Patteggiamento: l’individuazione e la qualificazione giuridica del fatto non possono essere oggetto di gravame

Allegati

In tema di patteggiamento, l’individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, per come risultanti dall’atto di accusa, dall’accordo delle parti e dalla valutazione del primo giudice, in mancanza di impugnazione sul punto, rimangono coperte da giudicato interno parziale.

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Corte di Cassazione-sez. VI pen.- sent. n. 47164 del 31-10-2023

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Indice

1. La questione

Il Giudice monocratico del dibattimento del Tribunale di Venezia applicava, su richiesta delle parti, all’imputato la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa dell’accusato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo l’omessa motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro, non riconducibile, a suo avviso, all’illecita attività di spaccio, ma derivante da regolare e documentata attività lavorativa.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione: nel patteggiamento, la qualificazione e l’individuazione del fatto giuridico non possono costituire oggetto di gravame


La Suprema Corte riteneva il ricorso summenzionato manifestatamente infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, «in tema di patteggiamento, l’individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, per come risultanti dall’atto di accusa, dall’accordo delle parti e dalla valutazione del primo giudice, in mancanza di impugnazione sul punto, rimangono coperte da giudicato interno parziale» (Sez. 3, n. 38296 del 03/06/2014).
Pertanto, per il Supremo Consesso, la qualificazione della somma di denaro sequestrata – così come cristallizzata nell’imputazione – non era suscettibile di rivisitazione e le deduzioni del ricorrente, che avrebbero voluto ricondurre tale somma ad una provenienza lecita, risultavano essere per tale motivo inammissibili.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che l’individuazione e la qualificazione giuridica del fatto definiti con il patteggiamento non possono essere oggetto di gravame.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla base di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in tema di patteggiamento, l’individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, per come risultanti dall’atto di accusa, dall’accordo delle parti e dalla valutazione del primo giudice, in mancanza di impugnazione sul punto, rimangono coperte da giudicato interno parziale.
E’ dunque consigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, proporre una apposita impugnazione con cui dolersi dell’individuazione e della qualificazione giuridica del fatto, per come risultanti dall’atto di accusa, dall’accordo delle parti e dalla valutazione del primo giudice, in riferimento ad una sentenza con cui sia definito il giudizio di merito tramite l’applicazione della pena su richiesta delle parti, pena il formarsi del giudicato interno parziale sul punto.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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