Quale differenza tra la cooperazione nel delitto colposo e il concorso di condotte colpose indipendenti?

Redazione 17/01/19
Il rilievo di una situazione di cooperazione nel delitto colposo piuttosto che di un concorso di condotte colpose indipendenti comporta importanti ripercussioni sul piano della disciplina applicabile.

Cooperazione nel delitto colposo ex art. 113 c.p.

In base all’art. 113 c.p. “Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell’articolo 112”.

In questo modo, il Codice Rocco, ha previsto espressamente la cooperazione nel delitto colposo e superato il dibattito sviluppatosi sotto il Codice Zanardelli. Sotto la vigenza del precedente codice, infatti, mancava una norma che esplicitamente prevedesse il concorso nel delitto colposo, per cui l’ammissibilità di una cooperazione nel delitto colposo era discussa. Dottrina e giurisprudenza tendevano a respingere tale possibilità sulla scorta dell’assunto che elemento strutturale del concorso fosse il previo accordo dei concorrenti e, dunque, che l’involontarietà della colpa fosse incompatibile con la fattispecie concorsuale.

Secondo l’impostazione ormai prevalente, l’art. 113 c.p. svolge una funzione incriminatrice di condotte atipiche connotate da una convergenza causale verso il compimento di una fattispecie colposa. Ciò sia con riferimento a reati colposi d’evento a forma vincolata e di mera condotta, che a reati colposi causalmente orientati (cioè a forma libera).

Nel primo caso (reati colposi a forma vincolata e di mera condotta, come ad esempio, rispettivamente, il reato di epidemia ex art. 438 e il commercio di sostanze alimentari adulterate o contraffatte ex artt. 452, comma 2 e 442 c.p.), l’art. 113 c.p. avrà la funzione di estendere l’incriminazione a condotte diverse da quelle espressamente previste dalla norma incriminatrice, che abbiano concorso a cagionare l’evento.

Nel secondo caso (reati colposi d’evento a forma libera, come ad esempio l’omicidio colposo ex art. 589 c.p.), l’art. 113 c.p. estenderà l’incriminazione a condotte che concorrono a incrementare il rischio della verificazione dell’evento, cioè condotte che difettano della violazione di una regola cautelare causalmente destinata a cagionare l’evento (per questo non già autonomamente sussumibili sotto la fattispecie causalmente orientata).

La cooperazione nel delitto colposo condivide con il concorso nel delitto doloso alcuni elementi strutturali, quali la pluralità di soggetti, la realizzazione di un fatto criminoso e la rilevanza causale della condotta atipica.

Occorre però precisare che la cooperazione nel delitto colposo è configurabile (a differenza del concorso nel delitto doloso) solo con riferimento a fattispecie consumate, giacché non è configurabile il tentativo con riferimento ai delitti colposi.

Cooperazione nel delitto colposo e concorso di condotte colpose indipendenti: differenze

L’articolo 113 c.p. descrive una fattispecie plurisoggettiva che richiede la sussistenza di un particolare legame psicologico (ancorché diverso dal dolo di concorso necessario ai fini dell’art. 110 c.p.) fra i soggetti le cui condotte convergono causalmente ai fini della verificazione dell’evento.

Proprio nell’esigenza di questo legame psicologico risiede la distinzione la cooperazione nel delitto colposo e il concorso di condotte colpose indipendenti.

Si ha concorso di condotte colpose indipendenti quando si registra una convergenza causale di più condotte verso la realizzazione di un unico evento, poste in essere da più persone, l’una all’insaputa dell’altra.

Così è, ad esempio, nel caso in cui gli automobilisti Tizio e Caio violino entrambi la regola cautelare che impone di stare a destra della carreggiata, scontrandosi e causando la morte delle persone trasportate in entrambe le automobili. Entrambi saranno autonomamente punibili ai sensi dell’art. 589 c.p.

Nell’esempio suesposto non è quindi dato ravvisare una cooperazione nel delitto colposo perché, pur in presenza di una convergenza causale delle condotte poste in essere da più soggetti verso un unico evento, tali condotte non sono avvinte tra loro da alcun legame psicologico. Conseguentemente, ciascuno dei soggetti agenti risponderà del reato monosoggettivo colposo, allorché la condotta sia riconosciuta come idonea ad integrare una fattispecie di reato. In tal caso, però, non sarà applicabile l’art. 113 c.p.

Vi sarà, invece, cooperazione nel delitto colposo ai sensi dell’art. 113 c.p. quando sia possibile rilevare la sussistenza della colpa di concorso.

Secondo l’impostazione prevalente essa consiste nella consapevolezza della convergenza della propria condotta con quella altrui.

Secondo una diversa impostazione, sarebbe necessaria (oltre alla consapevolezza della convergenza della propria condotta con quella altrui) anche la consapevolezza della violazione da parte di altri di una regola cautelare. Come si vede, si tratta di una nozione più intensa di colpa di concorso, che una parte della giurisprudenza ha ritenuto necessaria per evitare un’estensione incontrollata dell’area della punibilità.

Tale esigenza nasce dal fatto che si è ormai affermata come prevalente la tesi che ritiene punibili in forza dell’art. 113 c.p. anche condotte che semplicemente concorrono a incrementare il rischio della verificazione dell’evento, senza che queste condotte siano autonomamente punibili in quanto tipiche e senza che sia necessaria la violazione di una regola cautelare causalmente destinata a cagionare l’evento (c.d. causalità della colpa).

Ad ogni modo, quale che sia la nozione di colpa di concorso che si intende accogliere, soltanto in presenza del legame psicologico appena descritto sarà applicabile la disciplina del concorso di persone.

Ci si riferisce, innanzitutto, all’applicabilità delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 111 c.p. (che prevede la determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile) e 112, comma 1, nn. 3 e 4 c.p. (determinazione di chi è soggetto all’altrui vigilanza, direzione o autorità, di chi è minore degli anni 18, in stato di infermità o di deficienza psichica).

Il rilievo di una situazione di cooperazione nel delitto colposo consente altresì l’applicabilità delle attenuanti previste dall’art. 114 c.p., in base al quale “Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112. La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell’articolo 112”.

Infine, la sussistenza della cooperazione nel delitto colposo consente altresì l’applicazione dell’art. 117 sul mutamento del titolo del reato, della regola della comunicabilità delle circostanze di cui all’art. 118 c.p., della disciplina sulle circostanze di esclusione della pena prevista dall’art. 119 c.p., nonché dell’art. 123 c.p. (in base al quale la querela rivolta nei confronti di un concorrente si estende all’altro, così come la remissione della querela a favore di un concorrente va altresì a beneficio dell’altro).

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