(Annullamento con rinvio)
[Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 630, c. 1, lett. c)]
Il fatto
La Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta dal ricorrente con riferimento alla sentenza irrevocabile della Corte di appello di Lecce che l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa.
L’ordinanza impugnata, in particolare, era motivata in tal senso in quanto la “prova nuova” era in realtà nota al ricorrente già nel corso del processo ad esito del quale egli aveva riportato definitiva condanna.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso questa ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante deducendo mancanza di motivazione con riferimento all’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c) posto che la “prova nuova“, sulla quale si fondava la sua istanza di revisione, era in realtà a lui nota già nel corso del processo ad esito del quale egli aveva riportato definitiva condanna
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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva stimato fondato per le seguenti ragioni.
Si osservava a tal proposito che, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630 c.p.p., lett. c), ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001) sicché, in definitiva, nel giudizio di revisione, la richiesta è ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione di cui si invoca la rilettura purché le stesse non siano state oggetto, nemmeno implicitamente, di pregressa valutazione (Sez. 3, n. 13037 del 18/12/2013) anche allorché, come nel caso di specie, la “prova nuova” attenga alla rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato per cui è stata emessa sentenza di condanna (Sez. 4, n. 17170 del 31/01/2017).
L’ordinanza impugnata veniva pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
Conclusioni
La decisione in questione è assai interessante in quanto in essa si chiarisce cosa debbono intendersi per “prove nuove” rilevanti a norma dell’art. 630, c. 1, lett. c), c.p.p. (“La revisione può essere richiesta: (…) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’articolo 631” c.p.p.) essendo ivi postulato, citandosi giurisprudenza conforme, che possono considerarsi tali non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario.
Tal che se ne fa discendere, come appena visto poco prima, che, nel giudizio di revisione, la richiesta è ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione di cui si invoca la rilettura purché le stesse non siano state oggetto, nemmeno implicitamente, di pregressa valutazione nonché il caso in cui la “prova nuova” attenga alla rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato per cui è stata emessa sentenza di condanna.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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