Quale valutazione comporta la revisione della sentenza di patteggiamento nel caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove

(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 629).

Il fatto

Il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava ad A. C. B. la pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, convertiti a norma di legge nella pena pecuniaria corrispondente, ordinando la confisca delle plusvalenze profitto del reato (pari ad oltre 2.500.000 di euro), in ordine alla fattispecie di concorso in aggiotaggio, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall’art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell’elevata imputazione fermo restando che quest’ultimo consisteva nell’avvenuto compimento di operazioni simulate e altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni ordinarie A., tra cui l’acquisto, sul mercato telematico, delle azioni medesime, tramite l’interposizione fittizia di persone fisiche (B. incluso), in favore delle quali venivano aperti e intestati, presso altri istituti (…), conti correnti, con abbinati dossier titoli; su di essi, di fatto, operavano gli istituti stessi (i finanziamenti per l’acquisto dei titoli erano erogati in assenza di istruttoria e di garanzie e con motivazioni difformi da quelle reali), in modo da occultare l’attività di rastrellamento in corso e l’entità della partecipazione (indiretta) di … nel capitale di A. B., in particolare, secondo l’imputazione, faceva parte, assieme a numerosi coimputati, del gruppo c.d. dei «L.», ossia dei soggetti reclutati direttamente dai vertici di … (G. F., G. B., S. S.) per attuare, con le modalità sopra descritte, la «scalata» ad A..

Di tale sentenza B. domandava la revisione – ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. – dopo che la Corte di appello di Milano, nel giudizio ordinario celebrato a carico dei coimputati suddetti che non avevano optato per riti alternativi (segnatamente, B., D., F. A., G., M., P., R. e T.), aveva pronunciato sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile, per non aver commesso il fatto.

La Corte di appello di Brescia, a sua volta, dichiarava inammissibile, de plano, la richiesta di revisione, ma la Corte di cassazione, Quinta sezione penale, con sentenza 51274 del 2016 annullava con rinvio tale pronuncia.

In particolare, osservava la Corte Suprema che la declaratoria di manifesta infondatezza della richiesta stessa, con riferimento al dedotto contrasto di giudicati (art. 630, comma 1, lett. a), era ineccepibile perché basata sulla rilevazione di un dato di percezione immediata (l’impossibilità di apprezzare l’esistenza di un medesimo fatto storico, accertato in maniera opposta, dal momento che le assoluzioni in questione scaturivano da una valutazione d’insufficienza indiziaria riferita ai singoli apporti dei diversi concorrenti) mentre, viceversa, la pronuncia era censurabile nel resto perché l’apprezzamento di inattendibilità e irrilevanza delle prove, indicate come nuove (ex art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.) non poteva nella specie essere ricondotto ad una delibazione sommaria, e costituiva un’anticipazione della valutazione di merito, da effettuare in contraddittorio.

Nel conseguente giudizio di rinvio, celebrato nelle forme di cui all’art. 636 cod. proc. pen., la designata Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, ribadiva l’inammissibilità della richiesta di revisione.

Premesso che il tema devoluto al giudice di rinvio doveva ritenersi circoscritto al secondo profilo (la sopravvenienza o scoperta di prove nuove), lo stesso giudice poneva a base della sua valutazione l’assunto per cui, se oggetto della revisione è una sentenza di patteggiamento, l’elemento di novità deve essere apprezzato alla stregua della regola di giudizio di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e può portare all’accoglimento solo se esso è autonomamente in grado di sostenere una ricostruzione del fatto radicalmente alternativa, tale da rendere «evidente» l’innocenza dell’imputato.

Alla luce di tale criterio, la Corte veneziana richiamava anzitutto la circostanza che l’assoluzione era stata decretata in appello in riforma della pronuncia di condanna adottata in primo grado, e già tale sviluppo processuale dimostrava «plasticamente» come non si dessero in udienza preliminare le condizioni di un proscioglimento ictu oculi rilevabile.

