(Ricorso dichiarato inammissibile)
Il fatto
Il Tribunale distrettuale del riesame di Napoli, con ordinanza, rigettava un appello avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva a sua volta rigettato l’istanza presentata dall’indagato al fine di ottenere la revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere allo stesso applicata per i reati di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. nonché di detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo aggravati dall’art. 416 bis.1 cod. pen..
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per Cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, deduceva i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e) e 605 cod. proc. pen. 445 e 11 cost.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 27 e 111 cost., nonché 416 bis.1 cod. proc. pen..
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Si osservava prima di tutto che la dichiarazione, con la quale il difensore aveva dichiarato di rinunciare al ricorso per Cassazione, non poteva essere tenuta in considerazione posto che “è inefficace l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall’indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell’esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale” (Sez. 2, Sentenza n. 5378 del 05/12/2014).
Premesso ciò, il ricorso era stimato tardivo e pertanto era dichiarato inammissibile in quanto, come rilevato in sede nomofilattica, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per Cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l’obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui è ivi chiarito quando è inefficace l’atto di rinuncia al ricorso per Cassazione.
Difatti, in tale pronuncia, citandosi un precedente conforme, è asserito che è inefficace l’atto di rinuncia al ricorso per Cassazione non sottoscritto dall’indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell’esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
Ove dunque si debba rinunciare a un ricorso per Cassazione, è consigliabile che il difensore dell’indagato si faccia lasciare da costui un’apposita procura speciale per procedere in tal senso, non essendo sufficiente la sola nomina.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, pertanto, non può che essere positivo.
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