato nel relativo verbale di gara) conteneva la dettagliata indicazione dei criteri di valutazione ed i relativi punteggi, né parte ricorrente contesta in tale ambito la concreta applicazione limitandosi ad una generica affermazione di carenza di motivazione. Va pertanto affermata la sufficienza del voto numerico a fronte della predeterminazione degli elementi valutativi, dei criteri di valutazione per l’attribuzione del relativo punteggio voce per voce.>
 
Ed inoltre è importante sapere che:
 
< Non può comportare l’illegittimità dell’aggiudicazione la circostanza segnalata dall’appellante secondo cui dopo pochi mesi dall’aggiudicazione l’Amministrazione avrebbe risolto il rapporto con BETA TER, designata dal Consorzio BETA , a seguito di gravi inadempienze sia nell’espletamento del servizio sia nei confronti del personale, trattandosi di inadempimenti relativi all’esecuzione del contratto.>
 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 _ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
 (…)
Art. 83. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 53, dir. 2004/18; art. 55, dir. 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
 
1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
 
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto;
(lettera così sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007)
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l’assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
 
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
 
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri.
 
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
 
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.
 
 
 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa: è fatto obbligo alle stazioni appaltanti di enunciare nel capitolato d’oneri o nel bando di gara i criteri che intendono applicare per assicurare che i partecipanti alla gara d’appalto conoscano, attraverso la lettura del bando di gara, in base a quali parametri verrà effettuata la valutazione, in modo da conoscere sin dalla partecipazione gli elementi che possono influenzare l’offerta.
 
 
 
Il Consiglio di Stato con la decisione numero 5323 del 14 settembre 2006, merita di essere segnalato per i seguenti importanti passaggi in essa contenuti:
 
cosa conteneva la lex speciliasi di gara:?
 
<Nel caso di specie la stazione appaltante solo con il disciplinare di gara ha specificato i criteri selettivi dell’aggiudicatario mentre con la lettera d’invito a rimesso alla commissione di gara la graduazione fra alcuni degli stessi criteri. >
 
qual è stato il comportamento della Commissione?
 
La commissione di gara ha graduato le sottovoci previste dal disciplinare di gara, attribuendo, a suo insindacabile giudizio i 25 punti previsti dal bando fra dette sottovoci, che, pur specificate   dal disciplinare, per essere relative all’organizzazione ed alle strutture logistiche e di supporto da utilizzarsi nella gestione dei servizi oggetto del contratto, ovviamente sono direttamente attinenti le caratteristiche aziendali dei partecipanti alla gara.>
 
Quale rischio deriva da un tale comportamento?:
 
< Ne deriva, a giudizio del Collegio, che la importanza relativa delle predette sottovoci avrebbe dovuto essere nota ai potenziali concorrenti già al momento della produzione delle loro offerte al fine di evitare il pericolo che la commissione potesse orientare a proprio piacimento ed a posteriori l’attribuzione di tale determinante punteggio e, quindi l’esito stesso della gara, dopo averne conosciuto gli effettivi concorrenti.>
 
 
Attenzione alla par condicio
 
< Per la Corte di Giustizia, inoltre, nel caso di specie, occorre valutare se tale decisione contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della redazione delle offerte avrebbero potuto influenzare detta preparazione: ebbene, a giudizio del Collegio, tale decisione contiene elementi che avrebbero potuto influenzare la preparazione delle offerte, essendo chiaro che le imprese partecipanti alla gara quantomeno andavano sin dall’inizio messe su un piano di parità nella conoscenza del peso relativo da assegnarsi alla disponibilità di immobili nella Provincia di Venezia da destinarsi a depositi o sedi aziendali.>
 
alcuni criteri potrebbero essere discriminatori:
 
< Va inoltre considerato che le sottovoci ponderate dalla Commissione davano rilievo ad elementi quali il possesso dei depositi disponibili nella Provincia ed il numero delle sedi ( diverse dai depositi ) aziendali disponibili nella Provincia di Venezia che, per essere riferite al collegamento con un determinato territorio, dovevano considerarsi aventi potenziale valore discriminatorio fra gli operatori in ragione della localizzazione territoriale delle loro attività e , quindi, dovevano essere rese note, nel loro peso relativo, prima della preparazione delle offerte, se non prima della loro candidatura alla gara.>
 
