(Riferimento normativo: L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30)
Il fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava un reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto che, a sua volta, aveva respinto l’istanza di permesso-premio.
Rilevava in particolare il Tribunale come fosse stato necessario approfondire il tema della revisione critica del delitto commesso poiché il detenuto aveva dimostrato una indisponibilità ad esaminare le ragioni delle condotte criminose comprendenti anche maltrattamenti contro familiari e ciò imponeva la prosecuzione dell’osservazione penitenziaria e sconsigliava la immissione in ambiente libero.
Il motivo addotto nel ricorso per Cassazione
Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore del detenuto deducendo, come unico motivo, erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sostenendosi come la richiesta fosse stata avanzata dopo dodici anni di ininterrotta detenzione e il giudizio di attuale pericolosità sociale fosse fondato esclusivamente sulla sua professione di innocenza nonostante la buona condotta intramuraria e l’adesione all’offerta trattamentale.
In sostanza, si pretendeva la sua ammissione di colpevolezza a costo di rendere impossibile l’accesso al permesso-premio e insuperabile l’ergastolo in espiazione mentre la confessione non era richiesta dalla normativa in materia di benefici penitenziari e pertanto, proprio per tale ragione, questa pretesa si risolveva nella arbitraria costrizione del condannato ad una sorta di collaborazione con la giustizia.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva rigettato poiché infondato.
Si osservava prima di tutto che il permesso-premio, previsto dall’art. 30 ter Ord. Pen., ha una specifica funzione pedagogico-propulsiva essendo il medesimo parte integrante del trattamento e rivestendo addirittura un ruolo di strumento cruciale e tale da consentire la progressione nella premialità in modo funzionale all’ulteriore avanzamento (Corte Costituzionale, sentenza n. 504 del 1995).
Ciò posto, la lettura complessiva dell’art. 30 ter Ord. Pen., ad avviso degli Ermellini, rende evidente il carattere plurifunzionale del permesso premio posto che è innegabile la funzione premiale e ciò, non tanto per il nome che contraddistingue il beneficio, quanto per la stretta subordinazione di quest’ultimo alla osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all’assenza nel beneficiario di pericolosità sociale.
Nella fattispecie, gli Ermellini facevano presente come il Tribunale di Sorveglianza avesse rigettato il reclamo proposto dal ricorrente fondando la propria valutazione sul tenore non positivo delle relazioni di osservazione intramuraria dalle quali risultavano ombre ancora presenti sull’adesione del ricorrente al trattamento rieducativo: questi elementi – sintetizzati nel mancato avvio di un reale processo di revisione critica della devianza, manifestato con la costante indisponibilità ad esaminare le ragioni della condotta criminosa (nemmeno con riferimento ai maltrattamenti verso la moglie, nonostante le parziali ammissioni rese da Spaccino nel corso del giudizio) – erano stati ragionevolmente ritenuti indici di pericolosità sociale ancora presente.
A fronte di ciò, il ricorrente sosteneva, a confutazione di questa valutazione, come la decisione reiettiva si sarebbe fondata sulla sua mancata confessione del più grave delitto di uxoricidio e ciò sarebbe equivalso a pretendere una sorta di collaborazione con la giustizia non più considerata quale presupposto necessario per accedere al beneficio.
Orbene, tale argomentazione veniva stimata priva di pregio in quanto, ad avviso del Supremo Consesso, il tema evocato dal ricorrente della sua mancata collaborazione con la giustizia fosse del tutto estraneo alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Il Tribunale di sorveglianza, difatti, si era limitato a rilevare l’assenza di comportamenti denotanti l’effettiva presa di distanza dalla manifestata devianza e ciò in linea con i requisiti richiesti dall’art. 30 Ord. Pen. per l’ammissione al beneficio del permesso prevedendo tale norma, oltre al requisito della regolare condotta, anche quello dell’assenza di pericolosità sociale da valutare con particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontano nel tempo, attribuendosi legittimamente rilevanza, in senso negativo, alla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica, da parte del condannato, del pregresso comportamento deviante (in termini: Sez. 1, 23/11/2007 n. 9796, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Rv. 269195).
Da ciò se ne faceva conseguire come fosse infondata la contestazione del ricorrente il quale sosteneva che il requisito della rivisitazione critica, erroneamente confuso con l’assenza di confessione del delitto, non sarebbe richiesto dalla norma (Sez. 1, ord. n. 5430 del 25/01/2005,).
In altri termini, per i giudici di piazza Cavour, risponde alla corretta applicazione della norma in esame l’affermazione del Tribunale di sorveglianza circa la non necessità della confessione del reato per ottenere il permesso-premio e, tuttavia, la rilevanza, da attribuire al comportamento del condannato indisponibile ad ogni tentativo degli educatori di promuoverne la riflessione sul vissuto connesso alle sue vicende penali, fa sì che la mera protesta di innocenza non esonera il giudice da una valutazione approfondita circa l’adesione del condannato alle iniziative trattamentali e l’osservanza della disciplina intramuraria.
Invece, a fronte del giudicato di condanna, la professione di innocenza può assumere rilievo solo a seguito dell’apposita procedura di revisione (Sez. 1, n. 27149 del 22/03/2016) ma senza diretta interferenza in senso negativo o positivo sull’ammissione al beneficio del permesso premio rispetto al quale è imprescindibile considerare – nella peculiare valutazione richiesta – la documentazione penitenziaria attestante l’attività di osservazione e gli esiti di essa, il programma di trattamento compiutamente elaborato e la sintesi esauriente circa la condotta del detenuto con la sua partecipazione all’opera di rieducazione, tali da escludere la sua pericolosità sociale.
Conclusioni
La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui evidenzia quali sono i requisiti richiesti per potere usufruire del premio previsto dall’art. 30 ord. pen. il quale, come è noto, prevede quanto segue: “Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall’autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell’articolo 11. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l’assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l’assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell’art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo. L’internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare”.
Difatti, in tale pronuncia, come visto anche prima, è affermato che i requisiti richiesti dall’art. 30 Ord. Pen. per l’ammissione al beneficio del permesso prevedendo tale norma, sono, oltre al requisito della regolare condotta, anche quello dell’assenza di pericolosità sociale da valutare con particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontano nel tempo, dovendosi al contempo attribuire legittimamente rilevanza, in senso negativo, alla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica, da parte del condannato, del pregresso comportamento deviante.
Tal che ne consegue che, per potere beneficiare di questo permesso, è necessario che siano accertati questi requisiti il che può avvenire, come precisato sempre in questa sentenza, attraverso documentazione penitenziaria attestante l’attività di osservazione e gli esiti di essa, il programma di trattamento compiutamente elaborato e la sintesi esauriente circa la condotta del detenuto con la sua partecipazione all’opera di rieducazione.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché fa chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.
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