Ciò a maggior ragione in quanto le dichiarazioni dei testimoni, escussi nel dibattimento celebrato a carico dei coimputati, addotte come prova nuova, consistevano in apprezzamenti meramente valutativi e soggettivi (così quanto alla deposizione M., ispettrice della Banca d’Italia) o provenivano da coimputati, quali F. e B., aventi manifestamente interesse a negare l’esistenza di accordi segreti con gli altri partecipanti all’operazione finanziaria illecita mentre la consulenza di parte, a firma P., nemmeno tecnicamente qualificabile come prova, non aveva neppure smentito la realtà storica delle condotte poste in essere dai «L.», ma si era limitata a darne una lettura confutativa della tesi accusatoria, sotto il profilo dei vantaggi economici che da tali condotte sarebbero derivati ai loro autori.

I motivi formulati nel ricorso per Cassazione e nella memoria difensiva

Avverso la citata sentenza B. proponeva, con il ministero del suo difensore, ricorso per cassazione, articolato in due motivi, così enunciati: 1) vizio della motivazione in relazione al denegato esame del profilo di revisione riconducibile all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. posto che la Corte veneziana, sul punto, sviluppato in sede di giudizio mediante apposita memoria, non avrebbe speso argomento, trincerandosi dietro una preclusione in realtà inesistente, in quanto la sentenza rescindente di legittimità sarebbe stata di annullamento totale dell’originaria ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione ed essendo sempre possibile, a norma dell’art. 641 cod. proc. pen., presentare richieste nuove, basate su elementi diversi, come sarebbe puntualmente avvenuto tramite la citata memoria; 2) vizio della motivazione in relazione alla rilevata insussistenza del requisito di novità della prova atteso che la sentenza impugnata, erronea nel dispositivo (che avrebbe semmai dovuto essere di rigetto e non di inammissibilità), si sarebbe limitata a richiamare, pedissequamente, le ragioni dell’ordinanza oggetto dell’anteriore annullamento, rendendo una motivazione apparente fermo restando che ad ogni modo la motivazione sarebbe in ogni caso illogica stante il fatto che la teste M., ispettrice della Banca d’Italia autrice degli accertamenti, avrebbe reso dichiarazioni che, lungi dal costituire valutazioni personali, rifletterebbero l’orientamento dell’Istituto di vigilanza e, dunque, il significato probatorio della consulenza tecnica P. sarebbe stato travisato giacché quest’ultima avrebbe ben dimostrato come il finanziamento ricevuto dai «L.» fosse in linea con le regole bancarie, essendo regolato da tassi di mercato e assistito da garanzie e, di conseguenza, anche alla luce di tali considerazioni, sarebbe erronea l’affermazione che i principali imputati, tra cui F., avessero un qualche interesse a negare gli accordi con i medesimi «L.», dalla cui assoluzione non si sarebbero, in prognosi (puntualmente avveratasi), minimamente avvantaggiati tenuto altresì conto del fatto che la sentenza rescindente di legittimità avrebbe incaricato il giudice di rinvio di verificare se la consulenza tecnica fosse basata su elementi diversi da quelli esaminati dalla decisione in revisione, e a tale accertamento il predetto giudice, ripiegato sugli argomenti della Corte bresciana, già dalla Cassazione censurati, si sarebbe indebitamente sottratto.

Errato sarebbe, infine, il riferimento operato – al fine di dimostrare l’insussistenza di una causa di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen. – al pronunciamento di primo grado, totalmente riformato per la fallace valutazione del materiale probatorio ivi contenuta.

Oltre a ciò, veniva depositata, nei termini, in questo giudizio di legittimità, una memoria difensiva diretta all’ulteriore illustrazione del primo motivo di ricorso.

In essa si rappresentava che – così come dedotto nella memoria difensiva depositata nel giudizio di revisione, che la Corte territoriale avrebbe totalmente omesso di considerare – la sopravvenuta assoluzione dei coimputati che avrebbe inciso sulla tipicità del fatto dato che la condotta, a B. contestata, sarebbe consistita in un contributo causale rispetto a una vicenda criminosa in concreto manifestatasi in forma plurisoggettiva (il suo acquisto di azioni A., isolatamente considerato, sarebbe stato inidoneo ad alterare il mercato) e, pertanto, l’assoluzione dei concorrenti non avrebbe potuto non porsi, allora, in termini di oggettiva incompatibilità rispetto ad una sua residuata responsabilità.

