La Convenzione di New York
L’ambito di applicazione ratione personae della Conv. New York è limitato ai fanciulli che non abbiano raggiunto i 18 anni d’età, a meno che la legislazione interna dello Stato non consenta di raggiungere la maggiore età antecedentemente. La norma è stata ampiamente discussa in sede di negoziato, sia con riferimento alla nozione di maggiore età, sia con riguardo al momento iniziale della tutela. Su quest’ultimo aspetto non è stata accolta la proposta, avanzata dalla delegazione senegalese ed appoggiata dal governo maltese e dalla Santa Sede, di inserire una definizione di fanciullo come «ogni essere umano, dal concepimento fino al compimento del diciottesimo anno di vita».
D’altra parte, una definizione di fanciullo fondata unicamente sulla nozione di maggiore età è apparsa poco desiderabile, tenuto conto della diversità delle soluzioni secondo i sistemi giuridici nazionali. Il riferimento al diciottesimo anno, criticato da alcuni Paesi in via di sviluppo, è stato mantenuto per offrire una speciale protezione ai fanciulli fino a quella età e per la funzione di stimolo per i Paesi che prevedono un’età inferiore, anche ai fini del servizio militare di leva. L’Italia, ad esempio, è stata invitata dal Comitato a rivedere la legislazione che consente l’arruolamento volontario a partire dall’età di 17 anni. Passando brevemente ad elencare i diritti riconosciuti al fanciullo ritroviamo: il diritto alla vita (art. 6); il diritto al nome, alla cittadinanza e all’identità personale (artt. 7 e 8 ); il diritto di godere delle cure dei genitori e di avere una residenza (artt. 9 e 18); il diritto alla bigenitorialità (art. 10); il diritto ad essere ascoltato (art. 12); il diritto alla vita privata, all’onore e alla reputazione (art. 16); il diritto alla salute e alle cure speciali, se disabile (artt. 23 e 24); il diritto alla sicurezza sociale (art. 25); il diritto ad un livello di vita adeguato (art. 27); il diritto all’istruzione (art. 28); il diritto al gioco, allo svago e al riposo (art. 31); la libertà di espressione e di informazione, di pensiero, di coscienza e di religione, di associazione e riunione pacifica (artt. 13, 14 e 15); il diritto di accedere all’adozione (art. 21); il diritto alla speciale protezione durante i conflitti armati (art. 38); i diritti relativi alla tutela penale, anche nel processo (artt. 37 e 40). Risoluzione 1952 e Raccomandazione 2023 dell’1 ottobre 2013, “Il diritto dei bambini all’integrità fisica” del Consiglio d’Europa Con l’adozione di questi due documenti relativi al “Diritto dei Bambini all’integrità fisica” da parte dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, per la prima volta è stato riconosciuto il diritto all’integrità fisica nello specifico caso dei bambini intersessuali. Tuttavia, siffatti provvedimenti hanno un respiro più ampio e si occupano altresì di questioni sempre inerenti all’integrità fisica dei minori in relazione alle credenze religiose ovvero alle pratiche culturali del loro ambiente di provenienza, come nel caso delle mutilazioni genitali femminili, circoncisione, o applicazione coercitiva di piercing ovvero tatuaggi. Con questi documenti viene chiesto ai governi degli Stati Sottoscrittori della CEDU di “intraprendere ulteriori ricerche per aumentare la conoscenza sulla situazione specifica delle persone intersex, assicurando che nessuna/o sia sottoposta/o a trattamenti medici o chirurgici non necessari, cosmetici e non vitali per la salute durante l’infanzia, garantire l’integrità fisica, l’autonomia e l’autodeterminazione delle persone interessate e fornire alle famiglie con bambini intersex un adeguato counselling e sostegno”.
La tutela dei diritti
La tutela di tali diritti, al di là dei margini di coinvolgimento del titolare (ove uscito dall’età infantile), deve essere garantita attraverso scelte che, nell’applicazione di norme e istituti (in tema di tutela della persona ma soprattutto di relazioni genitori-figli), abbiano come punto di riferimento quello che si profila ora come uno dei principi cardine della Convenzione: tutte le politiche riguardanti i più piccoli debbono fondarsi preminentemente sul «superiore interesse del minore».
Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 3 della Convenzione universale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata in Italia con la l. 27 maggio 1991, n. 176), l’interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni di competenza di istituzioni pubbliche e private concernenti il fanciullo. Infatti, la specificità di tale categoria di migranti è la loro condizione di maggiore vulnerabilità, che li espone in modo particolare al rischio di essere vittime delle più disparate forme di sfruttamento. È quindi, necessario che l’adozione di qualsiasi provvedimento che li riguardi sia attuata nel segno del miglior interesse per il fanciullo.
Nel diritto di famiglia, l’interesse superiore del minore è quella clausola generale che il legislatore offre al giudice affinché, nella decisione del caso concreto, temperi, modelli, adatti le esigenze presenti al superiore interesse del minore.
Il presente contributo è tratto da
La tutela del minore straniero non accompagnatoCon la legge 7 aprile 2017, n. 47 (G.U. n. 93 del 21 aprile 2017) è stata dettata una nuova disciplina in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.Questa legge è il primo passo verso un nuovo approccio nei riguardi di un problema nel quale la solidarietà sociale, la tutela dell’infanzia e la politica dell’integrazione si fondono inscindibilmente.Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, il fenomeno dell’ingresso nel territorio italiano dei minori non accompagnati è in aumento costante. Pertanto, la presenza sul territorio degli Stati membri dell’Unione europea di adolescenti e bambini stranieri senza genitori, o altre persone adulte legalmente responsabili della loro rappresentanza o assistenza, è un fenomeno sociale a tutti gli effetti.Quest’opera intende fornire il quadro più completo possibile della tutela oggi apprestata dall’ordinamento a questi soggetti, aiutando il professionista che si occupa di preservare il cosiddetto best interest of the child.Valeria Cianciolo, Avvocato del Foro di Bologna e membro dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia. Ha collaborato dal dicembre 2014 al settembre 2017 alla Rivista digitale “Questioni di Diritto di Famiglia” – Ed. Maggioli. Co-autrice e co-curatrice della monografia “Unione civile e convivenze guida commentata alla legge n. 76/2016”. Ed. Maggioli, 2016. Autrice per la casa Ed. Maggioli delle seguenti opere: “Unione civile e convivenze”, 2016; “Il Trust nel Dopo di Noi”, 2017, e-book; “La successione del coniuge superstite”, 2017, e- book. Co-autrice dell’opera “Divorzio breve, unione civile e convivenze”, Appendice al Trattato di Diritto di Famiglia, a cura di Michele A. Lupoi, Ed. Maggioli, 2017. Co-autrice del “Trattato operativo della crisi familiare”, a cura di Michele A. Lupoi, Ed. Maggioli, 2018. Valeria Cianciolo | 2019 Maggioli Editore 18.00 € 14.40 € |
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