(Ricorso dichiarato inammissibile)
Il fatto
La Corte di Appello di Trieste, in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Udine in composizione monocratica, con cui l’imputata era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all’art. 217 legge fallimentare – bancarotta semplice documentale e per aggravamento del dissesto, quale amministratore unico di una società dichiarata fallita – le concedeva il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale e determinava le pene accessorie nella stessa durata della pena principale confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.
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Il presente testo affronta in modo completo e approfondito la disciplina del processo penale, permettendo uno studio organico e sistematico della materia. L’opera è aggiornata alla L. n. 7 del 2020 di riforma della disciplina delle intercettazioni, al D.L. n. 28 del 2020 in tema di processo penale da remoto, ordinamento penitenziario e tracciamento di contatti e contagi da Covid-19 e alla più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Giorgio SpangherProfessore emerito di procedura penale presso l’Università di Roma “La Sapienza”.Marco ZincaniAvvocato patrocinatore in Cassazione, presidente e fondatore di Formazione Giuridica, scuola d’eccellenza nella preparazione all’esame forense presente su tutto il territorio nazionale. Docente e formatore in venti città italiane, Ph.D., autore di oltre quattrocento contributi diretti alla preparazione dell’Esame di Stato. È l’ideatore del sito wikilaw.it e del gestionale Desiderio, il più evoluto sistema di formazione a distanza per esami e concorsi pubblici. È Autore della collana Esame Forense.
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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso questa decisione, proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata deducendo il seguente motivo: 1) violazione di legge ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), c.p.p., in riferimento alla motivazione con cui la Corte territoriale aveva respinto l’istanza di rinvio per legittimo impedimento trasmessa dal difensore due giorni prima dell’udienza in quanto impegnato innanzi al Tribunale di Bari in un processo a carico di imputati detenuti.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Si osservava a tal proposito prima di tutto che, se la Corte di merito aveva respinto l’istanza di rinvio per impedimento professionale, avanzata dalla difesa, affermando che tale istanza era intempestiva, non documentata, generica e priva di attestazione circa l’impossibilità di farsi sostituire, in particolare non essendo stato documentato l’impedimento (pag. 7 della sentenza impugnata), con il ricorso, per il Supremo Consesso, la difesa si era limitata a dedurre la violazione dell’art. 420 c.p.p. asserendo che il difensore deve limitarsi a comunicare il proprio impedimento.
Tal che se ne faceva conseguire come il motivo risultasse per la Suprema Corte essere estremamente generico, non contestandosi la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, ma unicamente che il difensore avesse l’onere di dimostrare la propria impossibilità ad essere sostituito.
Orbene, a fronte di ciò, i giudici di piazza Cavour evidenziavano altresì che la motivazione della Corte di merito, al contrario, avesse dato chiaramente atto della totale carenza di documentazione a sostegno dell’istanza ed appariva per la Corte del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità che, pacificamente, ha affermato come sia onere del difensore che presenta istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto la cui doverosità è desumibile, oltreché da ragioni d’ordine sistematico, dall’ultimo periodo dell’art. 420-ter c.p.p., comma 5; in ogni caso, qualora il difensore adduca a fondamento della richiesta di rinvio un concomitante impegno professionale, deve documentarlo mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo (Sez. 3, sentenza n. 8537 del 17/10/2017; Sez. 6. Sentenza n. 47584 del 15/10/2014) deducendosi al contempo come tale orientamento ermeneutico trovi fondamento nella decisione del massimo consesso della Cassazione secondo cui: “L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio” (Sez. U, sentenza n. 4909 del 18/12/2014).
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui spiega in che modo l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento.
Difatti, citandosi giurisprudenza costante, oltre che un arresto giurisprudenziale pronunciato su tale argomento, gli Ermellini affermano in questa pronuncia che, non solo è onere del difensore, che presenta istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto ma, qualora il difensore adduca a fondamento della richiesta di rinvio un concomitante impegno professionale, costui deve documentarlo mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo.
Siffatto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di chiedere un rinvio ove si verifichi una evenienza processuale di questo genere.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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