Quando l’impugnazione della parte civile della condanna generica è inammissibile

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La Corte di Cassazione con la sentenza del 27 marzo 2017 n.14812  ha dichiarato inammissibile il ricorso di una nota casa di moda stabilendo che ove la condanna generica al risarcimento del danno non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile circa l’entità del danno risarcibile, la parte civile non è legittimata ad impugnarla. Inoltre, i giudici di legittimità pongono l’accento sul fatto che la parte civile può impugnare la sentenza di condanna che dia al fatto differente qualificazione giuridica solo quando ad essa corrisponda una diversa ricostruzione del fatto storico.

 

Dalla sentenza emerge come, in entrambi i gradi di giudizio, il fatto storico attribuito all’imputato fosse rimasto immutato. Infatti, i Giudici di merito a unanimità hanno escluso la contraffazione o alterazione del marchio escludendo la “mera imitazione” e affermando che il marchio originale e quello presunto contraffatto fossero somiglianti ma, ad ogni modo, non confondibili. Sebbene  la casa di moda non contesta mai il fatto come storicamente accertato persiste nella richiesta di una condanna per falso.

 

La Suprema Corte sottolinea l’errore, da parte del giudice di secondo grado, nel ritenere che la responsabilità per il reato di falso venisse meno in ragione della registrazione del marchio presunto contraffatto da parte dell’imputato, con la constatazione ulteriore che la riqualificazione del reato in quello di usurpazione di titoli non abbia affettato in alcuna maniera la ricostruzione del fatto.

 

La Corte di Cassazione chiarisce,  inoltre, che qualora la differente qualificazione giuridica del reato deriva da una differente ricostruzione del fatto, in sede risarcitoria il giudice civile è vincolato dal “fatto fatto stesso nella sua dimensione illecita la cui diversa ricostruzione la parte civile è legittimata a contestare (salvo allegarne il concreto interesse)”. Invece, se la qualificazione giuridica differente “accede al fatto immutato nella sua sussistenza e consistenza storica, la parte civile non è legittimata a dolersene poiché tale diversa qualificazione non vincola il giudice civile. Al giudice civile, infatti, non interessa tanto il reato, quanto – piuttosto – il “fatto illecito” (tant’è che la sentenza penale non ha efficacia di giudicato quanto alla colpevolezza dell’imputato)”.

 

I giudici di legittimità concludono che la condanna generica nonché la differente qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice penale non vincolano l’operato del giudice civile circa l’accertamento della sussistenza e consistenza del cd.danno conseguenza e che la parte civile non è legittimata ad impugnare. Ciò in ragione del fatto che la condanna da parte della Corte d’appello a risarcire il danno fosse priva di accertamenti positivi sulla sussistenza del danno; che il fatto storicamente accertato è ad ogni modo uguale a se stesso e che la diversa qualificazione giuridica dello stesso non deriva da una diversa ricostruzione del fatto.

Dott.ssa Fragiotta Gioia

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