L’annullamento, in sede di autotutela, del permesso di costruire deve essere preceduto dalla comparazione tra l’interesse pubblico e quello dei privati destinatari, potendosi procedere all’annullamento solo qualora esso sia espressamente giustificato dalla sussistenza di un interesse pubblico prevalente su quello alla conservazione dello status quo che si è venuto nel frattempo a consolidare in capo al privato interessato.
La sentenza segnalata esamina il caso di un provvedimento di annullamento di una concessione edilizia, emanato in autotutela dopo quattordici anni dal rilascio del titolo abilitativo.
Tale provvedimento è stato ritenuto illegittimo in base all’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, anche in base al principio di proporzionalità, ai fini dell’annullamento, in sede di autotutela, del permesso di costruire, l’annullamento deve essere giustificato da un interesse pubblico concreto, specifico e attuale alla rimozione dell’atto e dei relativi effetti, diverso da quello generico al reintegro dell’ordine giuridico violato.
La sentenza afferma che è indispensabile che l’Amministrazione Comunale effettui preventivamente la comparazione tra l’interesse pubblico e quello dei privati destinatari, potendosi procedere all’annullamento allorché esso sia espressamente giustificato dalla sussistenza di un interesse pubblico prevalente su quello alla conservazione dello status quo che si è venuto a consolidare in capo al privato interessato a seguito del rilascio della concessione, in virtù dell’affidamento che ne è derivato
Nel caso di specie, il provvedimento di autotutela è stato ritenuto illegittimo, in quanto adottato nella esclusiva considerazione della necessità del rispetto dell’ordinato assetto del territorio e, soprattutto, in spregio del considerevole affidamento medio tempore maturato in capo al ricorrente.
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