Il fatto
La Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall’avvocato di un imputato in relazione ad una sentenza della Corte di appello di Potenza con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 5 di reclusione.
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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., il medesimo difensore, munito di procura speciale, proponeva impugnazione straordinaria avverso la predetta sentenza di cassazione deducendo quanto segue: 1) errore di fatto per essere avvenuta la trattazione del ricorso per cassazione in pubblica udienza, in data 22.5.2019, senza che della stessa fosse stato dato avviso al difensore di fiducia posto che la notificazione a mezzo PEC risultava essere affetta da “mancata consegna” determinata dal fatto che la casella di destinazione risultava essere piena.
Alla luce di quanto sopra, si chiedeva quindi l’adozione dei provvedimenti necessari a correggere l’errore e la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
In subordine si chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 comma 2 bis cod. proc. pen. per manifesto contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva stimato inammissibile perché manifestamente infondato nella prospettazione del preteso errore di fatto atteso che l’art. 16, comma 6, dl. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294) sancisce quanto segue: «Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario».
Orbene, a fronte di tale dettato normativo, gli Ermellini osservavano come, nella fattispecie, la disamina dello storico delle notifiche del giudizio in questione consentiva di rilevare come l’avviso al difensore della trattazione dell’udienza pubblica in questione fosse stato effettuato presso la cancelleria in data 21.3.2019 dopo che l’invio della PEC alla sua casella era risultato essere stato infruttuoso per saturazione dello spazio disco della medesima casella di posta elettronica certificata.
A fronte di tale stato delle cose, i giudici di piazza Cavour osservavano come, secondo la giurisprudenza nomofilattica (cfr. Sez. 5, n. 45384 del 13/09/2018), in tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 16, comma 6, dl. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario; nella fattispecie richiamata, destinatario dell’atto non aveva ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco della sua casella di posta elettronica certificata. Nello stesso senso, si veda: Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017.
Conclusioni
La decisione in questione è interessante nella parte in cui è postulato, citandosi giurisprudenza conforme, che, in tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 16, comma 6, dl. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario quale può essere, come nel caso di specie, l’ipotesi in cui vi sia la saturazione dello spazio disco della casella di posta elettronica certificata del destinatario dell’atto.
E’ dunque sconsigliabile intraprendere una linea difensiva in cui si contesti la mancata ricezione per mezzo pec di un atto giudiziario ove, da un lato, esso sia stato depositato in cancelleria a norma dell’art. 16, c. 6, d.l. n. 179/2012, dall’altro, ricorra questa saturazione.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché fa chiarezza su tale tematica giuridica, di conseguenza, non può che essere positivo.
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