In questa memoria, inoltre, si insisteva sul fatto che la totale pretermissione della memoria di merito avrebbe integrato un vizio rilevante della sentenza impugnata alternativamente riconducibile alla violazione di legge processuale o alla mancanza di congrua motivazione.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il primo motivo del ricorso veniva stimato manifestatamente infondato dato che, alla stregua di quanto costantemente postulato in sede nomofilattica, nel caso in cui la Corte Suprema pronunci l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, il dispositivo della sentenza rescindente non può essere letto e interpretato disgiuntamente dalla motivazione che lo sorregge, la quale rappresenta un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo a illustrare e chiarire i termini del devolutum e a specificare i capi e i punti della sentenza su cui, viceversa, si è eventualmente formato il giudicato.

Tal che se ne faceva conseguire che la sentenza rescindente, già pronunciata nel processo dalla Quinta sezione penale di questa Corte, valutata nel suo complesso, dovesse considerarsi come di annullamento «parziale», nel senso indicato dall’art. 624 cod. proc. pen., avendo essa censurato il fatto che la Corte di appello bresciana aveva provveduto de plano in ordine alla ragione di revisione di cui al comma 1, lettera c), dell’art. 630 del codice anzidetto, e viceversa ritenuto ineccepibile l’analoga declaratoria adottata ai sensi del medesimo comma 1, lettera a), che aveva dunque acquisito, internamente al processo stesso, «autorità di cosa giudicata» e dunque, ad avviso della Corte, in modo del tutto legittimo la Corte di appello veneziana aveva escluso dal suo esame tale ultimo profilo in quanto la cognizione del giudice di rinvio non può estendersi oltre il perimetro tracciato dall’ambito d’incidenza delle disposizioni annullate (o, se del caso, di quelle in rapporto di connessione essenziale con esse, fatte comunque salve le questioni non decise dalla Corte di cassazione, in quanto ritenute assorbite nell’accoglimento decretato: in senso conforme, Sez. 6, n. 11949 del 31/01/2017, omissis, Rv. 269383-01, e precedente conforme; v. anche Sez. 4, n. 52672 del 02/10/2014, omissis, Rv. 261944-01), fuori del quale neppure è ammesso, ai sensi dell’art. 628, comma 3, cod. proc. pen., l’ulteriore sindacato di legittimità; perimetro che, nella specie, più non includeva la ragione di revisione basata sull’asserito contrasto di pregresse decisioni irrevocabili.

Oltre a ciò, si faceva presente che se è vero che, in materia di revisione delle sentenze penali, è sempre possibile proporre, ex art. 641 cod. proc. pen., nuova richiesta, basata su diversi elementi – quali quelli che si assumono dedotti con la memoria difensiva depositata davanti la Corte di appello – è da precisare che il relativo diritto presuppone l’attivazione di un nuovo procedimento in quanto neppure la disposizione testé citata permette di superare le preclusioni endo-processuali, proprie di ogni sistema razionalmente ordinato, e, di conseguenza, proprio perché le argomentazioni di cui alla suindicata memoria attenevano, esclusivamente, al profilo di revisione di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. in quanto incentrate sul presunto contrasto logico-giuridico tra l’affermata responsabilità di B. e l’intervenuta assoluzione dei coimputati «L.», e di esse correttamente non aveva tenuto conto la sentenza impugnata che non può, per questo, essere tacciata di mancare della dovuta motivazione (né, tanto meno, di essere incorsa in nullità processuali, tenuto conto che l’omessa valutazione di memorie difensive non rileva mai, in sé, a tale titolo: Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, omissis, Rv. 272739-01; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 272009-01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, omissis, Rv. 271600-01).

