Quale PM può impugnare i provvedimenti del giudice d’esecuzione?

Chi è il pubblico ministero legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione? Commento a sentenza.

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 47005 del 25-10-2024

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Indice

1. La questione: difetto di competenza funzionale del giudice della esecuzione che ha emesso il provvedimento


Il GIP del Tribunale di Napoli Nord, quale giudice della esecuzione, accoglieva una domanda tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, evidenziando il difetto di competenza funzionale del giudice della esecuzione che aveva emesso il provvedimento. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto inammissibile alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione è solo il pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo (v. da ultimo Sez. I n. 15853 del 25.2.2020).
Nel caso qui in esame, dunque, per la Corte di legittimità, il PM, che aveva impugnato la decisione, era diverso da quello che aveva preso parte al procedimento e ciò, pertanto, integrava il difetto di legittimazione.

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito chi è il pubblico ministero legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che solo il pubblico ministero, che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo, è legittimato a impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione.
Tale provvedimento, dunque, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quale organo della pubblica accusa possa impugnare decisioni di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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