 
Non tutte le attività vanno demandate alla Commissione di gara:
 
 <In ultimo va considerato che gli elementi che , secondo la lettera di invito, erano da ponderarsi da parte della Commissione di gara, non avevano un vero e proprio carattere tecnico, sicché non sussisteva alcuna effettiva necessità, per la stazione appaltante, in ragione della complessità tecnica delle scelte da effettuarsi in ordine alla valutazione dell’offerta tecnica, per demandare alla commissione di gara la graduazione del punteggio o per definire, come è stato nella specie, solo nella lettera d’invito e non nel bando di gara i criteri selettivi ed i relativi pesi degli stessi, peraltro riservandosi di meglio tararli nel corso della procedura, mediante l’intervento della Commissione di gara.>
 
attenzione all’eventuale discriminazione su base territoriale:
 
     In sostanza dal modus operandi prescelto dall’amministrazione potrebbe derivare una discriminazione a favore delle imprese già localizzate in un determinato ambito territoriale, senza che la stessa sia collegabile ad alcuna apprezzabile necessità di definire in sede tecnica la complessa ponderazione di elementi di valutazione dell’offerta ( gli elementi ponderati dalla commissione sono strettamente correlati ad esigenze amministrative della stazione appaltante definibili compiutamente nella lex specialis sin dal momento della formazione del bando ).>
 
Conclusione:
 
< Di qui l’illegittimità degli atti di gara.>
 
 
appare inoltre significativa la disamina attuata dal Supremo Giudice Amministrativo, relativamente al risarcimento del danno da perdita di chance:
 
<Tale lesione deve consistere nella perdita, definitiva, di un’occasione favorevole di cui il soggetto danneggiato si sarebbe avvalso con ragionevole certezza, ossia nella elisione di un bene, giuridicamente ed economicamente rilevante, già esistente nel patrimonio del soggetto al momento del verificarsi dell’evento dannoso, il cui valore, però, è dato dalle sue utilità future, ovvero dalla sua idoneità strumentale a far sorgere in capo al dominus dello stesso una data e specifica situazione di vantaggio. In particolare la condotta illecita deve concretarsi “nell’interruzione di una successione di eventi potenzialmente idonei a consentire il conseguimento di un vantaggio, generando una situazione che ha carattere di assoluta immodificabilità, consolidata in tutti gli elementi che concorrono a determinarla, in modo tale che risulta impossibile verificare compiutamente se la probabilità di realizzazione del risultato si sarebbe, poi, tradotta o meno nel conseguimento dello stesso”
 
     L’evento dannoso deve essere, inoltre, imputabile alla pubblica amministrazione quantomeno a titolo di colpa, conformemente a quanto previsto in via generale in tema di responsabilità civile e risarcimento del danno. A tale riguardo occorre sottolineare che, secondo oramai consolidata giurisprudenza, l’illegittimità dell’atto attraverso cui si manifesta la condotta illecita non è sufficiente per fondare la responsabilità dell’amministrazione, ma è altresì necessario che l’agire della pubblica amministrazione sia connotato dall’elemento soggettivo della colpa, che non può essere considerato in re ipsa nella violazione della legge o nell’eccesso di potere estrinsecatesi nell’adozione ed esecuzione dell’atto illegittimo.>
 