Di tal chè se ne faceva discendere che il vizio così denunciato nel primo motivo del ricorso – ulteriormente sviluppato nella memoria presentata in questa sede di legittimità – si imbatteva esso stesso, per le ragioni illustrate, nella preclusione di cui al citato art. 628, comma 3, cod. proc. pen..

Veniva invece ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso posto che la revisione della sentenza di «patteggiamento», richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell’interessato secondo il parametro di giudizio dell’art. 129 cod. proc. pen., così come applicabile nel rito stesso (in senso conforme, Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, omissis, Rv. 272129-01; Sez. 6, n. 10299 del 13/12/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258997-01; Sez. 4, n. 26000 del 05/03/2013, omissis, Rv. 255890-01; Sez. 6, n. 31374 del 24/05/2011, omissis, Rv. 250684-01; Sez. 6, n. 8957 del 04/12/2006, dep. 2007, Rv. 235490-01) mentre, ad avviso della Corte, la sentenza impugnata, nel prestare adesione a siffatto insegnamento, ne aveva tuttavia frainteso l’esatta portata.

Si osservava a tal proposito che a venire in rilievo, in sede di applicazione della pena tra le parti convenuta, e a rappresentare un limite al recepimento dell’accordo in sentenza, è il comma 1 dell’art. 129, sopra citato cui deve intendersi, in particolare, riferito il richiamo contenuto nell’art. 444, comma 3, cod. proc. pen. e, di conseguenza, il giudice, anche in tale sede, ha l’obbligo di immediata declaratoria delle «cause di non punibilità» ivi sancite (riferite all’insussistenza del fatto, alla mancata sua commissione da parte dell’imputato, alla mancata sua qualificazione come reato, al difetto di illiceità penale, all’intervenuta estinzione del reato o al difetto di una condizione del procedere) sicché, prima di dare seguito al concordato, deve, di esse, espressamente verificare la mancata ricorrenza mentre non entra invece direttamente in gioco, nella valutazione da effettuare ai sensi dell’art. 444, comma 3, cod. proc. pen., il parametro della «evidenza» probatoria che l’art. 129 richiama, al comma 2, solo allorché risulti al giudice l’esistenza di una causa estintiva del reato, e che impone al medesimo di astenersi dal rilevarla (assolvendo invece nel merito) nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza o liceità penale, ovvero la non commissione del fatto medesimo da parte dell’imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile stante il fatto che la «evidenza», richiesta dal comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, palese e obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge esige per l’ordinario proscioglimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, omissis, Rv. 244274-01; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, omissis, Rv. 259445-01; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, omissis, Rv. 258441-01; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, omissis, Rv. 256202-01; Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, omissis, Rv. 239552-01), cui viceversa è lecito addivenire, in sede di «patteggiamento», ogni qualvolta il giudice che ne sia investito, con il grado di approfondimento eventualmente richiesto dal caso concreto ed esclusa pur sempre la possibilità di integrazioni istruttorie, sia in condizione di riscontrare immediatamente la relativa causa.

Da ciò si evidenziava dunque l’errore in diritto, in cui era incorsa la sentenza impugnata, dato che essa aveva viceversa condotto per intero la sua analisi alla stregua dell’inconferente parametro della «evidenza», altresì valorizzando – per negarla – l’altalenante esito dei due gradi del giudizio di merito a carico dei coimputati «L.», che però, come correttamente rilevato dal ricorrente, costituisce elemento in sé nient’affatto dirimente posto che il giudice della revisione è tenuto a compiere una propria autonoma valutazione del nuovo allegato compendio probatorio per stabilire se le relative risultanze – come già prescritto dalla pronuncia rescindente di legittimità – fossero tali «da dimostrare “da sole” la necessità di un proscioglimento oppure se [fossero] autonomamente in grado di gettare una nuova luce e di fornire una chiave di lettura radicalmente alternativa degli atti del procedimento concluso con il patteggiamento, atti che di per sé non erano tali da reclamare l’adozione di una pronuncia» ai sensi dell’art. 129 -comma 1- cod. proc. pen.

