La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1957 del 18 gennaio 2023, ha dato chiarimenti in relazione alla qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio nel reato di peculato.
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Indice
1. La questione
La Suprema Corte di Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1957/2023 del 18/01/2023, ha ritenuto non sussistente in capo al ricorrente, accusato di plurimi episodi di peculato ex art. 314 c.p., la qualifica di incaricato di pubblico servizio, annullando l’ordinanza cautelare del Tribunale del riesame, che aveva disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dell’esercizio di un pubblico servizio, confermando per il resto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione per le ipotesi di reato contestate.
La misura cautelare degli arresti domiciliari era stata applicata dal G.I.P. in quanto il ricorrente in concorso con il padre si sarebbe appropriato, in plurime occasioni, almeno due volte a settimana, dal mese di Marzo 2022 al mese di luglio 2022, di 800 litri di gasolio presenti nel serbatoio dell’autocarro della società Tekra srl, concessionaria del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani per il Comune di San Giovanni Rotondo.
Gli indagati, dipendenti della predetta società, trovandosi nella esclusiva disponibilità del veicolo, avrebbero utilizzato una pompa elettrica per svuotare più e più volte il serbatoio.
Peraltro, nel corso dell’attività investigativa, erano stati rinvenuti alcuni bidoni pieni di quel carburante nelle vicinanze dell’abitazione degli indagati.
Con il ricorso veniva censurata la motivazione del Tribunale di Bari, che aveva omesso di fornire un’adeguata motivazione circa la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio, fatta discendere esclusivamente dal rapporto di dipendenza dall’indagato con la società Tekra, concessionaria del servizio pubblico della raccolta dei rifiuti.
La qualifica di incaricato di pubblico servizio integra uno degli elementi costitutivi del reato di peculato ex art. 314 c.p., collocato nel titolo II, capo I, dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.
Ai fini della configurabilità del reato, è richiesta tanto la prova in capo all’agente della qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di un pubblico servizio, quanto la dimostrazione di un’appropriazione di denaro o di cosa mobile altrui, di cui si abbia il possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio.
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2. Qualifica di incaricato di pubblico servizio: la decisione della Cassazione
Il Supremo Consesso con la sentenza n. 1957/2023 ha tratteggiato, preliminarmente, gli elementi caratterizzanti la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
L’art. 358 c.p., nel testo modificato dalla L. n. 86/1990, prevede che “agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stese forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
La qualifica di incaricato di pubblico servizio, pertanto, presuppone lo svolgimento di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, ma priva di poteri certificativi e autoritativi tipici ed esclusivi del pubblico ufficiale.
La definizione di pubblico ufficiale codificata all’art. 357 c.p., invece, prevede “gli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Emerge, pertanto, una chiara differenza tra la qualifica di pubblico ufficiale e quella di incaricato di pubblico servizio richiesta, in via alternativa, per la configurabilità del reato di peculato.
Al contempo, la giurisprudenza ha evidenziato che il soggetto assegnatario di mere mansioni d’ordine ovvero che presti un’opera meramente materiale e, quindi, sia privo di poteri decisionali ovvero di un margine di discrezionalità, non può rivestire la qualifica di incaricato di pubblico servizio (Cfr. Cass. Penale n. 3106/1990).
In numerose decisioni del Supremo Consesso è stata esclusa la qualifica prevista dall’art. 358 c.p. in capo a quei soggetti che, privi di mansioni intellettive, sono chiamati a svolgere generiche attività in esecuzione di ordini di servizio o di prescrizioni impartite da superiori gerarchici (Cfr. Cass. Penale n 3932/2021).
Inoltre, con specifico riferimento alla figura degli operatori ecologici, è stata esclusa la sussistenza del reato di omissione di atti d’ufficio ex art. 328 c.p., quanto del reato di falso in atto pubblico in relazione alla redazione di documentazione inerente il rapporto contrattuale in quanto i predetti lavoratori esercitano un’attività meramente materiale o esecutiva.
Ferme tali considerazioni, la Suprema Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento dell’ordinanza cautelare impugnata, ritenendo che il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, abbia errato nel ritenere sussistente la qualifica soggettiva in capo agli indagati sulla base del mero rapporto di dipendenza con la società concessionaria, non valorizzando le risultanze della documentazione fornita dalla difesa.
Da un’attenta lettura dei documenti prodotti emergeva ictu oculi che i due indagati risultavano assunti rispettivamente con le qualifiche di operaio per raccolta rifiuti e di conducente di mezzi per il trasporto e la movimentazione dei rifiuti, per le quali il CCNL delle aziende private operanti nel settore igiene-ambientale prevede espressamente l’assegnazione di mere “mansioni esecutive”.
L’assenza della qualifica soggettiva necessaria per la configurabilità del reato ex art. 314 c.p. ha determinato l’annullamento senza rinvio tanto dell’ordinanza impugnata del Tribunale di Bari, quanto del provvedimento genetico emesso dal G.I.P.
3. Conclusioni
La recente decisione n. 1957/2023 della Suprema Corte di Cassazione ha, ancora una volta, confermato i tratti caratterizzanti la qualifica di incaricato di pubblico servizio con specifico riferimento alla fattispecie di peculato.
La qualifica di incaricato di pubblico servizio presuppone lo svolgimento di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, priva però di poteri certificativi o autoritativi e, al contempo, non connotata da mere mansioni di ordine, né dalla prestazione di un’opera meramente materiale.
La pronuncia, ponendosi in continuità con i precedenti arresti giurisprudenziali, ha escluso la ricorrenza della qualifica suindicata in capo agli indagati, valorizzando le mansioni assegnate nell’ambito dell’attività lavorativa svolta alle dipendenze di una società privata, concessionaria del servizio comunale di raccolta rifiuti soldi urbani.
Difatti, i compiti, correlati all’inquadramento contrattuale dei due indagati, rispettivamente come operaio e come autista, si sostanziavano, secondo quanto riportato nel CCNL, in semplici mansioni di ordine.
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