Qualora a fronte di una concessione, la ditta obbligata non ottempera a determinati obblighi, può essere invocata l’inerzia dell’amministrazione nel richiederli? Basta una semplice dichiarazione dell’interessate per dimostrare il possesso di un contratto

Lazzini Sonia 02/05/08
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la volontà negoziale della p.a. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere sempre manifestata nelle forme richieste dalla legge, di modo che nel caso di specie non potrebbe comunque assumere alcun rilievo, ai fini del venir meno degli obblighi assunti, la dedotta inerzia dell’Amministrazione comunale, quale comportamento concludente, anche se tale condotta si è protratta per un considerevole lasso di tempo_ A prescindere dalla avvenuta sottoscrizione di tale contratto assicurativo, dagli atti di causa non risulta che la ricorrente abbia mai trasmesso tale polizza assicurativa all’Amministrazione comunale come previsto: ciò pertanto risulta sufficiente ad integrare l’inadempienza in esame alla stregua della clausola sopra richiamata
 
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 87 del 22 febbraio 2008 emessa dal Tar Lombardia Milano
 
Quanto alla prima prescrizione (versamento della cauzione) la stessa ricorrente ha ammesso di aver prestato una cauzione per un importo (di € 6670,00) di gran lunga inferiore rispetto a quello (di € 40.000,00) che la associazione sportiva avrebbe dovuto versare entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, come previsto da quest’ultimo all’art. 10.
 
L’intero importo non è stato versato né a seguito della diffida del 1 dicembre 2004, né della contestazione mossa dal Comune nella seduta del comitato paritetico in data 28 gennaio 2005 e nemmeno dopo l’ultimo invito a presentare i documenti mancanti – entro 15 giorni – notificato il 29 novembre 2005.
 
Alcun rilievo in proposito assume quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla pretesa “tacita tolleranza” dell’Amministrazione comunale riguardo al suddetto inadempimento, desumibile dal fatto che la nota del 1 dicembre 2004 quale “mero invito” non poteva costituire una vera e propria diffida ad adempiere.
 
In primo luogo non era affatto necessaria la indicazione di un termine preciso nella diffida comunale del 1 dicembre 2004, poiché il termine per l’adempimento era già indicato nella convenzione.
 
Inoltre, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale la volontà negoziale della p.a. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere sempre manifestata nelle forme richieste dalla legge, di modo che nel caso di specie non potrebbe comunque assumere alcun rilievo, ai fini del venir meno degli obblighi assunti, la dedotta inerzia dell’Amministrazione comunale, quale comportamento concludente, anche se tale condotta si è protratta per un considerevole lasso di tempo (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, 10 giugno 2005, n. 12323)
 
2.2. In relazione, alla mancata presentazione al contratto di assicurazione, l’interessata sostiene che nell’accordo non sarebbe individuabile alcun obbligo in tal senso.
 
Tale assunto risulta smentito dall’art. 3.7 dell’accordo, il quale prevede espressamente che copia del contratto di assicurazione “dovrà essere trasmesso all’assessorato della pubblica istruzione/sport del concedente”.
 
A prescindere dalla avvenuta sottoscrizione di tale contratto assicurativo, dagli atti di causa non risulta che la ricorrente abbia mai trasmesso tale polizza assicurativa all’Amministrazione comunale come previsto: ciò pertanto risulta sufficiente ad integrare l’inadempienza in esame alla stregua della clausola sopra richiamata.
 

Lazzini Sonia

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