Quando l’atto di divincolarsi integra il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale?

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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 337)

     Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

1. Il fatto

La Corte di Appello di Roma confermava una condanna pronunciata in primo grado nei confronti di una persona ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, unificati i reati nel vincolo della continuazione, applicata la riduzione per il rito scelto, costei era condannato alla pena di anni uno di reclusione.

In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, l’imputato avrebbe fornito mendaci dichiarazioni circa la propria identità personale ai pubblici ufficiali intervenuti sul posto e, nella stessa occasione, mentre si dava alla fuga, avrebbe usato violenza nei loro confronti, spingendo il carabiniere intervenuto in loco, facendolo rovinare lungo le scale del centro commerciale.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che deduceva i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 337 cod. pen. in quanto, secondo il ricorrente, sarebbe mancato, in concreto, tanto una condotta, violenta o minacciosa, dell’imputato, contestuale al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, quanto l’intenzione di ostacolare tale attività posto che l’imputato avrebbe agito esclusivamente per una distorta interpretazione dell’agire, causata dalla mancata comprensione di quanto stesse accadendo, senza ostacolare il compimento di alcun atto dell’Ufficio; 2) omessa motivazione ed erronea applicazione della legge penale, contestandosi che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare il reato di cui all’art. 495 cod. pen. esclusivamente in termini di adeguatezza del trattamento sanzionatorio, e, di conseguenza, alla luce di tale motivazione, per la difesa, sarebbe mancato uno specifico accertamento sulla reale identità personale dell’imputato e sulle effettive intenzioni dello stesso che, di fatto, si sarebbe presentato con un suo alias, indicando luogo e data di nascita corretti; 3) mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio concretamente irrogato nella parte in cui la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto all’aggravante contestata. 


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il primo motivo era stimato, in parte, manifestamente infondato e, in parte, inammissibile, rilevandosi in particolare, in punto di diritto, sotto il profilo della dedotta violazione di legge, come, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., l’atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l’azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013).

Ciò posto, a sua volta, il secondo motivo, invece, era considerato inammissibile in quanto, per il Supremo Consesso, attinente ad una censura non dedotta in appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017), così come pure il terzo motivo era reputato parimenti inammissibile poiché, a fronte del fatto che, sempre ad avviso degli Ermellini, il ricorrente si era limitato a dedurre che la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine all’invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, sotto tale profilo, appariva opportuno premettere, per la Corte di legittimità, che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, le cui statuizioni, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010), fermo restando che, in ogni caso, la Corte di Appello, nel valutare il motivo d’impugnazione proposto dall’imputato, aveva evidenziato come il trattamento sanzionatorio irrogato fosse stato anche fin troppo mite, a fronte dell’applicazione a suo carico di una misura cautelare e della recidiva reiterata contestata, cosicché alcun ulteriore diminuzione sarebbe ipotizzabile.

La Corte di Appello capitolina, motivando in tal modo, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, secondo i giudici di piazza Cavour, aveva specificamente motivato in ordine alla invocata prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche, e la discrezionalità della relativa valutazione sfuggiva al sindacato di legittimità. 

4. Conclusioni 

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando l’atto di divincolarsi integra il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale.

Difatti, in tale pronuncia, si afferma, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., l’atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l’azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se tale comportamento possa assurgere al rango di penale rilevanza a norma dell’art. 337 cod. pen..

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale peculiare tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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