Quali sono le cause di giustificazione previste dal codice penale?

Le cause di giustificazione (scriminanti) sono particolari situazioni che fanno venir meno l’antigiuridicità richiesta per integrare un reato.
In pratica, in presenza di una scriminante, un fatto che generalmente costituirebbe reato non viene integrato perché consentito o imposto dalla legge.
Di conseguenza, l’autore risulta non punibile in concreto in quanto “autorizzato” dalla legge ad adottare quel comportamento.


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Indice

1. Giustificazione per consenso dell’avente diritto

L’art. 50 c.p. prevede che “non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne“.
Tale causa di giustificazione si basa sulla carenza di un interesse da tutelare, a seguito della rinuncia del titolare alla conservazione del bene protetto dalla norma: non avrebbe senso, infatti, perseguire un soggetto che ha avuto il permesso di usufruire di un bene con il rischio di metterlo in pericolo o lederlo da parte del titolare.
Il consenso deve possedere determinati requisiti:
attualità: deve esistere prima, durante e dopo l’avvio della condotta;
– libertà: non deve essere viziato da dolo, minaccia o violenza;
– informazione: deve possedere tutti i dettagli utili ai fini della decisione;
– specificità: deve essere manifestato in maniera non vaga
.
Il consenso, inoltre, incontra dei limiti riguardo ai beni per i quali può essere concesso.
Infatti, tali beni sono soltanto quelli disponibili, cioè quelli per i quali lo Stato non ha un particolare e proprio interesse alla loro conservazione.
I beni indisponibili, al contrario, non possono essere oggetto del consenso in questione in quanto sono oggetto di interesse diretto da parte dello Stato e sono: i beni appartenenti allo Stato o a enti pubblici; i beni della collettività; i beni della famiglia; il diritto alla vita.
Tant’è che, ad esempio, l’art. 579 c.p. punisce l’”omicidio del consenziente“, disponendo che “chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni“. 
Per quanto riguarda l’integrità fisica, la libertà personale e l’onore, questi sono detti beni “relativamente disponibili”, nel senso che la loro disponibilità è vietata quando è contraria alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

2. Esercizio del diritto

La norma che prevede la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto è l’art. 51 c.p. il quale dispone che “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità“.
Vi sono diversi limiti all’applicazione di tale scriminante che possono essere sia interni, cioè delimitati dalla norma che riconosce il diritto e ricavabili da esplicite norme di disciplina, che esterni, cioè derivanti da altre norme.
Ad esempio, la troviamo nell’esercizio del:
diritto di cronaca (art. 21 Cost.): per evitare di eccedere i limiti accennati sopra, questo diritto deve essere circoscritto nel rispetto della verità, della pertinenza e della continenza. A tal riguardo, la Cassazione ha sancito che “la causa di giustificazione di cui all’articolo 51 del Cp, sub specie di esercizio del diritto di cronaca, alla luce dell’interpretazione che la Corte europea dei diritti dell’Uomo dà della garanzia di cui all’articolo 10 della Cedu, può essere configurata non soltanto in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia, ma anche in relazione a eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima” (Cass., sent. n. 38277/2019);
diritto di critica: libertà di dissentire dalle opinioni espresse dagli altri, avendo riguardo ai limiti della rilevanza sociale dell’argomento e della correttezza delle espressioni utilizzate;
diritto di sciopero (art. 40 Cost.): diritto garantito nell’ambito delle leggi che lo regolano. I suoi limiti esterni risiedono nella libertà dei soggetti che non vogliono aderire allo sciopero, negli interessi degli utenti del servizio, nel buon andamento della pubblica amministrazione e nella garanzia dei diritti e servizi fondamentali del cittadino (come ad esempio nell’ambito della sanità);
diritto di difesa (art. 24, co. 2 Cost.): anche tale diritto incontra un limite: l’esigenza della corretta amministrazione della giustizia. Infatti, il difensore, pur potendo adottare tutti gli strumenti che ritiene più opportuni per la difesa del suo assistito, deve anche prestare attenzione al comportamento messo in atto. 