A fronte di ciò, viceversa, secondo la Corte di Cassazione, ai fini di un giudizio siffatto, sarebbe stato invero necessario riscontrare l’effettivo carattere di novità delle emergenze fattuali oggetto della consulenza tecnica P., le cui valutazioni «in tanto possono proporsi come nuova prova critica in quanto si fondino su elementi diversi da quelli esaminati in precedenza dal giudice» (v. pronuncia citata, in chiusura di motivazione) risolvendosi esse, altrimenti, nella reiterazione di apprezzamenti già manifestati, ancorché in forma implicita trattandosi di revisione di decisione ex art. 444 cod. proc. pen. trattandosi di un esito quest’ultimo che, come chiarito, costituirebbe violazione del principio dell’improponibilità, nel medesimo giudizio di revisione, di prospettazioni ulteriori di situazioni già conosciute (o conoscibili).

Similari considerazioni possono, peraltro, ad avviso della Corte,essere spese a proposito della deposizione, dall’analogo contenuto critico-valutativo, della testimone M., della quale si sarebbe anzitutto dovuto scrutinare il carattere di novità nell’accezione sopra precisata in quanto, ove esso fosse stato riconosciuto, con riferimento ad entrambe le fonti probatorie, la sentenza impugnata avrebbe dovuto invero più attentamente approfondirne le implicazioni, ponendole a diretto raffronto con le acquisizioni pregresse, sia pur sempre nel più ristretto quadro di giudizio delimitato dal citato art. 129, comma 1, cod. proc. pen..

Invece, quanto al narrato dei correi B. e F., si rilevava come, da un lato, la sentenza impugnata si fosse accostata ad esse con la dovuta prudenza, nel rispetto del principio per cui – essendo le dichiarazioni liberatorie del coimputato, o del soggetto esaminato ai sensi dell’art. 197-bis cod. proc. pen., da valutare «unitamente agli altri elementi che ne confermano l’attendibilità», ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) – esse non costituiscono mai, da sole, «prova nuova» agli effetti della richiesta di revisione, potendo purtuttavia valere come elemento probatorio integrativo (Sez. 2, n. 4150 del 20/01/2015, omissis, Rv. 263417-01; Sez. 1, n. 24743 del 04/04/2007, omissis, Rv. 237337-01), d’altro lato, tuttavia, proprio in funzione di tale sia pur limitata valenza, e ai fini del conclusivo giudizio da rendere ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’assunto della resistenza della sentenza di «patteggiamento» al complessivo quadro probatorio prospettato dal richiedente appariva essere meramente assertivo in quanto sprovvisto di un apparato argomentativo adeguatamente articolato idoneo a dare conto effettivo della raggiunta conclusione e a consentirne la successiva logica verifica.

Il Supremo Consesso, dunque, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, disponeva l’annullamento della sentenza impugnata – limitatamente al caso di revisione delineato dall’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per rinnovato giudizio al riguardo dovendo invece il ricorso essere dichiarato inammissibile nel resto.

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Conclusioni

La sentenza in questione chiarisce in che modo va interpretato il principio di diritto secondo il quale la revisione della sentenza di «patteggiamento», richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell’interessato secondo il parametro di giudizio dell’art. 129 cod. proc. pen., così come applicabile nel rito stesso.

In particolare, in questa pronuncia, si precisa come occorra riscontrare l’effettivo carattere di novità delle emergenze fattuali oggetto del nuovo compendio probatorio in base al quale si chiede la revisione nel senso che le valutazioni, in tanto possono proporsi come nuova prova critica, in quanto si fondino su elementi diversi da quelli esaminati in precedenza dal giudice, risolvendosi esse, altrimenti, nella reiterazione di apprezzamenti già manifestati, ancorché in forma implicita trattandosi di revisione di decisione ex art. 444 cod. proc. pen..

Tale decisione, pertanto, in ragione di questa funzione “chiarificatrice”, non può non essere presa nella dovuta considerazione ove si verifichino situazioni analoghe a quella trattata in questa pronuncia.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in questa sentenza, pertanto, non può che essere positivo.

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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