Qual è il pubblico ministero legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione?

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 570, c. 1)

Il fatto

Con atto rivolto al Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell’esecuzione, veniva richiesta l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., in ordine ai reati giudicati con riferimento a talune sentenze divenute irrevocabili.

Il giudice dell’esecuzione, dal canto suo, accoglieva l’istanza e, nel riconoscere la continuazione, rideterminava la pena.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro proponeva ricorso per cassazione adducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 665 c.p.p., comma 4, in quanto, dall’esame del fascicolo del Tribunale di Lucca, emergeva come l’ultimo provvedimento passato in giudicato nei confronti dell’istante, rilevabile dal certificato del casellario giudiziale in atti, fosse la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pesaro in composizione monocratica il 12 giugno 2018, divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2018, contenuta, insieme alle due sentenze oggetto dell’istanza di riconoscimento della continuazione e ad altre sentenze, nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 6 settembre 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro mentre, in precedenza, il Tribunale di Pesaro, in qualità di giudice dell’esecuzione, competente a decidere ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 4, aveva rigettato, con ordinanza emessa il 29 aprile 2019, l’istanza depositata dal detenuto tendente ad ottenere il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con la sentenza pronunciata il 23 luglio 2010 dal Tribunale di Modena in composizione collegiale, confermata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 3 giugno 2011, divenuta irrevocabile il 5 dicembre 2012, e la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica il 19 febbraio 2013, confermata dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 27 marzo 2017, divenuta irrevocabile il 17 aprile 2018; orbene, ad avviso della pubblica accusa, l’errata valutazione circa la competenza, commessa dal Tribunale di Lucca, aveva comportato che su due istanze di riconoscimento del vincolo della continuazione fossero intervenuti due provvedimenti difformi; 2) violazione dell’art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p. visto che il Tribunale di Lucca, nel riconoscere la continuazione, aveva affermato come i reati, oggetto delle sentenze cui l’istanza era riferita, fossero stati commessi, senza soluzione di continuità, in un lasso di tempo ravvicinato che andava dal giugno 2007 al gennaio 2008, mentre, nell’ordinanza del Tribunale di Pesaro emessa il 29 aprile 2019, invece, era stato correttamente affermato che “stante la duplice differenziabilità delle condotte, sotto il profilo temporale e della localizzazione geografica, ed in assenza di elementi diversi rispetto alla possibile valorizzazione della medesima indole delle violazioni, gli episodi in questione sono da considerarsi frutto di autonome deliberazioni delittuose, quali espressioni della evidente capacità a delinquere del condannato”.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva stimato inammissibile perché, ad avviso della Suprema Corte, proposto da soggetto non legittimato.

Si osservava a tal proposito, da un lato, che, fra il procuratore generale della Repubblica e il procuratore della Repubblica dell’ufficio del pubblico ministero munito della legittimazione all’impugnazione, la legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione spetta, in via esclusiva, per espressa designazione del legislatore, al pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo (Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013) non potendosi riconoscere al procuratore generale presso la corte di appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall’art. 570 c.p.p. nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006), dall’altro, che il procuratore generale presso la corte di appello non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi in sede di esecuzione in quanto, nel concetto di parte usato nell’art. 570 c.p.p., comma 1, non può comprendersi la procura generale rimasta estranea al procedimento di esecuzione riferendosi l’espressione usata ai concreti protagonisti della dialettica processuale del procedimento specifico, e non ad altri soggetti rimasti estranei a quella fase processuale (Sez. 1, n. 943 del 02/02/1999).

Orbene, in linea con siffatti principi, gli Ermellini ritenevano come dovesse affermarsi a fortiori, per identità di ratio, che la legittimazione ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione non può essere riconosciuta agli uffici del pubblico ministero che abbiano sede in un diverso circondario cioè ad uffici del pubblico ministero che, avuto riguardo alla geografia giudiziaria, non avrebbero potuto rivestire, comunque, la qualità di parte nel procedimento atteso che legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione è solo il pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo.

Tal che se ne faceva conseguire come dovesse escludersi che possa proporre ricorso alla corte di cassazione, avverso un provvedimento emesso da un giudice dell’esecuzione di una determinata sede giudiziaria, il procuratore della Repubblica di una diversa sede giudiziaria cioè un soggetto che non avrebbe potuto essere parte nel procedimento di esecuzione.

Ebbene, declinando tale criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, i giudici di legittimità ordinaria osservavano come il ricorso fosse stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro che, tenendo conto delle norme sulla geografia giudiziaria, e in applicazione dei suddetti principi, non poteva, ad avviso del Supremo Consesso, rivestire la qualità di parte nei procedimenti svolti nel circondario del Tribunale di Lucca perché tale circondario è diverso da quello in cui è la sede del ricorrente rilevandosi al contempo che il distretto, nel cui territorio è compresa la sede del ricorrente, ossia quello della Corte di appello di Ancona, è diverso dal distretto nel cui territorio è compresa la sede del Tribunale di Lucca, che ricade nell’ambito del distretto di Corte di appello di Firenze.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto, sulla scorta di un orientamento nomofilattico secondo il quale la legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione spetta, in via esclusiva, per espressa designazione del legislatore, al pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo, giunge a postulare che la legittimazione ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione non può essere riconosciuta agli uffici del pubblico ministero che abbiano sede in un diverso circondario cioè ad uffici del pubblico ministero che, avuto riguardo alla geografia giudiziaria, non avrebbero potuto rivestire, comunque, la qualità di parte nel procedimento facendosi conseguire da ciò, come logico corollario, che il procuratore della Repubblica di una diversa sede giudiziaria, in quanto un soggetto che non avrebbe potuto essere parte nel procedimento di esecuzione, non può essere proporre ricorso per Cassazione avverso un provvedimento emesso da un giudice dell’esecuzione di una determinata sede giudiziaria.

Tal che ne consegue che questa decisione ben può essere presa nella dovuta considerazione dalla difesa ove invece si verifichi una situazione processuale di questo genere.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché fa chiarezza su questa specifica tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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