L’espropriazione forzata può riguardare cose del debitore soggette alla disponibilità diretta e immediata di terzi, o crediti del debitore presso terzi.
L’espropriazione forzata dei crediti presso terzi è la forma di espropriazione più ricorrente nella pratica ed in pari tempo è anche la forma di espropriazione rispetto alla quale si pongono più problematiche interpretative.
Oggetto del pignoramento dei crediti può essere solo un credito di denaro; non sono, infatti, pignorabili i crediti aventi ad oggetto una prestazione o un bene diversi dal denaro. È opportuno precisare che i crediti espropriabili ex artt. 543 e ss. c.p.c. non devono essere confusi con i titoli di credito, che figurano come beni mobili materiali, pignorabili presso il debitore in uno dei luoghi indicati dall’art. 513 c.p.c. oppure presso il terzo che ne dichiari l’appartenenza al debitore.
La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l’espropriazione presso terzi può avere ad oggetto anche crediti eventuali o condizionati e, quindi, a maggior ragione crediti certi, ma non ancora liquidi ed esigibili, considerata l’attitudine di detti crediti a svolgere una funzione satisfattiva del diritto dell’esecutante, mediante l’assegnazione degli stessi o la vendita.
Infatti, ciò che rileva è che il credito pignorato sia suscettibile di una futura capacità satisfattiva, concretamente prospettabile nel momento dell’assegnazione. L’espropriazione, infatti, come concepita dal legislatore, deve investire non soltanto beni suscettibili di esecuzione immediata, ma la posizione attiva dell’esecutato. In altri termini, l’operatività dell’accertamento di un credito può estendersi anche all’ambito della titolarità della posizione creditoria, senza investire l’esigibilità. Di conseguenza, ben può essere assegnato un credito “ora per allora”, quando un rapporto già esista e sia tale da creare la concreta aspettativa che la somma dovuta per le relative prestazioni diverrà esigibile, una volta verificatesi le condizioni rese note dal terzo pignorato. Ipotesi tipica, spesso ricorrente nella pratica, è data dai crediti che possono trovare soddisfazione in stipendi o salari derivanti da rapporti di lavoro non ancora maturati al tempo del pignoramento (Cass. civ., 4 dicembre 1987, n. 9027).
L’espropriazione forzata presso terzi, sino alla riforma del 2003 che ha modificato l’art. 2471 c.c., poteva avere ad oggetto le quote di partecipazione a società a responsabilità limitata, fossero o non fossero queste liberamente trasferibili, ex art. 2480 c.c.; attualmente, il pignoramento delle quote di s.r.l. si esegue mediante notifica al debitore e alla società e sua iscrizione nel registro delle imprese.
Deve essere, altresì, posto in rilievo che secondo un orientamento dottrinale non è necessario ricorrere alle forme dell’espropriazione presso terzi, trattandosi di un pignoramento diretto disciplinato dall’art. 2471 c.c. che, oltre a stabilire che il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese, prevede che l’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Inoltre, se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Sono soggetti ad espropriazione nelle forme del pignoramento presso terzi anche le somme depositate su libretti postali o in libretti di deposito bancario e, comunque, i crediti portati da analoghi documenti di legittimazione. Si osserva che i documenti di legittimazione si differenziano dai titoli di credito perché non hanno la funzione di apprestare uno strumento rapido e sicuro alla circolazione dei crediti, ma di precostituire un mezzo di identificazione del titolare del diritto, così da agevolare l’accertamento delle condizioni di legittimazione in sede di esercizio del diritto. Ne consegue che in questi casi il vincolo esecutivo sarà sul credito, nelle forme di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c. piuttosto che sul documento.
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