(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 130)
Il fatto e la richiesta di correzione di errore materiale
La Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, annullava, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari irrogate agli imputati, una sentenza della Corte d’appello di Roma dichiarando nel resto inammissibili i ricorsi proposti dai medesimi imputati e da uno di essi nei cui confronti la sentenza impugnata aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di falso per soppressione ascrittogli.
Con istanza, personalmente sottoscritta, in data 20 gennaio 2020, quest’ultimo chiedeva che venisse corretto l’errore materiale della sentenza n. 51473 del 24 settembre 2019 della Cassazione nella parte in cui, operando la ricognizione delle statuizioni della sentenza impugnata, (anche) al medesimo sarebbe stata riferita l’affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva come non vi fosse luogo a provvedere sull’istanza.
Si evidenziava a tal proposito che, secondo il consolidato insegnamento della Cassazione, la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione (Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017; Sez. U, n. 8 del 18/05/1994; Sez. 3, n. 3936 del 05/12/2013; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013; Sez. 6, n. 18326 del 25/02/2003) o quando l’erronea rappresentazione di una circostanza non sia idonea ad incidere in alcun modo sullo sviluppo argomentativo della decisione rispetto alle statuizioni assunte posto che, da un lato, la procedura di correzione di errore materiale non è esperibile laddove l’accoglimento dell’istanza comporti una modifica della decisione non consentita con tale rimedio (Sez. 5, n. 2284 del 13/05/1999) o intenda porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 40162 del 28/09/2015,); dall’altro, l’errore stesso non si configura quando non incida sulla coerenza della motivazione rispetto al dispositivo attingendo elementi ictu oculi superati dal testo del provvedimento impugnato, non ravvisandosi, in tali casi, lo stesso interesse all’emendatio.
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini osservavano come, tanto nella ricognizione dei motivi, che nella valutazione del ricorso, e nel dispositivo al medesimo inerente, non fosse dato ravvisare alcuna asimmetria mentre, anche la motivazione rassegnata in riferimento alle ulteriori posizioni, veniva circoscritta la posizione dell’istante alla sola questione devoluta con il ricorso del medesimo.
Il Supremo Consesso, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, dichiarava non luogo a provvedere sull’istanza di correzione di errore materiale.
Conclusioni
La decisione in questione è assai interessante in quanto in essa si spiega quando è consentito esperire la procedura di correzione di errore materiale.
In particolare, in tale ordinanza, come appena visto poco prima, è affermato che la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione o quando l’erronea rappresentazione di una circostanza non sia idonea ad incidere in alcun modo sullo sviluppo argomentativo della decisione rispetto alle statuizioni assunte o, ancora, quando questo errore non incida sulla coerenza della motivazione rispetto al dispositivo attingendo elementi ictu oculi superati dal testo del provvedimento impugnato.
La procedura di correzione di errore materiale, difatti, non è esperibile laddove l’accoglimento dell’istanza comporti una modifica della decisione non consentita con tale rimedio o intenda porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione essendo per l’appunto configurabile solo nei casi summenzionati.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché fa chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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