 
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 1351 del 28 marzo 2008, inviata per la pubblicazione in data 7 aprile 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
                REPUBBLICA ITALIANA                     N.1351/08 ********
            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                 N. 1834      ********
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)         ANNO 2007
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1834/2007, proposto dalla ALFA Rossana e C. S.n.c., rappresentata e difesa dagli avv.ti *************** e *******************, con domicilio eletto in Roma, Largo Messico, 7 presso il secondo;
contro
la Provincia di La Spezia, rappresentata e difesa dall’Avv. **************, con domicilio in Roma, Piazza Capo di Ferro 13 presso la Segreteria Sezionale CDS;
il Consorzio BETA, BETA BIS, BETA TER, rappresentato e difeso dall’Avv. **************, con domicilio eletto in Roma, Via Sistina, 149 presso il suo studio;
A.T.I. 1, non costituitasi;
A.T.I. 2., non costituitasi;
3 s. coop. a r.l., non costituitasi;
CONSORZIO 4 non costituitosi;
5 S. COOP. a r.l., non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del TAR Liguria – Genova: Sezione I, n. 68/2007, resa tra le parti, concernente aggiudicazione provvisoria servizio di pulizia;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia della Spezia, del Consorzio BETA, BETA BIS, BETA TER
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Alla pubblica udienza del 6 Novembre 2007, relatore il Consigliere ***************  ed uditi, altresì, gli avvocati **********, *********** e ********, per delega dell’avv. ******;
Visto il dispositivo di decisione n.510/2007;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con sentenza TAR Liguria – Genova: Sezione I,  n.68/2007 è stato respinto il ricorso proposto dalla società ALFA ROSSANA e C. S.n.c. avverso:
-la determinazione del Dirigente della Provincia della Spezia – Area 6 Edilizia – Patrimonio – Vigilanza, n. 311, prot. n. 31133, in data 1.6.2006 avente ad oggetto Area 6 – Approvazione verbale aggiudicazione provvisoria gara servizio di pulizia alla ditta Consorzio BETA, con sede in Roma, nonchè per l’annullamento, previa sospensione di ogni altro provvedimento presupposto, preparatorio, conseguente, inerente e/o comunque connesso;
– in parte qua, la determinazione dirigenziale n. 266 del 16.05.2005 recante l’approvazione delle modalità di gara per l’affidamento del servizio di pulizia di durata triennale ed assunzione della relativa prenotazione di spesa;
– ove occorra, la determinazione dirigenziale Area 06 n. 426 del 18.7.2005 recante la costituzione della Commissione giudicatrice della gara.
– l’atto Dirigente dell’Area 6 – Edilizia – Patrimonio – Vigilanza della Provincia deòòa ****** prot. n. 23535 del 28.4.2006 avente ad oggetto reiezione dell’istanza di annullamento degli atti di gara in via di autotutela ex art. 21 octies e 21 nonies della Legge n. 241/1990, formulata dalla ricorrente in data 11.02.2006.
-l’aggiudicazione definitiva di gara e del conseguente contratto di appalto relativo al servizio di pulizia delle Provincia della Spezia, Rep.n.12633 del 14 luglio 2006 avente ad oggetto affidamento del servizio di pulizia presso gli edifici di competenza dell’Ente per il periodo 01/08/2006-31/07/2009.
2.Avverso detta sentenza ha proposto appello la ricorrente originaria, deducendo quanto segue:
-il TAR non ha fatto alcun riferimento all’ordinanza cautelare, che invece era stata favorevole alla ricorrente;
-erroneità della sentenza del TAR nella parte in cui ha ritenuto che la Commissione di gara aveva richiamato i criteri ed i punteggi massimi come già fissati nell’ambito della disciplina di gara, tra cui rientra anche il capitolato d’oneri quale insieme di regole pubblicate e predeterminate, atteso che i punteggi nel capitolato d’oneri erano indicati solo nelle misure massime, per cui occorreva la loro specificazione prima dell’apertura delle buste;
-la Commissione di gara ha proceduto all’attribuzione dei punteggi (verbale n. 9 del 22.12.2005) senza fornire alcuna motivazione sulla scelta dei coefficienti di cui all’art. 4 D.P.C.M. 13.3.1999 n. 117, per cui non è percepibile la loro congruità;
