A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus il Governo e le Autorità sanitarie hanno disposto nuove misure restrittive a tutta la popolazione stabilendo il divieto assembramenti e di spostamenti se non per comprovati motivi.
Scarica l’autodichiarazione per gli spostamenti motivati ex D.P.C.M 08/03/2020
Ogni individuo deve tenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri, per questa ragione nell’ultimo decreto per il coronavirus, è fatto espresso divieto di assembramenti nei luoghi pubblici e nei locali.
Una precisazione nient’affatto scontata.
Quali sono gli assembramenti vietati?
-Gli assembramenti all’aperto, quindi anche nei parchi cittadini;
-Le assemblee condominiali;
-Le cerimonie (al max 15 persone), eventi e spettacoli;
-Corsi universitari e scolastici;
-Tra lavorati se non indispensabili, (cfr. smart working).
Numero minimo di persone che può costituire un assembramento?
Il decreto in parola non è tassativo in merito alla suddetta questione, può dunque ipotizzarsi che costituisca assembramento anche un gruppo composto da due persone.
Quali sono le conseguenze penali qualora si costituiscano assembramenti vietati?
Fase due: le regole in vigore dal 4 maggio
Negli ultimi giorni, a causa dei provvedimenti restrittivi emanati dal governo a causa del diffondersi del COVID-19, sono state previste una serie di sanzioni, anche di carattere penale, per chi non dovesse rispettare tali provvedimenti.
In particolare più volte abbiamo avuto modo di confrontarci con la fattispecie di reato di cui all’art. 650 c.p. rubricato “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”.
Ebbene a tale fattispecie di reato incorrere chiunque violerà un provvedimento emanato dall’autorità, provvedimento che per tutti noi, in questo delicato momento, si sostanzia nel non abbandonare il domicilio se non per cause di necessità, lavoro o salute.
Va subito precisato come la fattispecie di reato in esame rientra nell’alveo delle contravvenzioni per la cui sussistenza non è richiesta una valutazione in merito alla presenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa).
I reati contravvenzionali, inoltre, non prevedono, a differenza dei delitti, come sanzione da irrogare la reclusione o la multa bensì l’arresto o l’ammenda.
Ebbene il reato di Inosservanza dei Provvedimenti dell’Autorità è un reato a forma libera, un reato comune poiché può essere commesso da chiunque ed infine il bene giuridico tutelato dalla norma in questione è l’ordine pubblico.
Inoltre il reato di cui all’art. 650 c.p. rappresenta un classico esempio di norma penale in bianco poichè il precetto è formulato in modo generico, dovendo perciò essere completato da atti normativi di grado inferiore (es. regolamenti, provvedimenti amministrativi ecc).
Le conseguenze in caso di violazione del reato di cui all’art. 650 c.p.
Come già anticipato l’inosservanza di un provvedimento dell’autorità comporta l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.
Va chiarito come per i reati contravvenzionali non è previsto l’arresto in flagranza quale misura pre-cautelare per cui una volta accertata la violazione, gli ufficiali di PG procederanno ad una segnalazione alle autorità procedenti ed inizieranno le indagini; una volta concluse le indagini il Pubblico Ministero procedente eserciterà l’azione penale con l’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p. a seguito del quale si instaurerà il processo in senso stretto.
A tal punto va precisato quali in concreto siano le conseguenze derivanti dalla violazione della fattispecie di reato di cui all’art. 650 c.p.
Ebbene, qualora venisse provata la penale responsabilità dell’imputato le possibili conseguenze sul piano sanzionatorio sarebbero svariate.
Il peggiore degli scenari nel quale potrebbe incorrere un soggetto che ha violato la fattispecie di reato di cui all’art. 650 c.p. è sicuramente la condanna a 3 mesi di arresto, ma ciò non comporterà la restrizione della libertà personale.
Una soluzione alternativa potrebbe essere quella della scelta della cosiddetta sospensione del procedimento con messa alla prova.
Tale istituto, regolato ai sensi dell’art. 168 bis c.p. stabilisce che per i reati per cui la legge prevede una pena pecuniaria o comunque una pena non superiore nel massimo ad anni 5, è possibile tramite un’attività di volontariato, estinguere le conseguenze del reato.
Nel caso fosse accertato, dalla PG operante che non solo sia stata commessa una violazione ex art. 650 c.p., ma sia stato dichiarato anche il falso si incorrerà nella fattispecie di reato di cui all’art. 495 c.p.
Il reato di false attestazioni ad un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali proprie o di altri: caratteristiche
Nel caso in cui, a seguito di un controllo di PG, un soggetto fornisse false dichiarazioni in merito alla ragione per la quale abbandonava il domicilio, questi incorrerà nella più grave fattispecie di reato ex art. 495 c.p.
Ebbene tale fattispecie di reato rientra a differenza del reato ex art. 650 c.p., nell’alveo dei delitti per cui, quindi, come già detto, è prevista la sanzione della reclusione o della multa.
Il reato di cui all’art. 495 è un reato comune poiché può essere posto in essere da chiunque ed il bene giuridico tutelato è la fede pubblica.
Ebbene, tale figura di reato prevede quale pena una sanzione che va da un minimo di 1 anno di reclusione ad un massimo di 6 anni di reclusione.
Nel caso di tale violazione è consentito l’arresto in flagranza e l’applicazione di misure cautelari restrittive della libertà personale.
E’ evidente come il reato di cui all’art. 495 c.p. comporti conseguenze nettamente più gravose rispetto a quelle previste in caso di violazione della fattispecie di reato ex art. 650 c.p.
Tale violazione potrà comportare, qualora accertata con sentenza dal Giudice, conseguenze serie per l’imputato poiché, non solo rischierà una condanna fino a 6 anni ma rischierà di vedersi applicato anche la misura cautelare più restrittiva, ovvero la custodia cautelare in carcere.
Invero di ancora maggiore allarme sociale, sono altre due fattispecie di reato nelle quali si può incorrere nel caso di violazioni del DPCM del 9-11 marzo 2020, approvate per l’emergenza dovuta dalla diffusione del COVID-19 e sono: il reato di cui all’art. 438 c.p. ed il reato di cui all’art. 452 c.p.
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