(Ricorso inammissibile)
Il fatto
La Corte Suprema di Cassazione, settima sezione penale, con ordinanza n. 9210/2019, depositata il 4 marzo 2019, dichiarava inammissibile e manifestamente infondato, il ricorso proposto dal ricorrente, avverso l’ordinanza del 25-07-2018 del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione del Giudice dell’esecuzione, il quale rigettava l’istanza di sospensione dell’ingiunzione a demolire, chiedendone l’annullamento per vizio di violazione di legge e mancata assunzione di prove.
Il motivo della decisione
La Corte di Cassazione più volte si è espressa definendo i casi in cui l’ordine di demolizione delle opere abusive può essere revocato o sospeso. Infatti la Corte, richiama la costante giurisprudenza secondo la quale, l’ordine di demolizione delle opere abusive, emesso con la sentenza penale passata in giudicato, può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria, mentre può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica.
Un altro principio ormai consolidato e riportato nell’ordinanza dagli ermellini, specifica che, in tema di reati edilizi ai fini della revoca o sospensione dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive, in presenza di una istanza di condono o di sanatoria, il giudice dell’esecuzione investito dalla questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e tempi di definizione della procedura ed in particolare ad accertare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento e nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.
Valutazione dell’operato del Giudice dell’esecuzione
Dopo che gli stessi ermellini hanno espresso una siffatta ricostruzione degli unici casi per i quali sono previsti la revoca e la sospensione dell’ordine di demolizione, hanno pienamente condiviso l’operato del Giudice dell’esecuzione che aveva rigettato l’istanza di sospensione dell’ingiunzione a demolire proposta dal ricorrente. Infatti, correttamente il Giudice dell’esecuzione, riprendendo i principi sopra descritti, procedeva previamente alla audizione del responsabile dell’ufficio dei lavori pubblici e dell’urbanistica del comune, venendo alla conclusione che non era stato emesso alcun provvedimento di sanatoria né erano pendenti procedimenti di sanatoria.
Nella stessa ordinanza la Cassazione, inoltre, precisa che non è ad essa demandato il riesame critico delle risultanze istruttorie proposte dal ricorrente.
La Corte, infine, in virtù delle considerazioni decisorie sopra evidenziate, dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza è condivisibile in quanto la costante giurisprudenza della Cassazione più volte si è espressa in merito ai motivi che possono revocare o sospendere il provvedimento di demolizione delle opere abusive, richiamando una costante giurisprudenza. Si sottolinea un altro principio importante, per cui l’ordine di demolizione si rende necessario ed è molto restrittivo, la ragione di tutela del territorio, il provvedimento di demolizione infatti, stante la sua natura di sanzione amministrativa, non si estingue per il decorso del tempo ai sensi dell’art. 173 c.p., non avendo finalità punitive, ma essendo di carattere reale.
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