-erroneità della sentenza del TAR nella parte in cui ha ritenuto che le condizioni di assunzione del personale da impiegare nello svolgimento del servizio costituivano requisito di ammissione alla gara e non di valutazione dell’offerta, mentre la contestata irrilevante considerazione ai fini del punteggio riservata agli elementi personale ed organizzazione dell’impresa da un lato sconterebbe l’inammissibilità derivante dal non aver impugnato la lex specialis, contenente il riferimento agli elementi contestati, dall’altro l’infondatezza derivante dalla considerazione che gli stessi hanno avuto attraverso l’attribuzione di un valore ad un massimo di 10 punti (pari ad un terzo del punteggio previsto per le caratteristiche del servizio , in quanto :
a-la definizione delle condizioni di assunzione e di lavorio del personale costituiscono fattori determinanti per valutare la serietà dell’offerta, essendo quella del costo del personale la voce dominante e decisiva per l’impresa;
b-la disciplina di gara era stata impugnata in parte qua deducendo l’irrazionalità del bando sul punto;
c-non poteva essere svincolato il giudizio sullo schema organizzativo da quello sul personale impiegato, come invece aveva fatto la Commissione;
d-la composizione del personale e la quantità di ore impiegate dovevano costituire un parametro di riferimento per la valutazione del progetto tecnico, mentre ciò non era avvenuto;
-secondo il TAR la ricorrente, settima classificata nella graduatoria, non avrebbe dimostrato la totale erroneità dei punteggi attribuiti in relazione alla sei offerte che la precedevano in graduatoria e si sarebbe limita ad esemplificare singole voci con considerazioni involgenti peraltro il merito delle valutazioni svolte, ma se l’offerta della ricorrente (insieme a quella delle altre concorrenti) fosse stata correttamente valutata essa si sarebbe classificata la primo posto. Vengono poi indicati gli specifici aspetti che non sarebbero stati correttamente valutati con riferimento sia all’offerta della ricorrente che alle offerte delle sei Ditte che la precedono.
3.Costituitesi in giudizio, le parti resistenti hanno chiesto il rigetto dell’appello.
Con memoria conclusiva, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, facendo presente che dopo pochi mesi dall’aggiudicazione l’Amministrazione aveva risolto il rapporto con BETA TER, designata dal Consorzio BETA , a seguito di gravi inadempienze sia nell’espletamento del servizio sia nei confronti del personale.
All’udienza del 6 novembre 2007, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. L’appello è infondato e perciò deve essere respinto.
4.1.Irrilevante è la circostanza che il TAR non abbia fatto alcun riferimento all’ordinanza cautelare di accoglimento, atteso che le ordinanze cautelari non impongono al giudice del merito di motivare in ordine alle statuizioni di contrario avviso.
4.2. Priva di pregio è la doglianza relativa alla mancata specificazione dei criteri anteriormente all’apertura delle offerte e l’applicazione di sottocriteri più specifici di quelli esposti nel bando.
Dalla documentazione in atti emerge che la Commissione di gara non ha integrato i criteri prefissati limitandosi a richiamare i criteri ed i punteggi massimi come già fissati nell’ambito della lex specialis di gara, nella quale rientra pacificamente anche il capitolato d’oneri, il quale a sua volta richiama i fattori ponderali ex D.P.C.M. n.117 del 13.3.1999.
Invero, la stazione appaltante aveva predeterminato nella lex specialis, sulla scorta della disciplina vigente in materia, gli elementi valutativi, il punteggio relativamente attribuibile nonché, elemento per elemento, gli stessi criteri di valutazione in base ai quali determinare il singolo voto.
In sede di operazioni di gara la Commissione si è per un verso limitata a richiamare quanto già predeterminato, senza nulla aggiungere a buste aperte e, per un altro verso, ha quindi provveduto ad attribuire i punteggi sulla scorta dei medesimi elementi e criteri richiamati.
Ciò del resto è conforme al pacifico orientamento giurisprudenziale che tende a restringere il potere integrativo consentito alle commissioni giudicatrici (V. Corte di Giustizia, sez. II, n.11/2005 del 24.11.2005), come del resto recepito dall’art. 83 del D. L.vo n.163/2006.
Irrilevante è poi la circostanza che i punteggi degli elementi da considerare fossero indicati nella disciplina di gara nel loro punteggio massimo, dovendosi la graduazione del punteggio effettuare in relazione agli aspetti da tener presente per ciascun elemento sulla base della disciplina di gara.
