Quali manifestazioni sportive rilevano ai fini penali?

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SOMMARIO: Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione – Conclusioni

Il fatto

La Corte di Appello di Venezia, in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, assolveva l’imputato dal reato di cui al capo A (art. 6, legge n. 401 del 1989) perché il fatto non sussiste, dichiarando al contempo, da un lato, non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui al capo C (art. 4, legge n. 110 del 1975) perché estinto per prescrizione, dall’altro, assorbito il reato di cui all’art. 6-ter, legge n. 401 del 1989, in quello di cui all’art. 6-bis, stessa legge, rubricato al capo B, rideterminava la pena nella misura di un anno di reclusione, confermando nel resto.

 

Vedasi su tale argomento: “Responsabilità penale dell’organizzatore di manifestazioni sportive” 

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione, per il tramite del suo difensore, l’imputato deducendo i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge n. 401 del 1989 osservandosi in particolare che: a) l’evento sportivo era stato organizzato da pubblici esercenti del luogo e non dalla FGCI o dal CONI; b) le squadre che vi partecipavano non erano iscritte alla FGCI o al CONI; c) i giocatori non erano iscritti alla FGCI o al CONI; d) non era sufficiente che la competizione rientrasse nel registro del CONI se l’evento non era stato anche organizzato dal CONI e/o dalla FGCI; 2) errata e mancata valutazione delle circostanze addotte a sostegno della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso proposto era stimato fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava a tal proposito innanzitutto, per un verso, che la condotta tipizzata dall’art. 6-bis, comma 1, legge n. 401 del 1989, consiste, per quanto rilevava nella fattispecie in esame, nel lanciare o utilizzare, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, se tale condotta viene posta in essere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, per altro verso, che l’art. 2-bis, comma 1, d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni dalla legge n. 377 del 2001, ha stabilito che «per manifestazioni sportive» ai sensi della legge n. 401 del 1989 (e dell’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975) «si intendono le competizioni che si svolgono nell’àmbito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

Ciò posto, dopo essere data per incontestata la connessione temporale/spaziale della condotta incriminata con la fase conclusiva del torneo di calcio indicato nell’imputazione, a questo punto della disamina, per la Corte di legittimità, occorreva stabilire se tale torneo costituisse “manifestazione sportiva” penalmente rilevante ai sensi dell’art. 6, legge n. 401, cit..

Orbene, a tal proposito era evidenziato come non vi sia dubbio che le manifestazioni sportive oggetto di tutela penale sono solo quelle specificamente “previste” dalle federazioni/enti/organizzazioni riconosciuti dal CONI, non essendo necessario, secondo quanto affermava il ricorrente, che siano anche “organizzate e gestite” da tali enti dal momento che, quando il legislatore, nell’ambito del medesimo testo normativo, ha preteso che la manifestazione sportiva fosse, oltre che prevista, anche “organizzata” dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall’UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato o dalle associazioni ad essi aderenti, lo ha detto espressamente (art. 1, comma 1, legge n. 401 del 1989).

Pur tuttavia, a fronte di ciò, sempre secondo gli Ermellini, ciò non significa, tuttavia, come riteneva la Corte di appello, che sia sufficiente che l’attività sportiva oggetto della manifestazione sia astrattamente prevista da una qualsiasi federazione/ente/associazione essendo necessario per contro che la manifestazione «si svolga nell’ambito delle attività previste» dall’ente, che sia cioè specificamente calendarizzata, che rientri concretamente nel programma delle attività da svolgere, promuovere, eventualmente organizzare, in un ben preciso contesto spaziale e temporale.

Precisato ciò, a sua volta, il requisito dello «svolgimento» della manifestazione sportiva comporta che si tratti di manifestazione effettivamente e concretamente tenuta siccome prevista tra le attività della federazione/ente/associazione in guisa tale che, in quest’ottica, anche le “partite delle sagre di paese” (così definite dal ricorrente) possono rientrare nell’ambito delle manifestazioni sportive previste/calendarizzate da un ente iscritto al CONI, e ciò perché, non è il contesto nel quale si svolge la manifestazione che rileva, bensì, come detto, il fatto che essa sia concretamente prevista/calendarizzata da un ente iscritto al CONI, anche se materialmente organizzata da altri atteso che, altrimenti ragionando, per il Supremo Consesso, la tutela penale delle manifestazioni sportive si estenderebbe a tutte e ogni le attività (anche dilettantistiche, amatoriali ed amicali) svolte quotidianamente sul territorio nazionale per il sol fatto di essere astrattamente previste come discipline sportive da associazioni/federazioni/enti riconosciuti dal CONI.

Ebbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini osservavano come non fosse chiaro se, oltre ad essere organizzata dai gestori dei locali pubblici della zona, la manifestazione sportiva oggetto di imputazione fosse stata anche specificamente prevista (nel senso di “calendarizzata“) da un ente riconosciuto dal CONI avendo L’interpretazione della Corte di Appello impedito tale verifica, ormai non più necessaria essendo il reato di cui al capo B estinto per prescrizione.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito quando le manifestazioni sportive rilevano ai fini penali, perlomeno in relazione a quanto preveduto dalla legge n. 401 del 1989 e dell’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975.

Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di quanto statuito dall’art. 2-bis, comma 1, d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni dalla legge n. 377 del 2001, («per manifestazioni sportive» ai sensi della legge n. 401 del 1989 (e dell’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975) «si intendono le competizioni che si svolgono nell’àmbito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)»), la Suprema Corte precisa che, se è vero che le manifestazioni sportive oggetto di tutela penale sono solo quelle specificamente “previste” dalle federazioni/enti/organizzazioni riconosciuti dal CONI (come recita la norma giuridica appena citata), è altrettanto vero però che non è sufficiente che l’attività sportiva oggetto della manifestazione sia astrattamente prevista da una qualsiasi federazione/ente/associazione essendo necessario per contro che la manifestazione «si svolga nell’ambito delle attività previste» dall’ente, che sia cioè specificamente calendarizzata, che rientri concretamente nel programma delle attività da svolgere, promuovere, eventualmente organizzare, in un ben preciso contesto spaziale e temporale tenuto conto altresì del fatto che il requisito dello «svolgimento» della manifestazione sportiva comporta che si tratti di manifestazione effettivamente e concretamente tenuta siccome prevista tra le attività della federazione/ente/associazione, non essendo il contesto nel quale si svolge la manifestazione che rileva, bensì il fatto che essa sia concretamente prevista/calendarizzata da un ente iscritto al CONI, anche se materialmente organizzata da altri.

Tale sentenza, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se manifestazioni sportive possano effettivamente rilevare (o meno) ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni dalla legge n. 377 del 2001.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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