Quando l’aggravante della destrezza è applicabile anche nel caso di furto tentato

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Il fatto

Il Tribunale di Padova, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di un imputato, in relazione al reato contestato di cui agli artt. 99, 56, 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen., per assenza della condizione di procedibilità della querela.

In particolare, ad avviso del giudice di merito, non era ravvisabile alcun elemento indicativo di peculiare abilità o astuzia nella condotta dell’imputato ed anzi proprio l’età della vittima ed il fatto che il borsello non fosse del tutto chiuso impedivano di attribuire all’imputato una particolare avvedutezza.

Vedasi sull’argomento:

  1. L’aggravante della destrezza;
  2. Il furto con destrezza

 

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione la Procura generale presso la Corte di Appello di Venezia deducendo violazione di legge in quanto, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (in particolare Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017), la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res” non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo) e, quindi, l’aggravante della destrezza non è configurabile laddove la condotta del reo consista nel prelievo di un oggetto da un luogo in cui sia stato lasciato dalla vittima, mentre sussiste laddove sia posta in essere su un accessorio o un indumento indossato dalla stessa vittima.

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione concludeva dunque per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato atteso che la sentenza impugnata, ad avviso del Supremo Consesso, aveva applicato in modo erroneo il principio enunciato dalle Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, secondo cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res“, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.

In tale sentenza si è, difatti, precisato che l’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, partendo dal significato di destrezza, che nel linguaggio comune individua l’accortezza, la rapidità, l’agilità e la prestanza nel compiere una determinata azione, ma anche la qualità psichica del saper superare le difficoltà e raggiungere l’obiettivo prefissatosi, e riferendo tali concetti al contesto giuridico ed al furto, ha individuato nella destrezza un elemento specializzante della fattispecie base e vi ha attribuito il significato di abilità motoria e sveltezza intese in senso fisico, oppure di avvedutezza e scaltrezza, quali doti intellettive, in entrambi i casi applicate e manifestate nel compiere l’impossessamento del bene altrui in modo tale da eludere, sviare, impedire la sorveglianza da parte del possessore e da rendere più insidiosa ed efficace la condotta.

Orbene, se, alla luce di tale premessa, si è evidenziato che la capacità operativa, tale da integrare la destrezza, è riconosciuta in condotte tipicamente improvvise e repentine, come nel comportamento chiamato per prassi borseggio, nel quale l’agente riesce con gesto rapido ed accorto a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto dell’asportazione in atto dalla sua persona o dai suoi accessori (Sez. 2, n. 946 del 16/04/1969; Sez. 2, n. 6728 del 17/03/1975) fermo restando che tale orientamento consolidato è stato richiamato e confermato dalle Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017 che hanno, a loro volta, risolto altra questione, diversa da quella del caso in esame, che si riferiva appunto ad un borseggio, nella sentenza impugnata il Tribunale aveva escluso la destrezza, in considerazione della disattenzione della vittima, che non aveva completamente chiuso il borsello, nonostante la sussistenza, per le stesse modalità dell’illecito, consistente in un borseggio, di manovre dell’imputato accorte, rapide ed agili, dirette ad eludere la vigilanza della vittima e, dunque, per gli Ermellini, operando in tal guisa, tale decisione non era conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la quale ha già chiarito che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res” (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, in una fattispecie in tema di furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con inserimento celere della mano all’interno della borsa, mentre la parte offesa era distratta dall’acquisto di prodotti farmaceutici).

Oltre a ciò, era altresì rilevato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res“, sicché tale aggravante non è esclusa dal fatto che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione ed è dunque applicabile anche al delitto di furto tentato quando l’azione posta in essere dall’agente per impossessarsi della cosa, per le sue caratteristiche e con riferimento a tutte le modalità di tempo, di esecuzione e di luogo, si presenti idonea a eludere la vigilanza dell’uomo medio (così Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, in una fattispecie in tema di furto tentato di telefono cellulare che veniva sottratto da una borsa su un mezzo di trasporto pubblico).

La Suprema Corte, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, provvedeva all’annullamento della sentenza impugnata fermo restando che, vertendosi in una ipotesi di ricorso per saltum, il giudizio era rinviato, ai sensi dell’art. 569, ultimo comma, cod. proc. pen., alla Corte di Appello di Venezia.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito quando l’aggravante della destrezza è applicabile anche nel caso di furto tentato.

Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di quanto già affermato dalla Cassazione, si afferma che la circostanza aggravante della destrezza non è esclusa dal fatto che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione ed è dunque applicabile anche al delitto di furto tentato quando l’azione posta in essere dall’agente per impossessarsi della cosa, per le sue caratteristiche e con riferimento a tutte le modalità di tempo, di esecuzione e di luogo, si presenti idonea a eludere la vigilanza dell’uomo medio.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare se, ove ricorra una tale ipotesi, siffatto elemento accidentale del reato di furto sia configurabile o meno.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su questa tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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