Quali documenti possono essere prodotti nel giudizio di legittimità?

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Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” .

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Corte di Cassazione-sez. II pen.- sent. n. 51269 del 18-10-2023

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Indice

1. La questione


Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, confermava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che, dal canto suo, applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Ciò posto, avverso questo provvedimento, la difesa proponeva, non solo ricorso per Cassazione, ma anche dei motivi aggiunti.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, in riferimento ai motivi nuovi, la difesa, per sostenere le proprie doglianze, si avvaleva, allegandola, di documentazione successiva al provvedimento impugnato.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione: i documenti che possono essere prodotti nel giudizio di legittimità


La Suprema Corte riteneva come la documentazione summenzionata non potesse essere considerata in sede di legittimità.
Invero, per il Supremo Consesso, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sezione 2, n. 42052 del 19/6/2019; Sezione 3, n. 209 del 17/9/2020), evidenziandosi sul punto che gli articoli 585, comma 4 e 311, comma 4, cod. proc. pen. (quest’ultimo richiamato in tema di misure cautelari reali dall’art. 325, comma 3, cod. proc. pen.) consentono – rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione e, in particolare, nel giudizio di legittimità – la formulazione di “motivi nuovi“, non anche la produzione di “documenti nuovi” e che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di precisare (Sezione 1, n. 42817 del 6/5/2016; Sezione 3, n. 5722 del 7/1/2016; Sezione 2, n. 1417 del 11/10/2012; Sezione 4, n. 3396 del 6/12/2005,) che non è ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimità di “documenti nuovi“, ovvero già non facenti parte del fascicolo, diversi da quelli di natura tale da non costituire “nuova prova” e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione (così, ad esempio, sarebbe ammissibile unicamente la produzione di certificati di nascita – rilevanti ai fini dell’imputabilità – o di morte – rilevanti ai fini della declaratoria di estinzione del reato). 
Da ciò se ne faceva conseguire come i documenti, esibiti per la prima volta in sede di legittimità, non siano ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all’art. 613, diversamente dall’abrogato art. 533, tale facoltà, essendosi, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell’esistenza e della logicità della motivazione. 
Del resto, è stato pure evidenziato sempre dalla Corte di legittimità (Sezione 3, n. 43307 del 19/10/2001,) che non può ritenersi ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l’entrata in vigore della L. 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione ed all’applicazione degli istituti sostanziali, non potendo interpretarsi come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione la lettera dell’art.
327-bis, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere “in ogni stato e grado del processo” investigazioni in favore del proprio assistito “nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo 6 del presente libro”. 
In conclusione, per gli Ermellini, risulta non consentita la produzione di plurimi documenti “nuovi“, che dovrebbero variamente produrre efficacia in riferimento al contesto degli elementi già raccolti nel corso delle svolte indagini preliminari e valutati nell’ambito del subprocedimento cautelare, e che la Corte di cassazione dovrebbe essere chiamata a valutare per la prima volta, perché tale ultima attività è estranea alle funzioni istituzionali della stessa Corte, tenuto conto altresì del fatto che sarebbe comunque abnorme la pretesa di fondare in tutto od in parte le proprie doglianze su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata, mai sottoposti al previo vaglio del giudice del cautelare.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quali documenti possono essere prodotti nel giudizio di legittimità.
La Suprema Corte, difatti, nella pronuncia qui esame, richiamando decisioni emesse sempre da questa Corte in subiecta materia, afferma che, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito
In altri termini, non è ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimità di “documenti nuovi“, ovvero già non facenti parte del fascicolo, diversi da quelli di natura tale da non costituire “nuova prova” e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di valutare quali documenti produrre innanzi alla Cassazione, e quali no.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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