3. Adempimento del dovere

Sempre previsto dall’art. 51 c.p., l’adempimento del dovere esclude la punibilità. La norma specifica, inoltre, che “Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine
“.
La norma giuridica da cui deriva il dovere da adempiere può essere una legge o un atto avente forza di legge (decreti legislativi e decreti legge), ma anche da fonti di rango secondario, come regolamenti.
L’ordine dato dall’Autorità, in tal senso, deve avere dei requisiti di validità senza i quali non può ricorrere la scriminante in questione: la competenza del superiore ad emanare l’ordine; la soggezione dell’inferiore ad obbedirvi; il rispetto delle forme previste dalla legge.
L’ordinamento militare italiano individua un limite alla insindacabilità dell’ordine nella sua manifesta criminosità nell’art. 4 della legge n. 382/1978, in cui viene disposto che “gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare il servizio e non eccedere i compiti dell’istituto. Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori.

4. Legittima difesa

Prevista dall’art. 52, co. 1 c.p., la causa di giustificazione della legittima difesa interviene per “chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa“.
La situazione offensiva deve avere i caratteri di pericolo attuale e offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui, mentre la difesa deve necessariamente essere proporzionata all’offesa. La valutazione di tale situazione va fatta attraverso un bilanciamento delle due condotte richieste. Infatti, si ha eccesso di legittima difesa quando la reazione è sproporzionata rispetto all’offesa.
A segnare il limite di funzionalità della causa di giustificazione è l’art. 55 c.p. il cui comma 1 cita: “quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduto dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo“.
Inoltre, con l. n. 36/2019 sono intervenute modificazioni alla disciplina della legittima difesa, specialmente quella domiciliare. La suddetta legge aveva l’intento di rendere la difesa “sempre legittima” facendo sussistere automaticamente un rapporto di proporzione nei casi di violazione di domicilio ex art. 614 c.p.
Infatti, è stato aggiunto un quarto comma all’art. 52 c.p. il quale sancisce che è sempre in una situazione di difesa legittima “colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di uno o più persone“.
Con tale legge è stata modificata anche la disciplina dell’eccesso colposo di legittima difesa (art. 55 c.p.) aggiungendovi un secondo comma: “nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto“.
La Corte di Cassazione si è espressa al riguardo sancendo che la riforma “non modifica l’impianto normativo dell’istituto […]. Nemmeno il comma 4, di nuovo conio, dell’art. 52 c.p., sembra consentire un’indiscriminata reazione contro chi si introduca o si intrattenga, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, nella dimora altrui o nei luoghi ad essa equiparati […]. Il requisito della necessità appartiene, difatti, all’essenza stessa della legittima difesa” (Cass., sent. n. 21794/2020).

5. Uso legittimo delle armi

Norma di riferimento è l’art. 53 c.p. il quale disciplina le condizioni che legittimano l’uso delle armi da parte della Pubblica Autorità.
La norma recita: “ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona“.
Presupposti per tale scriminante sono, dunque: l’adempimento di un dovere d’ufficio; la violenza da respingere; la resistenza da vincere; la proporzione

6. Stato di necessità

Troviamo, infine, la causa di giustificazione dello stato di necessità.
Questa è prevista dall’art. 54 c.p. il quale dispone che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo“.
Questa scriminante non opera nei confronti di chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo, come ad esempio gli agenti delle forze dell’ordine.
Come per i casi della legittima difesa e dell’uso legittimo delle armi, anche per lo stato di necessità è richesta la proporzione tra pericolo e fatto lesivo, bilanciando gli interessi in gioco.
Oltre alla proporzione, ulteriori requisiti risiedono nella situazione necessitante in cui devono sussistere il grave danno alla persona, la situazione di pericolo e l’azione lesiva necessitata, connotata, come si accennava, dalla proporzione.

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