Con sentenza n. 8, depositata il 15/01/2016, la Sezione Prima del T.A.R. per il Veneto ha deciso una controversia afferente ad una procedura, indetta da una Pubblica Amministrazione, volta a selezionare il contraente al quale affidare la fornitura ed installazione di un sistema informatico di gestione integrato per l’attività ambulatoriale e per le cartelle cliniche, relativamente ad un ente sanitario.
La richiesta di offerta, avanzata dalla stazione appaltante a degli operatori del settore, è stata impugnata da uno di essi perché la sua formulazione è stata da questi ritenuta eccessivamente indeterminata in quanto, nonostante le richieste di chiarimenti pervenute da più soggetti interessati alla fornitura, la P.A. non è stata in grado di specificare, nemmeno in maniera approssimativa, i costi relativi per mettere in comunicazione le soluzioni tecniche eventualmente da proporsi da parte dei concorrenti coi sistemi software già in uso presso l’ente, costi che, tra l’altro, erano previsti da porsi a carico dei concorrenti.
La ricorrente ha sostenuto che tale indeterminatezza non le ha consentito di predisporre la propria offerta in maniera oculata e, quindi, ha chiesto l’annullamento della richiesta inoltratale unitamente al contratto che, nelle more della decisione del ricorso, fosse stato stipulato con l’aggiudicataria.
Premesso che quest’ultima domanda non ha avuto bisogno di essere decisa dato che la gara è andata deserta e che l’eccezione avanzata dalla resistente a mente della quale la ricorrente, non avendo partecipato alla selezione, sarebbe stata priva di interesse all’impugnazione, è stata rigettata poiché l’impresa in questione aveva fatto valere il proprio interesse strumentale alla ripetizione della procedura, emendata l’illegittimità del vizio evidenziato, e quindi non vi erano dubbi sul fatto che la stessa potesse agire per ottenere questo risultato (in giurisprudenza si vedano T.A.R. Milano, Sez. IV, sent. n. 1122 del 07/05/2015 e Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 4986 del 06/10/2014), il T.A.R. Veneto ha accolto la doglianza, evidenziando come effettivamente la mancata indicazione di quelle poste ha, di fatto, impedito agli aspiranti fornitori di formulare le proprie offerte con la necessaria ponderatezza.
Una simile conclusione si è raggiunta considerando che l’impostazione degli atti di gara, riversando sui concorrenti i costi di interfacciamento tra i sistemi informatici, dovesse avere come necessario corollario la loro preventiva quantificazione, ad opera della stazione appaltante, dato che questa era l’unico soggetto in grado di determinarne l’entità atteso che la loro individuazione dipendeva addirittura da soggetti terzi ossia dai gestori dei sistemi software già in uso presso la P.A. medesima; solo così facendo si sarebbe consentito ai privati interessati di approntare, in maniera congrua, le offerte.
La sentenza in rassegna ha ulteriormente giustificato la decisione presa sottolineando che, a fronte delle istanze preordinate ad ottenere chiarimenti inoltrati sul punto dagli operatori destinatari della richiesta di offerta, come detto sopra, la stazione appaltante si sia limitata a rinviare ogni delucidazione al riguardo ai gestori di quei sistemi affinché questi ultimi rendessero le informazioni attese: ebbene l’esplicarsi di una tale modalità non ha convinto il Tribunale veneziano, visto che in questo modo l’imprescindibile conoscenza dei costi in parola si sarebbe potuta conseguire solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
Da tutto quanto sopra considerato è conseguita la decisione di annullare l’intera procedura selettiva.
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