Pur non essendo automatica la cessazione degli obblighi di mantenimento, da parte dei genitori, del figlio al raggiungimento della maggiore età, va però escluso che il Legislatore abbia voluto imporre in eterno al genitore separato o divorziato il mantenimento del figlio maggiorenne: l’ordinamento ha predisposto per il genitore uno strumento di tutela, consistente nella dimostrazione del raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio, ovvero nella dimostrazione che il mancato svolgimento di un’attività economicamente remunerativa dipende dall’inerzia o dal rifiuto ingiustificato del figlio stesso.
Tale principio è stato ribadito dal costante orientamento interpretativo (così in Cass. civ., sez. VI, 29 ottobre 2013, n. 24424; Cass. civ., sez. I, 10 ottobre 2012, n. 1773; Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589).
L’attività economica che determina la fine dell’obbligo di mantenimento deve essere stabile, sia essa da lavoro o da capitale, e tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, nonché adeguata alle attitudini e aspirazioni del figlio.
Non è quindi sufficiente a far cessare l’obbligo di mantenimento un’attività economica saltuaria o precaria, la quale, al massimo, può costituire presupposto per una riduzione del mantenimento stesso (Cass. civ., sez. VI, ord. 11 settembre 2014, n. 19182; Trib. Novara, 2 maggio 2013).
Non sono equiparabili ad introito derivante da attività economica e, quindi, non sono causa di riduzione o estinzione del mantenimento per il figlio, gli aiuti (veri e propri regali) che il figlio riceve dai propri nonni, posto che il figlio non ha diritto ad ottenere o pretendere tali aiuti dai nonni (trattandosi di vere e proprie donazioni).
Viceversa, è equiparabile all’attività economica, intesa come introito da reddito, il possesso di un proprio personale patrimonio che rende, di fatto, il figlio autosufficiente, potendosi in tal caso venirsi a determinare le condizioni che comportano la cessazione dell’obbligo di mantenimento; soprattutto se il figlio
“ormai ultratrentenne, dotato di patrimonio personale e ciò nonostante, ancora dedito, a spese del padre, agli studi universitari in sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza avere ingiustificatamente né conseguito alcun correlato titolo di studio, né trovato, al pari del fratello minore, una pur possibile, occupazione remunerativa”. (Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2013, n. 27377)
Del resto, il figlio, una volta raggiunta la maggiore età, non ha l’obbligo di cercarsi un lavoro, ben potendo decidere di continuare la propria istruzione, senza che ciò possa essere considerato un atteggiamento di rifiuto del lavoro o di rifiuto verso il raggiungimento dell’indipendenza economica; ma tale facoltà non può degenerare in ipotesi patologiche, nelle quali lo studio è solo di “facciata” (rimanendo limitato, ad esempio all’iscrizione universitaria, senza poi coltivare gli studi) o i risultati scolastici siano palesemente scarsi o addirittura inesistenti (ad esempio, nessun esame sostenuto in cinque anni di iscrizione universitaria).
In altri termini, il figlio maggiorenne può continuare ad esercitare il proprio diritto allo studio e a conservare il diritto al mantenimento se la sua formazione scolastica è reale ed è confermata da risultati, oltre che protratta per un ragionevole lasso di tempo.
Nondimeno detto obbligo può essere protratto sine die, atteso che lo stesso non può superare ragionevoli limiti di tempo e di misura, in considerazione del fatto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, sempre che le stesse siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori.
Il criterio dell’autosuffi cienza economica, sotto il profilo dell’idoneità degli emolumenti a garantire al fi glio la piena autonomia, è stato oggetto di un interessante arresto giurisprudenziale, in tema – assai frequente, nella realtà quotidiana – di trattamento economico degli specializzandi in medicina, previsto dal d.lgs. n. 368/1999. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 11414 del 22 maggio 2014, ha stabilito l’importante principio, secondo il quale il compenso corrisposto al laureato in medicina e specializzando, percepito in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale, consiste nella percezione di un emolumento non riconducibile ad una mera borsa di studio, ma equiparabile pienamente ad un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, da valutarsi in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato quale trattamento economico idoneo a consentire l’autosufficienza economica, stabilendo, quindi, la cessazione, per il padre, dell’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne specializzanda.
Il raggiungimento della soglia dell’indipendenza economica, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, viene ravvisato anche nell’ipotesi di matrimonio del figlio maggiorenne, beneficiario dell’assegno di mantenimento, poiché determina la cessazione dell’obbligo di contribuzione: questo perché
“il matrimonio dà vita a un nuovo organismo familiare distinto ed autonomo, nell’ambito del quale i coniugi sono, tra l’altro, legati dall’obbligo della reciproca assistenza morale e materiale, … che costituisce… il necessario svolgimento di quell’impegno di vita assieme che hanno assunto con le nozze”. (Trib. Perugia, 27 luglio 2015)
Pertanto, ricorrendo le suddette condizioni, il genitore che è interessato dovrà chiedere al Giudice la riduzione e/o l’estinzione dell’obbligo di mantenimento gravante su di sé; ma non potrà sospendere automaticamente il pagamento prima della pronuncia dell’autorità giudiziaria, neppure nel lasso di tempo intercorrente tra la raggiunta indipendenza economica e la decisione: in tal caso, ben potrà chiedere la restituzione di quanto versato in eccedenza, senza che ve ne fosse l’obbligo, a decorrere dalla domanda di revisione (Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2014, n. 11489).
Né è possibile che, una volta raggiunta, ed accertata giudizialmente, l’indipendenza economica del figlio, possa venire a determinarsi la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento in favore del figlio, neppure per effetto di una eventuale situazione di incolpevole perdita di capacità di autonomia economica (per perdita del lavoro o altro), avendo ormai il figlio irrevocabilmente dimostrato di essere in condizione di procurarsi da sé mezzi per il proprio sostentamento. Infatti, il mantenimento è destinato a cessare una volta raggiunto lo status di autosufficienza economica, con la percezione di
“un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato: la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno (Cass. civ., sez. VI, ord. 27 gennaio 2014, n. 1585; Cass. civ., 3 settembre 2013, n. 20137; App. Catania, 26 novembre 2014; App. Roma, 21 febbraio 2013; Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2010, n. 23590). In tal caso, e solo nell’ipotesi di insostenibili condizioni di ristrettezze economiche, il figlio potrà, al massimo, aver diritto agli alimenti (Cass. n. 1585/2014; n. 2171/2012; n. 5174/2012), i cui presupposti sono, come sopra analizzato, completamente diversi. La soglia di tutela della prole maggiorenne, sul piano giuridico, non potrà, dunque essere protratta oltre ragionevoli limiti temporali e di misura, superando i quali si risolverebbe, come evidenziato sia in dottrina sia in giurisprudenza, in «forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani figli ai danni dei loro genitori sempre più anziani»” (Cass. n. 12477/2004; Cass. n. 4108/1993)
Del resto, l’attribuzione del beneficio periodico non può essere fondata su ragioni diverse da quelle illustrate, né su ragioni improprie, quali la perdita di chance rispetto ad una migliore e più proficua formazione personale e collocazione economico-sociale, riferito al livello culturale e socio-economico della famiglia di origine, trovando, in tal modo, illegittima valorizzazione il diverso aspetto della responsabilità genitoriale, avente natura squisitamente compensativa e risarcitoria, assumendolo, invece, indebitamente a funzione del mantenimento (Cass. civ., sez. I, 3 settembre 2013, n. 20137).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento