Quando è non configurabile il reato di violenza privata

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 610)

SOMMARIO: Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione – Conclusioni

Il fatto

La Corte di Appello di Torino confermava una condanna, emessa dal Tribunale di Cuneo, con cui era stata applicata la pena di giorni quindici di reclusione, esclusa la recidiva, con la sostituzione della pena detentiva irrogata nella libertà controllata, per la durata di giorni trenta.

Ciò posto, a sua volta il primo giudice aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 610 cod. pen. posto in essere ai danni della persona offesa dal reato, non denunciante, per averlo costretto a spostare il proprio autoveicolo, rispetto al suo furgone, che già si trovava sul posto, attraverso parole e gesti minacciosi, impedendo al primo di svolgere l’attività di commercio ambulante di arance.

Si legga anche:“Costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa: è reato?”

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all’applicazione dell’art. 610 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione.

Si osservava a tal proposito come la persona offesa non fosse stata autorizzata a svolgere attività di commercio come ambulante mentre il reato di violenza privata non può essere integrato quando manchi, nel soggetto passivo, la libertà di determinarsi ad agire nella modalità che si assume coartata atteso che l’attività che si assume compressa deve essere espressione di una lecita modalità di esplicazione della personalità (si richiamava Cass. 23.5.2019, n. 22853 in tema di passo carrabile).

La difesa, inoltre, assumeva, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, di non aver affermato, con l’appello, che l’imputato stava esercitando un diritto ma che la persona offesa non aveva la libertà di autodeterminarsi circa la condotta impedita (ciò in quanto non legittimato ad occupare il suolo pubblico presso la rotatoria).

Non si fondava tra l’altro la critica sulla posizione soggettiva dell’imputato ma su quella della persona offesa, né sarebbero rilevati i motivi che avevano spinto quest’ultimo alla condotta contestata.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso proposto si reputava inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

Si rilevava, in primo luogo, come il motivo addotto ripercorresse quello di gravame cui la Corte territoriale aveva risposto con motivazione non manifestamente illogica ed immune da censure di ogni tipo posto che, per la Corte di legittimità, la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all’aspecificità del ricorso (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002).

In secondo luogo, si osservava come, comunque, il ricorso fosse manifestamente infondato.

Come avevano difatti puntualizzato le Sezioni unite, l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 610 cod. pen. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve dunque trattarsi di “qualcosa” di diverso dal “fatto” in cui si esprime la violenza, sicché «la coincidenza tra violenza ed evento di “costrizione a tollerare” rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all’art. 610 cod. pen.» (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008,).

Di qui, veniva formulato il principio di diritto secondo cui il delitto di cui all’art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: «l’evento del reato, nell’ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all’integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all’aggressione fisica subita» (Sez. 5, n. 10132 del 5/02/2018; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, di cui si ripercorrono le articolate argomentazioni; Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014, dep. 13/01/2015 che ha sottolineato la necessità, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 610 cod. pen, di un aliquid diverso dal fatto concretante la violenza).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, si osservava come la Corte territoriale avesse spiegato, in linea con tale indirizzo, la sussistenza dell’elemento materiale consistito nel comportamento intimidatorio, esercitato attraverso minacce gravi, da parte dell’imputato che aveva determinato l’allontanamento della persona offesa, dal luogo in cui avrebbe voluto esercitare il commercio in forma ambulante.

Tanto, con coscienza e volontà di costringere quest’ultima, mediante la condotta esplicata ad allontanarsi, con l’elemento tipico del reato di cui all’art. 610 cod. pen., della consapevolezza dell’illegittimità di tale costrizione (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016; Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014) si deduceva al contempo che, pur non ignorandosi l’indirizzo richiamato dalla difesa secondo il quale il reato di cui all’art. 610 cod. pen., in quanto preordinato a tutelare la libertà morale del soggetto, sotto il duplice aspetto della libertà di autodeterminazione e di azione, presuppone, all’evidenza, che la condotta che si assume impedita, con violenza o minaccia, ad opera un terzo, esprima una lecita modalità di esplicazione della personalità (Sez. 5, n. 8310 del 21/01/2016), pur tuttavia, ad avviso degli Ermellini, non emergeva, dal provvedimento impugnato, che l’autore della condotta fosse stato titolare di un diritto ad occupare la piazza in via esclusiva, né che questi avesse agito al solo scopo di impedire, alla persona offesa, di occupare quel luogo perché non legittimata a svolgere l’attività di venditore ambulante, risultando, invece, dalla descrizione della condotta materiale, che l’intimidazione era diretta soltanto a pretendere dalla persona offesa il suo allontanamento e lo spostamento in altro luogo sicché la circostanza dello svolgimento di attività che si assumeva non autorizzata, dunque, rispetto al perfezionamento della condotta contestata, risultava essere non rilevante essendo il reato già perfezionato in ogni suo elemento.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito quando non ricorre il reato di violenza privata.

Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, si afferma che il delitto di cui all’art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta.

Tal che è da escludere la sussistenza di questo illecito, perlomeno alla stregua di siffatto approdo ermeneutico, ove si verifichi una situazione di tal genere.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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