4.3.Non può condividersi neppure la doglianza di difetto di motivazione.
La lex specialis di gara (in specie sub art. 3 del capitolato, puntualmente richiamato nel relativo verbale di gara) conteneva la dettagliata indicazione dei criteri di valutazione ed i relativi punteggi, né parte ricorrente contesta in tale ambito la concreta applicazione limitandosi ad una generica affermazione di carenza di motivazione. Va pertanto affermata la sufficienza del voto numerico a fronte della predeterminazione degli elementi valutativi, dei criteri di valutazione per l’attribuzione del relativo punteggio voce per voce.
4.4.Non meritevole di accoglimento è la doglianza con la quale si contesta la mancata definizione delle condizioni di assunzione e di lavoro del personale da impiegare nello svolgimento del servizio, nonché la irrilevante considerazione a fini di punteggio riservata agli elementi personale impiegato e organizzazione dell’impresa.
Contrariamente a quanto lamentato, la disposizione del capitolato d’oneri che richiede per l’impresa partecipante l’impegno a mantenere alle proprie dipendenze i lavoratori attualmente impiegati ( con precisazione del numero minimo di 19 e precisazione dei livelli di appartenenza) non è generica ma sufficientemente definita, con rinvio alla situazione dei lavoratori impiegati nell’impresa prima della partecipazione alla gara.
Per quanto concerne poi la limitata considerazione nella valutazione dell’offerta degli elementi di personale impiegato e dell’organizzazione dell’impresa è aspetto che rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, che non può sindacarsi in sede di legittimità che per evidente irragionevolezza, che nella specie non è dedotta in modo adeguato.
4.5 Non può aderirsi neppure alla complessa doglianza con cui si lamenta l’attribuzione alla propria offerta di un punteggio inferiore rispetto a quello che avrebbe meritato e nel contempo viene contestata l’attribuzione di alcuni punteggi a favore delle sei ditte classificatesi in graduatoria prima dell’istante.
Un riscontro positivo della doglianza presuppone una insufficiente attribuzione dei punteggi attribuiti all’offerta dell’istante in rapporto alle sei offerte che l’hanno preceduta in graduatoria. Ciò non è riscontrabile nella censura in esame, con cui parte ricorrente si limita ad esemplificare singole voci dedotte in termini che peraltro il più delle volte involgono il merito delle valutazioni svolte dalla Commissione sulla scorta di elementi e criteri predeterminati e sufficientemente completi, come sopra evidenziato.
In generale, va precisato che l’attribuzione dei punteggi per l’aggiudicazione di una gara, sostanziandosi in una scelta di opportunità circa l’uso dei mezzi più idonei per la cura dell’interesse pubblico, è espressione di discrezionalità amministrativa, e come tale può essere sindacata solo se trasmodi in una scelta aberrante o manifestamente irrazionale (cfr.la decione di questo Consiglio, sez. IV, 18 ottobre 2002 , n. 5714), nella specie insussistente. Conseguentemente, specie in caso di adeguata predeterminazione degli elementi da valutare e dei criteri da seguire in tale attività, non possono assumere il rilievo auspicato singoli punteggi attribuiti sulla scorta dei predetti criteri in termini unicamente opinabili ma né erronei né manifestamente irrazionali.
4.6. Non può comportare l’illegittimità dell’aggiudicazione la circostanza segnalata dall’appellante secondo cui dopo pochi mesi dall’aggiudicazione l’Amministrazione avrebbe risolto il rapporto con BETA TER, designata dal Consorzio BETA , a seguito di gravi inadempienze sia nell’espletamento del servizio sia nei confronti del personale, trattandosi di inadempimenti relativi all’esecuzione del contratto.
5.Per quanto considerato, l’appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta , respinge l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 Novembre 2007,  con l’intervento dei Signori:
Pres. ****************  
Cons. ****************
Cons. ************ 
Cons. *************
Cons. *************** Est.  
 
L’ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE
F.to ***************                                 *********************
IL SEGRETARIO
F.to *************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 marzo 2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
F.to *****************

Lazzini Sonia

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